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Bollettino Ufficiale n. 34 del 23 / 08 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2007, n. 35-6567

L.r. 40/1998. Giudizio di compatibilita’ ambientale ai sensi dell’art. 12 l.r. 40/98 inerente il “Progetto di rinnovo della Concessione Mineraria Coccola-Rolleja per caolino, argille con grado di refrattarieta’ superiore a 1630 gradi C, argille per porcellana e terraglia forte sita nel territorio del Comune di Lozzolo (VC)”, presentato dalla Soc. Refrattari Motta s.r.l..

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al “Progetto di rinnovo della concessione mineraria denominata ”Coccola-Rolleja" sita nel territorio del Comune di Lozzolo (VC) per caolino, argille con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, argille per porcellana e terraglia forte", presentato dalla Società Refrattari Motta s.r.l. (omissis) con sede legale in Lozzolo Via Roma 53, comprensivo delle autorizzazioni ambientali, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

* la coltivazione del giacimento minerario riconosciuto e classificato nella Ia categoria ex R.D. 1443/1927 (miniere) e s.m.i,. costituito da minerali di caolino, argille con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, argille per porcellana e terraglia forte, appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblico interesse in quanto fondamentale per specifici settori dell’industria, poichè dal materiale estratto si ricavano una vasta gamma di prodotti ricchi dei minerali suddetti che rappresentano materia prima indispensabile in diversi campi industriali, tra i quali la produzione di refrattari e manufatti in ceramica.

* per l’attuazione dell’attività estrattiva viene proposto l’utilizzo di tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che garantiscono le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, consentendo nel contempo il raggiungimento di risultati positivi in termini produttivi e di ricaduta occupazionale.

* il cronoprogramma dei lavori relativo alla progettazione consente sia la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione che, nel contempo, la riqualificazione ambientale dell’area.

* gli interventi di recupero ambientale appaiono idonei al fine di restituire al sito minerario le originarie caratteristiche vegetazionali e il suo miglioramento morfologico.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, per contenere e mitigare gli impatti indotti in corso di coltivazione e per ottimizzare l’intervento, è valido alle seguenti condizioni:

1. la coltivazione e gli interventi di recupero ambientale, devono essere eseguiti secondo il progetto presentato come integrato in data 17 aprile 2007 e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed al recupero ambientale definito - allegato tecnico - alla presente deliberazione;

2. i canali di regimazione delle acque superficiali, da realizzare secondo il progetto presentato, devono essere adeguati in funzione dell’evoluzione dei lavori di miniera;

3. al fine di tutelare le acque superficiali, le acque sotterranee, il suolo e il sottosuolo a fronte di sversamenti accidentali di sostanze pericolose per l’ambiente, il cantiere deve essere dotato di idonei sistemi tecnologici, quali ad esempio pannelli assorbenti, e devono essere previste adeguate procedure operative di intervento per fare fronte tempestivamente all’emergenza;

4. devono essere adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell’atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme;

5. le opere di recupero ambientale a verde indicate in progetto devono essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno); inoltre entro 60 gg. dalla deliberazione ex art. 12 l.r. 40/1998 deve essere presentato un piano di manutenzione di tali opere per un periodo pari a tre anni successivi alla scadenza della concessione, in cui devono essere previste la sostituzione di eventuali fallanze, il ripristino di zone interessate da interventi non eseguiti a regola d’arte ed interventi di irrigazione;

6. al fine di tutelare l’Amministrazione regionale, relativamente alla realizzazione del piano di recupero ambientale approvato, entro 60 gg. dalla deliberazione ex art. 12 l.r. 40/1998, la Società esercente, comunque prima della determinazione relativa alla Concessione Mineraria, anche in applicazione dell’art. 9 della L. 221/1990, deve presentare a favore dell’Amministrazione regionale una fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di Euro 346.000,00 (trecentoquarantaseimila/00). Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all’Amministrazione comunale di Lozzolo. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

a estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte, che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

b. esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

c. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

d. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la miniera, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso;

Di dare atto che la presente deliberazione ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998, assorbe:

- l’autorizzazione paesistica ex art. 159 del D. lgs. 42/2004, di competenza regionale della durata di 5 anni a decorrere dalla data della presente deliberazione;

- l’autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. 9 agosto 1989 n. 45 di competenza della Provincia di Vercelli.

A rettifica di un errore materiale contenuto nell’allegato tecnico si specifica che la quota minima di scavo è pari a 320 m s.l.m. anziché 340,50, come erroneamente indicato nel verbale della riunione del 25 giugno 2007.

Ai sensi dell’art 13 della l.r. 40/98 la Direzione regionale Industria si impegna ad adottare entro 30 giorni dalla data della presente deliberazione, la determinazione di Concessione mineraria ai sensi del R.D. 1443/1927 e s.m.i., fatta salva l’acquisizione della fidejussione di cui al precedente punto 6.

Alla presente deliberazione è allegato, per farne parte integrante il verbale di Conferenza dei servizi, relativo alla riunione del 25 giugno 2007 comprensivo dell’allegato tecnico comprendente le prescrizioni di carattere minerario e di recupero ambientale (Allegato A).

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della miniera, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi, con almeno 15 giorni di anticipo, l’inizio lavori al Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio, ai fini di consentire l’espletamento delle attività di competenza.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente e a tutti i soggetti interessati, al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali per quanto concerne l’autorizzazione ex D.lgs. 42/2004, copia conforme dell’atto resterà depositata presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Avverso al presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)