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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 35

Codice 26.4
D.D. 7 giugno 2007, n. 236

Fiume Po. Citta’ di Torino e Moncalieri - Societa’ K-Events - Via Marocco n. 18 - Roma. Istanza di autorizzazione circolazione a motore anno 2007.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, nell’ambito dei festeggiamenti per il 50° compleanno dell’automobile 500, la K-events s.r.l. con sede legale via Marocco n. 18 - Roma, in qualità di Società organizzatrice dell’evento per conto di Fiat S.p.A., la circolazione a motore sulle acque del Fiume Po, nel territorio comunale della Città di Torino, in deroga all’art. 2, comma 1 del Regolamento regionale 28 marzo 1996, n. 2 e s.m.i., al fine di consentire, nel tratto compreso tra i Murazzi ed i giardini Ginzburg, le fasi di allestimento, di prove e di spettacolo per la presentazione della nuova “concept car” 500, con l’unità di navigazione a motore di seguito riportata :

* Motore Marine Power Europe 15 HP

* Matricola n. 0T 138105

* Modello MERC 15 - 4S M 2000

* Tipo fuoribordo benzina KW 11,20

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto dalle prescrizioni di seguito riportate :

1) le unità di navigazione hanno l’obbligo di regolare la navigazione in modo da non costituire pericolo per le persone e le altre unità e comunque ad una velocità massima non superiore ai 5 nodi. Tali unità, in caso di spostamento della rotta devono rallentare in occasione dell’incrocio con altre imbarcazioni a motore e non, provvedendo ad effettuare segnalazioni acustiche.

2) Le unità di navigazione devono dare la precedenza :

a. alle unità in servizio pubblico di linea;

b. alle unità in servizio di soccorso, di ordine pubblico e di vigilanza.

3) E’ vietato ostacolare la rotta, l’entrata e l’uscita degli attracchi delle unità in servizio pubblico di linea di navigazione.

4) Per quanto non disciplinato dalle presenti prescrizioni e disposizioni, si applicano gli articoli del Regolamento regionale del 28 marzo 1996, n. 2 e s.m.i. nonché le norme in materia di navigazione interna.

La presente autorizzazione ha validità a decorrere dal 07.06.2007 e sino al 15.07.2007.

La presente autorizzazione dovrà essere tenuta a bordo delle unità utilizzate e dovrà essere esibita ad ogni richiesta da parte delle Autorità preposte alla vigilanza.

Gli organi preposti della Città di Torino sono invitati a vigilare in ordine al rispetto delle prescrizioni stabilite.

Tale autorizzazione è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte dei soggetti interessati, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui dovessero incorrere.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, - premesso che l’Amministrazione Regionale è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità - l’Associazione, intestataria del presente provvedimento, risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile, se il fatto non costituisce reato, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento regionale 28 marzo 1996, n. 2 e s.m.i. “Disciplina della navigazione sulle acque del Fiume Po”.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, e dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti