Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 35 del 30 / 08 / 2007
Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2007, n. 108-6735
Legge regionale 18.05.2004, n. 12, articolo 8 modificato ed integrato dallart. 30 della legge regionale 23.04.2007, n. 9. Criteri per lutilizzazione del Fondo di garanzia per laccesso al credito a favore dellimprenditoria femminile e giovanile. Accantonamento di Euro 500.000,00 sul cap. 24425/2007 da assegnare alla Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro.
A relazione dellAssessore Migliasso:
Visto larticolo 8 della l.r. 12/2004 che prevede la costituzione di un Fondo di garanzia per laccesso al credito a favore dellimprenditoria femminile;
visto lart. 30 della l.r. 9/2007 che ha apportato modifiche al comma 1 dell art. 8 sopra citato prevedendo lestensione allimprenditoria giovanile del Fondo di garanzia già costituito a favore dell imprenditoria femminile ;
visto il D.lgs n. 198 del 11.04.2006 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dellarticolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" che ha abrogato la legge 25 febbraio 1992, n. 215 Azioni positive per limprenditoria femminile" ed in particolare larticolo 53 che prevede come devono essere formate le imprese, le società di persone, le società cooperative e le società di capitali che rientrano tra i beneficiari delle azioni positive;
vista la D.G.R. n. 137-14136 del 22.11.2004 avente ad oggetto Criteri per lutilizzazione del Fondo di garanzia per laccesso al credito a favore dellimprenditoria femminile;
visto lart. 8, comma 2 della l.r. 12/2004 che prevedeva unapposita convenzione con Finpiemonte S.p.A. per la gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1 del sopra citato articolo 8;
vista la determinazione n. 984 del 29.11.2004 avente ad oggetto: L.r. 18 maggio 2004, n. 12. Art. 8. Costituzione presso Finpiemonte S.p.A. di un fondo di garanzia per laccesso al credito a favore dellimprenditoria femminile. Disciplina dei rapporti tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., modalità e procedure per la concessione delle garanzie. Approvazione dello schema di convenzione;
preso atto dellavvenuta stipula della predetta convenzione, in data 28.12.2004, repertorio n. 9832;
vista la determinazione n. 607 del 27.10.2006 che ha approvato un atto aggiuntivo alla convenzione predetta;
preso atto dellavvenuta stipula del predetto atto aggiuntivo, in data 17.11.2006, repertorio n. 11740;
vista la D.G.R. n. 14-3729 del 04.09.2006 che ha integrato la D.G.R. n. 137-14136 del 22.11.2004 avendo formulato, per le imprese ammesse ai benefici del citato Fondo di garanzia, le cause di revoca delle garanzie concesse, gli adempimenti previsti nel caso di cessazione dellattività aziendale e nel caso di subentro nellimpresa da parte di un nuovo soggetto;
visto il Regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);
visto lart. 3, comma 1, della l.r. 51/1997 che prevede che la Giunta regionale ha la competenza di formulare criteri generali in merito alle leggi regionali gestite dalle Direzioni regionali;
ritenuto che per le domande presentate anteriormente allentrata in vigore della presente deliberazione si applicano gli atti amministrativi vigenti all atto di presentazione delle domande per quanto previsto e disposto nei medesimi;
ritenuto di assumere la presente deliberazione relativamente alle domande che saranno presentate dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione che definisce le modalità di attuazione del Fondo di garanzia per laccesso al credito dellimprenditoria femminile e giovanile ai sensi dellart. 3, comma 2, della l.r. 51/1997;
vista la D.G.R. n. 26-5314 del 19.02.2007 con la quale è stata accantonata ed assegnata alla Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro la somma di Euro 500.000,00 sul cap. 24425/2007per il Fondo di garanzia in oggetto indicato;
dato atto che lo stanziamento sul capitolo 24425/2007 è di Euro 1.000.000,00;
dato atto che occorre un ulteriore accantonamento di Euro 500.000,00 sul cap. 24425/2007;
vista la l.r. 7/2001
vista la l.r. 10/2007;
la Giunta Regionale, a voti unanimi,
delibera
di formulare i seguenti criteri generali:
a) la Finpiemonte S.p.A. utilizza il Fondo di garanzia, già costituito ai sensi dellarticolo 8 della l.r. 12/2004 a favore dellimprenditoria femminile, per prestare garanzie fideiussorie alle banche convenzionate sui finanziamenti erogati a favore delle piccole imprese formate da donne o da giovani di età tra i 18 ed i 35 anni, ivi comprese le imprese individuali, come definite dai regolamenti comunitari;
b) le piccole imprese che intendono usufruire del citato Fondo di garanzia devono essere formate da donne o da giovani di età tra i 18 ed i 35 anni, devono essere iscritte al Registro Imprese ed avere sede legale ed operativa nel territorio della Regione e possono operare in qualsiasi settore ad eccezione di quelli esclusi elencati nellAllegato A e nellAllegato I Trattato CE, allegati alla presente deliberazione di cui fanno parte integrante;
c) il limite massimo di finanziamento è pari ad Euro 40.000,00 ed il limite minimo è di Euro 5.000,00 e sarà garantito all80% dal Fondo di garanzia predetto a costo zero. Il fondo opera come garanzia sostitutiva, per cui gli Istituti di credito non potranno richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario;
d) il prestito deve essere rimborsato, a rate trimestrali, allIstituto di credito nel termine massimo di 36 mesi (di cui 6 mesi di preammortamento) per i finanziamenti di importo pari od inferiore a euro 20.000,00 e nel termine massimo di 60 mesi (di cui 12 mesi di preammortamento) per i finanziamenti di importo pari od inferiore al tetto massimo di finanziamento di euro 40.000,00;
e) sono ammissibili tutte le spese sostenute dai sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda fino a 24 mesi dopo lerogazione del prestito; non sono ritenute ammissibili i beni acquisiti o da acquisire mediante contratto di locazione finanziaria e le spese per lutilizzo di un marchio in franchising.
Di stabilire che le agevolazioni concesse a favore delle imprese beneficiarie del Fondo di garanzia in oggetto indicato verranno revocate per le seguenti cause:
* limpresa non mantenga il requisito di impresa femminile o di impresa giovanile almeno fino a 24 mesi dalla data di concessione dellagevolazione;
* la realizzazione dellintervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa a finanziamento;
* lintervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti leffettivo realizzo;
* il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alla soglia minima prevista dalla normativa;
* lintervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che linadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario;
* si riscontri in sede di verifica della documentazione prodotta lassenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
* limpresa beneficiaria non presenti la documentazione richiesta;
* si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dallimpresa beneficiaria nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa.
Nei predetti casi limpresa perderà lagevolazione, con lobbligo di corrispondere alla Regione Piemonte - per il tramite della Finpiemonte - una commissione annua sulla garanzia ottenuta pari al tasso legale pro tempore vigente. La commissione dovrà essere corrisposta anche nel caso di estinzione anticipata del finanziamento bancario, per il periodo di fruizione della garanzia regionale.
Nel caso di cessazione dellattività aziendale, successiva alla data di presentazione della rendicontazione finale di spesa, limpresa beneficiaria dovrà necessariamente estinguere il debito residuo relativo al finanziamento bancario e corrispondere alla Regione Piemonte - per il tramite di Finpiemonte - una commissione annua sulla garanzia ottenuta pari al tasso legale pro tempore vigente, calcolata per il periodo di fruizione della garanzia regionale, dal momento della cessazione dellattività alla data di estinzione del finanziamento bancario.
Nel caso in cui la rendicontazione finale riguardi spese non ammissibili in misura superiore al 5% del finanziamento concesso o la rendicontazione finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% del finanziamento concesso limpresa beneficiaria dovrà necessariamente corrispondere alla Regione Piemonte - per il tramite di Finpiemonte - una commissione annua sulla garanzia ottenuta indebitamente pari al tasso legale pro tempore vigente, calcolata per il periodo di fruizione della garanzia regionale.
Di stabilire che le modalità per la presentazione e lesame delle domande, la composizione delle imprese, lelenco specifico delle spese ammissibili saranno previste da apposita determinazione, ai sensi dellart. 3, comma 2, della l.r. 51/1997.
Di stabilire che la domanda di agevolazione deve essere compilata su appositi moduli predisposti in conformità alla legge in oggetto indicata, alla presente deliberazione e agli orientamenti predisposti dallAmministrazione regionale sullosservanza del Regolamento de minimis vigente.
Di stabilire che per le domande presentate anteriormente allentrata in vigore della presente deliberazione si applicano gli atti amministrativi vigenti allatto di presentazione delle domande per quanto previsto e disposto nei medesimi.
Di assumere la presente deliberazione relativamente alle domande che saranno presentate dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione che definisce le modalità di attuazione della legge regionale in oggetto ai sensi dellart. 3, comma 2, della l.r. 51/1997.
Di accantonare per lanno 2007 sul cap. 24425 la somma di Euro 500.000,00; (n. 101215/A) e di assegnarla alla Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro;
Di avvalersi per la gestione degli incentivi delle risorse regionali accantonate ed assegnate con D.G.R. n. 26-5314 del 19.02.2007, con la presente deliberazione e delle risorse del fondo già costituito presso Finpiemonte S.p.A.
Le agevolazioni di cui alla legge regionale in oggetto indicata e della presente deliberazione sono soggette al regime de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUUE L 379 del 28.12.2006. Limporto complessivo degli aiuti de minimis concessi ad unimpresa non può superare i 200.000,00 Euro nellarco di tre esercizi finanziari; limporto complessivo degli aiuti de minimis concessi ad unimpresa attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 Euro nellarco di tre esercizi finanziari (art. 2, comma 2 del predetto Regolamento de minimis). Le agevolazioni non possono essere concesse per le spese coperte con altre agevolazioni pubbliche.
Gli effetti giuridico-amministrativi relativi a termini per la presentazione delle domande per le imprese, termini ammissibilità delle spese ecc. decorrono, per le imprese attive nel settore dei trasporti e per quelle attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dal 1 gennaio 2007 per effetto del sopra citato Regolamento de minimis.
Le imprese beneficiarie devono rispettare le disposizioni predisposte dallAmministrazione regionale sullosservanza del sopra citato Regolamento de minimis.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)