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Bollettino Ufficiale n. 35 del 30 / 08 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2007, n. 108-6735

Legge regionale 18.05.2004, n. 12, articolo 8 modificato ed integrato dall’art. 30 della legge regionale 23.04.2007, n. 9. Criteri per l’utilizzazione del Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’imprenditoria femminile e giovanile. Accantonamento di Euro 500.000,00 sul cap. 24425/2007 da assegnare alla Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro.

A relazione dell’Assessore Migliasso:

Visto l’articolo 8 della l.r. 12/2004 che prevede la costituzione di un Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’imprenditoria femminile;

visto l’art. 30 della l.r. 9/2007 che ha apportato modifiche al comma 1 dell’ art. 8 sopra citato prevedendo l’estensione all’imprenditoria giovanile del Fondo di garanzia già costituito a favore dell’ imprenditoria femminile ;

visto il D.lgs n. 198 del 11.04.2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" che ha abrogato la legge 25 febbraio 1992, n. 215 ”Azioni positive per l’imprenditoria femminile" ed in particolare l’articolo 53 che prevede come devono essere formate le imprese, le società di persone, le società cooperative e le società di capitali che rientrano tra i beneficiari delle azioni positive;

vista la D.G.R. n. 137-14136 del 22.11.2004 avente ad oggetto “Criteri per l’utilizzazione del Fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’imprenditoria femminile”;

visto l’art. 8, comma 2 della l.r. 12/2004 che prevedeva un’apposita convenzione con Finpiemonte S.p.A. per la gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1 del sopra citato articolo 8;

vista la determinazione n. 984 del 29.11.2004 avente ad oggetto: “L.r. 18 maggio 2004, n. 12. Art. 8. Costituzione presso Finpiemonte S.p.A. di un fondo di garanzia per l’accesso al credito a favore dell’imprenditoria femminile. Disciplina dei rapporti tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., modalità e procedure per la concessione delle garanzie. Approvazione dello schema di convenzione”;

preso atto dell’avvenuta stipula della predetta convenzione, in data 28.12.2004, repertorio n. 9832;

vista la determinazione n. 607 del 27.10.2006 che ha approvato un atto aggiuntivo alla convenzione predetta;

preso atto dell’avvenuta stipula del predetto atto aggiuntivo, in data 17.11.2006, repertorio n. 11740;

vista la D.G.R. n. 14-3729 del 04.09.2006 che ha integrato la D.G.R. n. 137-14136 del 22.11.2004 avendo formulato, per le imprese ammesse ai benefici del citato Fondo di garanzia, le cause di revoca delle garanzie concesse, gli adempimenti previsti nel caso di cessazione dell’attività aziendale e nel caso di subentro nell’impresa da parte di un nuovo soggetto;

visto il Regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);

visto l’art. 3, comma 1, della l.r. 51/1997 che prevede che la Giunta regionale ha la competenza di formulare criteri generali in merito alle leggi regionali gestite dalle Direzioni regionali;

ritenuto che per le domande presentate anteriormente all’entrata in vigore della presente deliberazione si applicano gli atti amministrativi vigenti all’ atto di presentazione delle domande per quanto previsto e disposto nei medesimi;

ritenuto di assumere la presente deliberazione relativamente alle domande che saranno presentate dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione che definisce le modalità di attuazione del Fondo di garanzia per l’accesso al credito dell’imprenditoria femminile e giovanile ai sensi dell’art. 3, comma 2, della l.r. 51/1997;

vista la D.G.R. n. 26-5314 del 19.02.2007 con la quale è stata accantonata ed assegnata alla Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro la somma di Euro 500.000,00 sul cap. 24425/2007per il Fondo di garanzia in oggetto indicato;

dato atto che lo stanziamento sul capitolo 24425/2007 è di Euro 1.000.000,00;

dato atto che occorre un ulteriore accantonamento di Euro 500.000,00 sul cap. 24425/2007;

vista la l.r. 7/2001

vista la l.r. 10/2007;

la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

di formulare i seguenti criteri generali:

a) la Finpiemonte S.p.A. utilizza il Fondo di garanzia, già costituito ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 12/2004 a favore dell’imprenditoria femminile, per prestare garanzie fideiussorie alle banche convenzionate sui finanziamenti erogati a favore delle piccole imprese formate da donne o da giovani di età tra i 18 ed i 35 anni, ivi comprese le imprese individuali, come definite dai regolamenti comunitari;

b) le piccole imprese che intendono usufruire del citato Fondo di garanzia devono essere formate da donne o da giovani di età tra i 18 ed i 35 anni, devono essere iscritte al Registro Imprese ed avere sede legale ed operativa nel territorio della Regione e possono operare in qualsiasi settore ad eccezione di quelli esclusi elencati nell’Allegato “A” e nell’Allegato I Trattato CE, allegati alla presente deliberazione di cui fanno parte integrante;

c) il limite massimo di finanziamento è pari ad Euro 40.000,00 ed il limite minimo è di Euro 5.000,00 e sarà garantito all’80% dal Fondo di garanzia predetto a costo zero. Il fondo opera come garanzia “sostitutiva”, per cui gli Istituti di credito non potranno richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario;

d) il prestito deve essere rimborsato, a rate trimestrali, all’Istituto di credito nel termine massimo di 36 mesi (di cui 6 mesi di preammortamento) per i finanziamenti di importo pari od inferiore a euro 20.000,00 e nel termine massimo di 60 mesi (di cui 12 mesi di preammortamento) per i finanziamenti di importo pari od inferiore al tetto massimo di finanziamento di euro 40.000,00;

e) sono ammissibili tutte le spese sostenute dai sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda fino a 24 mesi dopo l’erogazione del prestito; non sono ritenute ammissibili i beni acquisiti o da acquisire mediante contratto di locazione finanziaria e le spese per l’utilizzo di un marchio in franchising.

Di stabilire che le agevolazioni concesse a favore delle imprese beneficiarie del Fondo di garanzia in oggetto indicato verranno revocate per le seguenti cause:

* l’impresa non mantenga il requisito di “impresa femminile” o di “impresa giovanile” almeno fino a 24 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione;

* la realizzazione dell’intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa a finanziamento;

* l’intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l’effettivo realizzo;

* il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alla soglia minima prevista dalla normativa;

* l’intervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che l’inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario;

* si riscontri in sede di verifica della documentazione prodotta l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;

* l’impresa beneficiaria non presenti la documentazione richiesta;

* si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dall’impresa beneficiaria nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa.

Nei predetti casi l’impresa perderà l’agevolazione, con l’obbligo di corrispondere alla Regione Piemonte - per il tramite della Finpiemonte - una commissione annua sulla garanzia ottenuta pari al tasso legale pro tempore vigente. La commissione dovrà essere corrisposta anche nel caso di estinzione anticipata del finanziamento bancario, per il periodo di fruizione della garanzia regionale.

Nel caso di cessazione dell’attività aziendale, successiva alla data di presentazione della rendicontazione finale di spesa, l’impresa beneficiaria dovrà necessariamente estinguere il debito residuo relativo al finanziamento bancario e corrispondere alla Regione Piemonte - per il tramite di Finpiemonte - una commissione annua sulla garanzia ottenuta pari al tasso legale pro tempore vigente, calcolata per il periodo di fruizione della garanzia regionale, dal momento della cessazione dell’attività alla data di estinzione del finanziamento bancario.

Nel caso in cui la rendicontazione finale riguardi spese non ammissibili in misura superiore al 5% del finanziamento concesso o la rendicontazione finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% del finanziamento concesso l’impresa beneficiaria dovrà necessariamente corrispondere alla Regione Piemonte - per il tramite di Finpiemonte - una commissione annua sulla garanzia ottenuta indebitamente pari al tasso legale pro tempore vigente, calcolata per il periodo di fruizione della garanzia regionale.

Di stabilire che le modalità per la presentazione e l’esame delle domande, la composizione delle imprese, l’elenco specifico delle spese ammissibili saranno previste da apposita determinazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della l.r. 51/1997.

Di stabilire che la domanda di agevolazione deve essere compilata su appositi moduli predisposti in conformità alla legge in oggetto indicata, alla presente deliberazione e agli orientamenti predisposti dall’Amministrazione regionale sull’osservanza del Regolamento “de minimis” vigente.

Di stabilire che per le domande presentate anteriormente all’entrata in vigore della presente deliberazione si applicano gli atti amministrativi vigenti all’atto di presentazione delle domande per quanto previsto e disposto nei medesimi.

Di assumere la presente deliberazione relativamente alle domande che saranno presentate dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione che definisce le modalità di attuazione della legge regionale in oggetto ai sensi dell’art. 3, comma 2, della l.r. 51/1997.

Di accantonare per l’anno 2007 sul cap. 24425 la somma di Euro 500.000,00; (n. 101215/A) e di assegnarla alla Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro;

Di avvalersi per la gestione degli incentivi delle risorse regionali accantonate ed assegnate con D.G.R. n. 26-5314 del 19.02.2007, con la presente deliberazione e delle risorse del fondo già costituito presso Finpiemonte S.p.A.

Le agevolazioni di cui alla legge regionale in oggetto indicata e della presente deliberazione sono soggette al regime “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUUE L 379 del 28.12.2006. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa non può superare i 200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari; l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari (art. 2, comma 2 del predetto Regolamento “de minimis”). Le agevolazioni non possono essere concesse per le spese coperte con altre agevolazioni pubbliche.

Gli effetti giuridico-amministrativi relativi a termini per la presentazione delle domande per le imprese, termini ammissibilità delle spese ecc. decorrono, per le imprese attive nel settore dei trasporti e per quelle attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dal 1 gennaio 2007 per effetto del sopra citato Regolamento “de minimis”.

Le imprese beneficiarie devono rispettare le disposizioni predisposte dall’Amministrazione regionale sull’osservanza del sopra citato Regolamento “de minimis”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato