Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 34

Codice 21.4
D.D. 11 giugno 2007, n. 417

L.R. 40/1998. Fase di verifica della procedura di VIA e contestuale Valutazione d’incidenza inerenti il progetto “Impianto di innevamento programmato sulla pista di sci Olen e opere connesse”, presentato dalla societa’ Monterosa 2000 S.p.A. e localizzato nel Comune di Alagna Valsesia (VC). Esclusione del progetto dalla Fase di VIA di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di considerare la premessa parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

2. di stralciare dal progetto presentato gli interventi di “sistemazione tracciolino per mezzi battipista”, “sistemazione del fondo della pista esistente” e “rimozione ostacoli a bordo pista” riportati con tratteggio azzurro nell’Elaborato 2 “Planimetria generale degli interventi”;

3. di concludere il procedimento relativo alla Fase di verifica della procedura di VIA, di cui all’art. 10 della L.R. 40/1998, e contestuale Valutazione d’incidenza inerenti il progetto di “Impianto di innevamento programmato sulla pista di sci Olen e opere connesse” stralciato degli interventi di cui al punto precedente, presentato dalla società Monterosa 2000 S.p.A. e localizzato nel Comune di Alagna Valsesia (VC), stabilendo di non sottoporre il progetto alla Fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998, subordinatamente al recepimento, nella progettazione definitiva ed esecutiva, di tutte le condizioni, raccomandazioni e prescrizioni che verranno specificate nel successivo provvedimento da assumersi entro trenta giorni e che sarà parte integrante della presente determinazione;

4. di ritenere che gli interventi in progetto, esclusi quelli stralciati di cui al punto 2, siano da considerarsi compatibili con la conservazione delle emergenze naturalistiche che hanno portato all’individuazione del Sito di Importanza Comunitaria “Alta Valsesia”, identificato con il codice IT1120028, e non ne pregiudichino l’integrità, subordinatamente all’ottemperanza delle condizioni, raccomandazioni e prescrizioni che verranno specificate nel successivo provvedimento da assumersi entro trenta giorni e che sarà parte integrante della presente determinazione;

5. che le opere in progetto, escluse quelle stralciate di cui al punto 2, potranno essere realizzate solo dopo che il Proponente avrà ottenuto l’autorizzazione in sanatoria ex L.R. 45/1989 per le opere della pista Olen realizzate difformemente al progetto autorizzato;

6. che le opere in progetto, escluse quelle stralciate di cui al punto 2, potranno essere realizzate solo dopo la definitiva chiusura del procedimento penale relativo agli abusi commessi per la realizzazione della pista Olen e nel rispetto di quanto stabilito dalla relativa sentenza o, nel caso in cui il Proponente intendesse realizzare gli interventi prima della chiusura del procedimento penale, solo dopo aver acquisito il nulla osta dell’autorità giudiziaria competente;

Il presente atto concerne esclusivamente la compatibilità ambientale degli interventi in oggetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all’esecuzione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all’adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore delle piste.

Copia della presente determinazione verrà inviata al Proponente ed ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte - Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale, Programmazione e Gestione Rifiuti, Via Principe Amedeo n. 17 Torino.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Franco Ferraresi