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Bollettino Ufficiale n. 34 del 23 / 08 / 2007

Codice 26.4
D.D. 28 giugno 2007, n. 281

Legge Regionale 21 maggio 2007, n. 12. Provvedimenti operativi e gestionali, approvazione dello schema di convenzione da stipularsi tra la Regione Piemonte ed Autostrade per l’Italia S.p.a, approvazione della modulistica per i rimborsi ad istanza degli interessati.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di stabilire che il limite finanziario complessivo dell’iniziativa prevista dall’art. 1 della L.R. n. 12/2007, entro i limiti di cui all’art. 5 della legge medesima, coincide con l’intensità massima della misura fissata dalla Commissione Europea in Euro 155.000,00 annui con la citata Decisione in data 10/5/2007, rinviando l’accantonamento e la materiale assunzione dell’impegno di spesa a separati e specifici atti amministrativi;

2) di dare atto che i rimborsi verranno applicati, nel rispetto delle modalità attuative qui precisate, dalla Regione Piemonte nella misura dell’80% del pedaggio dovuto ed indipendentemente dal tipo di pagamento del pedaggio, così come previsto dal protocollo d’intesa siglato presso il Ministero dei Trasporti in data 14/6/2007 dai soggetti interessati nonchè nel periodo ivi previsto, vale a dire dal giorno 2 luglio al giorno 17 settembre 2007;

3) di fissare la complessiva dotazione finanziaria da destinarsi alla gestione del rimborso dei pedaggi effettuati con modalità Telepass nel 90% dell’intero limite finanziario di Euro 155.000,00 e perciò nella somma di Euro139.500,00;

4) di approvare lo schema di convenzione, prevista dal protocollo d’intesa siglato in data 14/6/2007, da stipularsi tra la Regione Piemonte e ASPI relativamente al rimborso da riconoscere agli autotrasportatori interessati dall’iniziativa sistemi di pagamento Telepass e costituente “Allegato n. 1" alla presente Determinazione come parte integrante e sostanziale della stessa;

5) di fissare la complessiva dotazione finanziaria da destinarsi alla gestione del rimborso dei pedaggi effettuati con modalità differenti dal Telepass (contante, Bancomat, Carte di credito o Viacard), nel 10% dell’intero limite finanziario di Euro 155.000,00 e perciò nella somma di Euro15.500,00;

6) di approvare le modalità di rimborso per i pedaggi effettuati con modalità differenti dal Telepass contenute in premessa, alle quali si fa espresso rinvio;

7) di approvare lo “Schema di domanda”, (costituente “Allegato n. 2" alla presente Determinazione come parte integrante e sostanziale della stessa), da utilizzarsi da parte degli interessati per la richiesta di contributo regionale, e lo ”Schema di autocertificazione", (costituente “Allegato n. 3" alla presente Determinazione come parte integrante e sostanziale della stessa), contenente dichiarazione in merito ai requisiti del richiedente e del veicolo, da unire, a pena di decadenza, all’istanza di contributo e da corredare, sempre a pena di decadenza, con gli attestati di transito in originale, rilasciati da Autostrade per l’Italia S.p.A.;

8) di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali) e ss.mm.ii., riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati dichiarati dai richiedenti saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per l’istruttoria delle istanze e per le finalità strettamente connesse al procedimento, incluso eventuali controlli a campione; il trattamento dei dati sarà effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli Uffici. Responsabile del Trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Navigazione Interna e Merci.

9) di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti firmatari del Protocollo d’intesa siglato in data 14/6/2007, nonché dare pubblicità in merito al dirottamento ed alle soprammenzionate modalità operative.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Vicario del Dirigente del Settore
Lorenzo Marchisio

Allegato

CONVENZIONE PER DISCIPLINARE IL DIROTTAMENTO DEL TRAFFICO PESANTE - AUTOCARRI CON QUATTRO O PIU’ ASSI - DALLA S.S. 33 DEL LAGO MAGGIORE SULL’AUTOSTRADA A/26 VOLTRI- GRAVELLONA PER TRANSITI CON ENTRATA E USCITA NELLE TRATTE AUTOSTRADALI GRAVELLONA TOCE - CASTELLETTO TICINO E GRAVELLONA TOCE - BORGOMANERO, REGOLATI CON TELEPASS

TRA

La Regione Piemonte, rappresentata dall’arch. Lorenzo Marchisio (omissis) nella sua qualità di Vicario del Dirigente del Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte, con sede Torino, via Belfiore 23, competente alla sottoscrizione della presente convenzione ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 51/1997;

E

La Autostrade per L’Italia S.p.A. in seguito per brevità denominata come ASPI, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. - Capitale Sociale Euro 615.527.000,00 interamente versato, con sede legale in Roma, Via A. Bergamini 50, rappresentata dall’Ing. Giovanni Castellucci, (omissis) nella sua qualità di Amministratore Delegato, in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione del 07.04.2006.

PREMESSO

- che ASPI in forza della Convenzione con ANAS del 04 agosto 1997, n. 230, approvata in pari data con Decreto n. 314 del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro e successivi atti aggiuntivi, è concessionaria dell’autostrada A/26 Voltri - Gravellona;

- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Piemonte, la Società Autostrade per l’Italia, e le Associazioni degli autotrasportatori FIAP M, ANITA, FITA e CUNA, al fine di ottimizzare il traffico lungo la fascia litoranea S.S. 33 del Lago Maggiore e nelle zone turistiche limitrofe al Lago stesso e di evitare aggravi agli autotrasportatori nei tempi di percorrenza, hanno stipulato, in data 14.06.2007, un protocollo di intesa per regolamentare il dirottamento dalla strada litoranea del Lago Maggiore (Strada Statale n. 33) all’autostrada A/26, nelle tratte Gravellona Toce - Castelletto Ticino e Gravellona Toce - Borgomanero, degli autoveicoli a tre o più assi di oltre 7,5 tonnellate - utilizzati sia per il trasporto in conto terzi che per quello in conto proprio - che compiano percorsi con entrata ed uscita dalle stazioni comprese nelle predette tratte Gravellona Toce - Castelletto Ticino e Gravellona Toce - Borgomanero, nel doppio senso di marcia, per il periodo estivo compreso tra il 2 luglio 2007 e il 17 settembre 2007 per l’intero arco giornaliero;

- che tale accordo, in particolare, prevede:

a) che la Regione Piemonte, per tutto il periodo del dirottamento, si accolla entro i limiti di spesa di cui all’art. 5 della L.R. n. 12/2007 (e nel rispetto di quanto stabilito dalla Commissione Europea con Decisione in data 10/5/2007 in merito alla compatibilità dell’aiuto di Stato dell’importo di Euro155.000,00), l’80% (ottanta per cento) del pagamento dei pedaggi autostradali dovuti dagli autotrasportatori che, utilizzando il sistema Telepass ovvero altri sistemi di pagamento, con veicoli delle classi 3, 4 e 5 di oltre 7,5 tonnellate, compiano percorsi con entrata e uscita dalle stazioni comprese nei tratti Gravellona Toce - Castelletto Ticino e Gravellona Toce - Borgomanero, nel doppio senso di marcia.

L’importo residuo, pari al 20% (venti per cento) per il periodo del dirottamento per i transiti effettuati mediante il Telepass sarà a carico dei singoli autotrasportatori.

b) che ASPI e la Regione Piemonte stipuleranno apposita convenzione per disciplinare il pagamento della quota di pedaggio a carico della Regione per le sole transazioni avvenute a mezzo Telepass;

- che la regione Piemonte provvederà a gestire direttamente gli oneri derivanti dai transiti effettuati, durante l’intero periodo del dirottamento (a partire dal 02 luglio 2007 e sino al 17 settembre 2007 per l’intero arco giornaliero), dagli autotrasportatori, i quali per il pagamento dei pedaggi autostradali, dovuti per il transito nelle stazioni interessate dalla deviazione, utilizzeranno il contante, il Bancomat, le Carte di credito o le Viacard, e, per tale fattispecie, la stessa provvederà a corrispondere direttamente il rimborso dell’80% degli importi da pedaggi a fronte di formale richiesta degli interessati;

- che la Regione Piemonte si accolla, nei limiti dell’art. 5 della Legge Regionale n. 12 del 21.05.2007, il pagamento dell’80% dell’importo del pedaggio, che deve essere corrisposto dagli autotrasportatori per l’uso della infrastruttura nelle tratte autostradali oggetto del dirottamento, secondo le modalità previste dalla Determinazione Dirigenziale n. 281 del 28/6/2007 di approvazione, tra l’altro, della presente convenzione, che stabilisce a copertura finanziaria complessiva dell’iniziativa lo stanziamento di Euro 155.000,00 (euro centocinquantacinqemila/00 centesimi); di tale somma, il 90%, pari a Euro 139.500,00 viene destinato ai rimborsi dei pedaggi corrisposti con sistema Telepass, il 10%, pari a Euro 15.500,00, viene destinato ai rimborsi dei pedaggi corrisposti con sistemi differenti dal Telepass (contante, Bancomat, Carte di credito, Viacard);

- che l’eventuale raggiungimento del limite di spesa di Euro 139.500,00 (euro centotrentanovemilacinquecento/00 centesimi) per i transiti effettuati a mezzo Telepass, nei termini precisati al successivo art. 4, comporta il venire meno dell’agevolazione regionale, prevista per gli utenti interessati dalla deviazione;

- - che, qualora - per disposizione delle Autorità competenti - il dirottamento del traffico pesante degli autocarri dalla S.S. del Lago Maggiore sull’Autostrada A/26 Voltri-Gravellona dovesse proseguire anche successivamente alla cessazione dell’agevolazione come indicata al precedente alinea, la Regione si impegna a tenere ASPI estranea da qualsiasi richiesta di rimborso da parte degli autotrasportatori e manlevata da responsabilità per tale motivo ed, altresì, la Regione stessa non potrà avanzare nei confronti di ASPI medesima alcuna pretesa o richiesta;

- che per addebitare l’importo del pedaggio alla Regione nella misura sopra indicata, si rende necessario effettuare una particolare elaborazione dei dati relativi ai transiti effettuati nelle stazioni in entrata e in uscita comprese nei tratti autostradali interessati al dirottamento;

- che ASPI, per il motivo di cui al punto precedente, si impegna a fornire alla Regione un servizio di elaborazione e rendicontazione informatica dei dati relativi ai soli transiti avvenuti a mezzo Telepass nelle stazioni in entrata e in uscita interessate dalla deviazione (di seguito denominato per brevità “service”);

- che, pertanto, occorre disciplinare, con il presente atto, i rapporti tra ASPI e la Regione Piemonte per il pagamento delle quote di pedaggio a carico della Regione stessa e le modalità di effettuazione da parte di ASPI del service di elaborazione dei dati.

TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA
QUANTO SEGUE:

Art.1
(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e valgono patto.

Art.2
(Oggetto)

La presente convenzione ha ad oggetto la disciplina dei rapporti tra la Regione Piemonte ed ASPI per il pagamento della quota di pedaggio (80%) che la Regione stessa si è accollata per le transazioni avvenute a mezzo Telepass per transiti effettuati, nel periodo dal 2 luglio 2007 al 17 settembre 2007, per l’intero arco giornaliero, dagli autotrasportatori che transitano con veicoli delle classi 3, 4 e 5, di oltre 7,5 tonnellate - utilizzati per il trasporto conto terzi o per conto proprio - e compiono percorsi con entrata e uscita dalle stazioni comprese nei tratti Gravellona Toce - Castelletto Ticino e Gravellona Toce - Borgomanero dell’autostrada A/26, nel doppio senso di marcia.

L’importo residuo, pari al 20% (venti per cento), per i transiti effettuati mediante il Telepass, sarà, per il periodo del dirottamento, a carico degli autotrasportatori.

Art.3
(Stanziamento per utenti che utilizzino il sistema Telepass e cessazione anticipata)

Per corrispondere il rimborso pari all’ 80% del costo del pedaggio dovuto dagli autotrasportatori che, utilizzando il sistema Telepass con veicoli delle classi 3, 4 e 5 compiono percorsi con entrata e uscita dalle stazioni comprese nei tratti Gravellona Toce - Castelletto Ticino e Gravellona Toce - Borgomanero, nel doppio senso di marcia, come indicato al precedente art. 2, la Regione Piemonte ha previsto, nei limiti dell’art. 5 della Legge Regionale n.12 del 21.05.2007, l’importo di Euro 139.500,00 (euro centotrentanovemilacinquecento/00 centesimi).

Le Parti convengono che l’applicazione del rimborso dell’80% del pedaggio avrà termine al raggiungimento del 95% dello stanziamento di Euro 139.500,00 (euro centotrentanovemilacinquecento/00 centesimi), e quindi al raggiungimento della soglia di Euro 132.525,00 (centotrentaduemilacinquecentoventicinque/00 centesimi) come meglio specificato al successivo art. 5.

Art. 4
(Modalità di pagamento)

Mensilmente ASPI addebiterà alla Regione Piemonte gli importi dei pedaggi, accollati alla stessa nella misura dell’80% dell’intero pedaggio, relativi ai transiti effettuati da veicoli delle classi 3, 4 e 5 che compiono percorsi con entrata e uscita dalle stazioni comprese nei tratti Gravellona Toce - Castelletto Ticino e Gravellona Toce - Borgomanero dell’autostrada A/26 ed effettuino transazioni a mezzo Telepass.

ASPI, inoltre, si impegna a fornire alla Regione Piemonte il dettaglio dei viaggi convalidati con Telepass, dal quale saranno rilevabili i seguenti elementi: data del transito, stazione di entrata dell’automezzo e classe dello stesso, stazione di uscita dell’automezzo, ora di uscita e importo del pedaggio addebitato, in funzione dei tratti interessati dal dirottamento.

Gli importi di competenza ASPI, così come risultanti dai predetti tabulati, dovranno essere accreditati, entro 90 gg. calendariali consecutivi dalla data di consegna dei predetti riepilogativi, presso il Credito Bergamasco sede di Roma (omissis), intestato ad Autostrade per l’Italia S.p.A..

Il ritardo nell’accredito rispetto ai termini sopra fissati comporterà l’addebito di interessi di mora nella misura del BCE maggiorato di tre punti.

La Regione Piemonte si impegna a corrispondere ad ASPI gli importi indicati nei tabulati riepilogativi di cui al III capoverso del presente articolo fino alla concorrenza massima dell’importo di cui all’art.3, pari a Euro139.500,00, (euro centotrentanovemilacinquecento/00 centesimi) destinato al rimborso per gli utenti che utilizzino sistemi telepass.

Resta inteso che ASPI fatturerà direttamente agli autotrasportatori che utilizzano il Telepass quale sistema di pagamento del pedaggio il residuo del pedaggio pari al 20% del pedaggio stesso.

Le Parti danno atto che l’applicazione del rimborso per gli autotrasportatori che utilizzino sistemi Telepass a carico della Regione Piemonte avrà termine al raggiungimento del 95% dello stanziamento di Euro 139.500,00 (euro centotrentanovemilacinquecento/00 centesimi) e quindi al raggiungimento della soglia di Euro 132.525,00 (centotrentaduemilacinquecentoventicinque/00 centesimi), e comunque al termine del 17.09.2007.

Al verificarsi di una delle anzidette ipotesi ASPI provvederà a interrompere l’iniziativa oggetto del presente atto e, previa comunicazione come indicata al successiva art. 7, provvederà a fatturare direttamente agli autotrasportatori che utilizzano il Telepass quale sistema di pagamento del pedaggio l’importo complessivo dei pedaggi effettuati successivamente alla cessazione dell’agevolazione stessa.

Nel caso di raggiungimento della soglia di Euro 132.525,00 (centotrentaduemilacinquecentoventicinque/00 centesimi) ASPI avrà titolo di imputare al restante 5% della predetta copertura finanziaria di Euro 139.500,00 (euro centotrentanovemilacinquecento/00 centesimi) il saldo dei transiti effettuati nel periodo di validità del dirottamento ed elaborati dal sistema di rilevazione di ASPI in data successiva alla interruzione del dirottamento medesimo.

Resta inteso che la Regione Piemonte con la eventuale parte residua del succitato 5% a fronte della richiesta di rimborso presentata dagli autotrasportatori che abbiano effettuato il pagamento dei pedaggi nei tratti interessati dal dirottamento mediante sistemi differenti dal Telepass (contante, Bancomat, Carte di credito o Viacard), potrà corrispondere direttamente il rimborso della quota parte del pedaggio di loro spettanza. Al riguardo, la Regione Piemonte si impegna a tenere estranea ASPI da detta richiesta di rimborso e non potrà avanzare nei confronti della stessa alcuna pretesa o richiesta.

Art.5
(Cessazione anticipata)

Il raggiungimento del 95% della copertura finanziaria per l’iniziativa disciplinata dal presente atto, pari a Euro 139.500,00 (euro centotrentanovemilacinquecento/00 centesimi), e quindi il raggiungimento della soglia di Euro 132.525,00 (centotrentaduemilacinquecentoventicinque/00 centesimi), indicata al precedente art. 3, comporta il venire meno delle agevolazioni stesse, previste per gli utenti interessati all’iniziativa.

Art. 6
(Service di elaborazione dati e attività amministrativa connessa)

Per consentire lo svolgimento del dirottamento ASPI si impegna a fornire alla Regione un servizio di elaborazione dei dati relativi ai transiti effettuati nelle stazioni in entrata e in uscita comprese nei tratti autostradali interessati al dirottamento, così come meglio indicati nel precedente art.4.

Tale servizio, che sarà effettuato sugli elaboratori installati presso gli Uffici di Firenze di ASPI stessa, prevede anche la presentazione alla Regione di un resoconto finale del numero deitransiti convalidati con apparati Telepass, relativamente alle sole classi di veicoli interessati dal dirottamento e riferiti all’effettivo periodo di durata della iniziativa, e delle quote di pedaggio da addebitare alla Regione stessa.

Art. 7
(Pubblicità)

La Regione si impegna a pubblicizzare il dirottamento del traffico nei termini di cui sopra, precisando altresì l’eventuale sospensione anticipata dell’agevolazione qualora l’importo delle somme stanziate dalla Regione stessa dovesse essere raggiunto prima della scadenza concordata.

ASPI da parte sua si impegna a dare pubblicità mediante avvisi ai caselli autostradali dell’inizio e del termine della facilitazione di cui sopra, anche nella eventualità di interruzione anticipata.

Art. 8
(Informativa sul trattamento dei dati)

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le parti del presente contratto si danno reciproco atto che dati personali relativi a ciascun contraente del presente atto (Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali. EsseDiEsse SpA, nominata Responsabile del trattamento da ASPI, cura, per nome e per conto di ASPI, la procedura di fatturazione per pedaggi con pagamento differito ai clienti finali.

Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto all’ art. 7 della suddetta legge.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto sono:

- per ASPI: Autostrade per l’Italia SpA così come costituita in testa del presente atto e Responsabili del Trattamento sono il Direttore di Esercizio di Autostrade per l’Italia SpA e EsseDiEsse Società di Servizi Spa, entrambe le società con sede in Roma Via Bergamini, 50;

- per la Regione Piemonte: l’ing. Tommaso Turinetti, Dirigente del Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte, con sede Torino, via Belfiore 23

Art. 9
(Regime Fiscale)

La presente convenzione avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA sarà registrata a tassa fissa.

Le relative spese saranno sostenute da ASPI.

Art. 10
(Foro competente)

Qualsiasi controversia relativa all’applicazione, interpretazione o risoluzione della presente convenzione sarà dalle parti devoluta alla esclusiva competenza del Foro di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Redatto in n. 3 originali

Data ___________

Per Autostrade per l’Italia S.p.A.

Per la Regione Piemonte


Allegati