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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 35

Codice 23.1
D.D. 11 giugno 2007, n. 111

L.R. 40/1998. Fase di verifica della procedura di VIA e contestuale valutazione di incidenza inerente al progetto “Sistemazione idraulica ai fini della laminazione naturale delle piene e della riduzione del rischio idraulico lungo l’asta del fiume Toce” nei Comuni di Ornavasso, Mergozzo e Gravellona Toce (VB), presentato da AIPO . Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di ritenere che il progetto “Sistemazione idraulica ai fini della laminazione naturale delle piene e della riduzione del rischio idraulico lungo l’asta del fiume Toce” presentato dall’ Agenzia Interregionale per il fiume Po, localizzato nei comuni di Ornavasso, Mergozzo e Gravellona Toce (VB), sia escluso dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento:

1. In sede di progettazione definitiva dovranno essere effettuate le opportune verifiche di stabilità delle opere di difesa previste, anche nelle condizioni dinamiche determinate dagli eventi di piena.

2. Con riferimento al parziale scostamento della linea arginale prevista dal limite di progetto indicato nella “Variante Toce”, si evidenzia l’opportunità che il proponente sottoponga la proposta progettuale alla Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino secondo i disposti di cui all’art. 5 del Regolamento Attuativo della Deliberazione del C.I. n.11/2006.

3. Il progetto esecutivo dovrà indicare la cave autorizzate per l’approvvigionamento degli inerti necessari e i relativi quantitativi acquistabili da ciascuna di esse, in applicazione dell’art. 11 del Documento di Programmazione delle Attività Estrattive - I stralcio - Norme di indirizzo.

4. Le opere che saranno realizzate sul fronte della strada provinciale dovranno rispettare le distanze previste dal nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.) e dal relativo regolamento (D.P.R. 495/1992), sia nei tratti in rettilineo che in curva, al fine di non ostacolare la visibilità e di non creare pericoli al transito.

5. Dovrà essere garantito il libero deflusso delle acque meteoriche e di scolo mediante le opere d’arte esistenti (cunette, pozzetti, tombini, fossi, ecc.) o mediante nuovi manufatti da realizzarsi, dimensionandoli ed adeguandoli alle opere di sistemazione idraulica.

6. Le opere che modificano il corpo stradale o le sue pertinenze potranno essere autorizzate esclusivamente dopo che sia stata prodotta al Settore Viabilità e Lavori Pubblici della Provincia del Verbano Cusio Ossola specifica documentazione stralciata dal progetto principale che evidenzi, con elaborati grafici e relazione descrittiva sintetica, tutti i lavori ricadenti sulla strada provinciale e sue pertinenze.

7. Il progetto definitivo dovrà essere trasmesso ad Autostrade per l’Italia S.p.A e all’ANAS di Genova per l’esame degli aspetti di dettaglio relativi alle interferenze con l’autostrada A26.

8. Nella progettazione definitiva, al fine di definire correttamente le misure di mitigazione in relazione alle specie ed agli habitat realmente interferiti, dovranno essere definiti i seguenti aspetti:

- bilancio delle superfici occupate temporaneamente (con specifica determinazione dei tempi di occupazione), definitivamente, parzialmente compromesse e di nuova acquisizione, qualificandole per valenza naturalistica;

- descrizione delle modalità di ripristino delle aree interferite dalle attività di cantiere con particolare attenzione agli habitat oggetto di tutela della ZPS;

- definizione di un calendario integrato dei lavori di realizzazione dell’opera e dei ripristini successivi, con riferimento specifico ai criteri di protezione delle specie obiettivo di conservazione. In particolare si richiede di individuare gli ambiti maggiormente vulnerabili che devono essere oggetto di tutela ed approfondimento specifico, di individuare le specie che possano risentire delle attività di cantiere sia in modo diretto sia indiretto (con particolare riferimento alla bigia padovana, al rigogolo, al saltimpalo e alla cannaiola verdognola) e approfondirne la conoscenza nel territorio interessato in modo da poter definire un piano d’azione che, sulla base delle puntuali interferenze con habitat di possibile presenza, definisca un cronoprogramma delle attività adeguato a salvaguardare i reciproci periodi biologici più sensibili.

9. Il progetto definitivo dovrà contenere una prima quantificazione indicativa, anche in base alle tipologie forestali interferite, della consistenza del taglio di vegetazione arborea necessario per la realizzazione delle opere in progetto. Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrà essere eseguito nel periodo invernale in modo da non interferire con la nidificazione dell’avifauna. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti.

10. Per quanto riguarda le aree agricole interferite dalla realizzazione dei rilevati arginali in progetto, il proponente dovrà verificare eventuali interferenze con il reticolo irriguo e con la viabilità rurale. Nel caso in cui fossero accertate interferenze, il proponente dovrà assicurare la funzionalità della rete irrigua esistente e consentire l’accesso ai fondi agricoli sia durante la fase di cantiere, sia in relazione alla persistenza delle opere sul territorio.

11. Dovranno essere ottemperate le misure di mitigazione ambientale contenute nella Relazione “Verifica di compatibilità ambientale e Valutazione di incidenza” allegata al progetto preliminare, nonché quelle specificate da AIPO nella nota prot. n. 8178 del 05/06/2007.

12. I progetti definitivo ed esecutivo dovranno sviluppare la progettazione degli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone adatte alle condizioni stazionali. La progettazione di tali opere dovrà essere concordata con la Direzione Territorio Rurale.

13. Il progetto definitivo, corredato dalle specificazioni contenute nella presente determinazione, dovrà essere sottoposto all’esame del Settore Regionale Pianificazione Aree protette.

14. Preliminarmente all’avvio delle opere in progetto, dovranno essere effettuate analisi con modalità, frequenza e ubicazione da definire con il dipartimento ARPA competente per territorio, volte a verificare l’eventuale presenza di inquinanti in quantità superiori ai limiti di legge nei terreni provenienti dalle operazioni di scavo per la realizzazione degli argini in zona perimetrata. Si ricordano in ogni caso, le conclusioni della Conferenza di Servizi del 23/03/2006 avente per oggetto il sito di interesse nazionale di Pieve Vergonte il cui verbale è in possesso del proponente.

15. Dovrà essere posta un’accurata attenzione per non compromettere lo Stato Ambientale dei Corsi Acqua (SACA) in ciascuna delle sue componenti (IBE, LIM e Stato Chimico) come stabilito all’art. 18, comma 3 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque , approvato con D.C.R. 117-10731 del 13 marzo 2007, poiché il Toce è già conforme all’obiettivo finale al 2016 in cui il valore dei singoli indici deve essere almeno “Buono”.

16. Il proponente dovrà prevedere, al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale utilizzato, un periodo di manutenzione delle opere a verde, da svolgersi almeno nell’ambito delle prime due stagioni vegetative successive alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell’ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite. Si suggerisce, inoltre, al proponente di valutare la possibilità di inserire nell’ambito del contratto di affidamento dei lavori opportune clausole, eventualmente con obbligo di idonee garanzie finanziarie, che vincolino l’impresa affidataria relativamente alla qualità del materiale vegetale utilizzato, alla corretta realizzazione della messa a dimora dello stesso e ad una prima manutenzione delle opere a verde con risarcimento delle fallanze.

17. Laddove risulti idoneo al riutilizzo, il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, e conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche. Per quanto riguarda lo stoccaggio, i cumuli dovranno avere forma trapezoidale, con dimensioni che non superino i 2 metri di altezza e i 3 metri di larghezza di base, in modo da non danneggiare la struttura e la fertilità del suolo accantonato. Le modalità di conservazione e manutenzione degli stessi (es. rinverdimento tramite semina di un miscuglio di specie foraggiere con presenza di graminacee e leguminose, copertura con rete di juta) dovranno essere definite in relazione ai tempi di stoccaggio del materiale e di ripristino ambientale dei luoghi. Il terreno di scotico, utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi, dovrà essere ricollocato posizionando gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere secondo la loro successione originaria. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno.

18. In fase di cantiere pertanto non dovranno essere svolte attività di disturbo nel periodo che intercorre dalla metà di aprile alla fine di giugno negli ambiti maggiormente vulnerabili individuati nel progetto definitivo, al fine di garantire la tutela delle specie avifaunistiche che verranno interferite.

19. Dovranno essere delimitate le aree di lavoro per evitare sconfinamenti nelle aree naturali; in particolare, nei punti in cui sono previste una serie di attività in zone limitrofe all’alveo, dovrà essere evitato ogni possibile intorbidamento delle acque a danno della fauna acquatica.

20. Poiché parte degli interventi in progetto si sviluppano in adiacenza al fiume Toce, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo.

21. Le savanelle previste per la deviazione temporanea del corso d’acqua dovranno essere predisposte ed eliminate in periodo di magra in modo da non interferire direttamente con la componente acqua.

22. Per quanto riguarda la polverosità prodotta dalla fase di cantiere, dovranno essere attuate particolari cautele atte a minimizzare il rilascio delle polveri. In caso di periodi siccitosi, favorevoli al sollevamento delle polveri in atmosfera, durante le lavorazioni si dovrà provvedere alla bagnatura del piazzale di cantiere e delle strade percorse dai mezzi operativi.

23. In relazione al superamento di alcuni limiti dei livelli sonori, stimati dal proponente, si suggerisce allo stesso di richiedere ai Comuni interessati, una deroga per attività temporanea come previsto dall’art. 9 della L.R. n. 52/2000. Dovrà inoltre essere effettuata una misura del livello ambientale ante operam presso i ricettori sensibili più esposti, in modo da poter calcolare il livello ambientale durante il cantiere e confrontarlo con i limiti di immissione assoluti e differenziati.

24. Al termine dei lavori l’alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità.

25. Dovrà essere stilato un programma di monitoraggio ambientale in fase di cantiere concordandone le modalità di svolgimento con le Direzioni Regionali competenti e con ARPA Piemonte.

26. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

27. Al Dipartimento ARPA territorialmente competente dovrà essere comunicato l’inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98.

28. In sede di progettazione delle opere di completamento del tratto arginale non compreso nel progetto di cui al presente provvedimento, dovranno essere valutate idonee soluzioni tecniche alternative alla realizzazione delle chiaviche e dei relativi impianti di sollevamento in corrispondenza dell’intersezione con i rii minori, prediligendo analogamente a quanto previsto per il Rio San Carlo nel comune di Ornavasso, l’adeguata arginatura dei tratti terminali dei Rii Inferno, Lancone e Lovich confluenti nel Fiume Toce in comune di Gravellona Toce. Anche per i piccoli colatori interferenti con la nuova linea arginale prevista sia in destra che in sinistra idrografica del fiume Toce, dovranno essere previste adeguate opere di regolazione e/o arginatura. Inoltre le opere idrauliche connesse alla regimazione dei rii minori dovranno essere conformi a quanto previsto dal quaderno dello opere tipo allegato al D.P.C.M. Toce del 07/12/95 e s.m.i..

29. I progetti preliminari delle opere sopra richiamate relative al comune di Gravellona Toce, nonché degli interventi relativi al tracciato arginale M in Comune di Ornavasso ed alle opere a questo integrative e necessarie alla salvaguardia della fraz. Migiandone dovranno essere sottoposti alla fase di verifica della procedura di VIA. Nella progettazione relativa agli interventi in comune di Ornavasso dovranno anche essere prese in considerazione le influenze determinate dall’eventuale realizzazione della centrale idroelettrica prevista su detto tratto del fiume Toce.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Carlo Pelassa