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Bollettino Ufficiale n. 34 del 23 / 08 / 2007

Codice 12.2
D.D. 13 agosto 2007, n. 256

Limitazione all’incremento delle superfici produttive a D.O.C. “Alta Langa”.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di non consentire l’esercizio di un diritto di reimpianto, a norma dell’articolo 4 del Reg. UE n. 1493/99, se tale esercizio comporta l’incremento della superficie iscritta all’Albo dei vigneti per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Alta Langa” riconosciuta con D.M. 31.10.2002 e s.m.i.. Detta disposizione non si applica se il diritto di reimpianto si è originato a seguito dell’estirpazione di una equivalente superficie vitata già iscritta all’Albo dei vigneti per vino D.O.C. “Alta Langa” riconosciuta con D.M. 31.10.2002 e s.m.i., poiché tale esercizio non comporta l’incremento del potenziale produttivo.

2. di non consentire, né l’esercizio di un diritto di nuovo impianto a norma dell’articolo 3 del Reg. UE n. 1493/99, né l’esercizio di un diritto di impianto prelevato dalla riserva regionale a norma dell’articolo 5 del Reg. UE n. 1493/99, se ciò comporta l’incremento della superficie iscritta all’Albo vigneti per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Alta Langa” riconosciuta con D.M. 31.10.2002 e s.m.i..

3. di non consentire l’esercizio di un diritto di reimpianto anticipato a norma dell’articolo 4 - punto 2 - del Reg. UE n. 1227/00, ancorché tale diritto si origini per effetto dell’estirpazione di un’analoga superficie già iscritta all’Albo dei vigneti per vino D.O.C. “Alta Langa” riconosciuta con D.M. 31.10.2002 e s.m.i..

4. di consentire, nel rispetto della normativa in materia di potenziale produttivo viticolo e fatta salva la disposizione di cui al precedente punto 1, la messa a dimora di vigneti utilizzando varietà Chardonnay B. e Pinot N. nella zona di produzione del vino D.O.C. “Alta Langa” delimitata nell’articolo 3 del D.M. 31.10.2002 e s.m.i., purché le uve raccolte siano destinate ad usi diversi dalla produzione dei vini atti a fregiarsi della Denominazione di Origine Controllata “Alta Langa” riconosciuta con D.M. 31.10.2002 e s.m.i.; a tal fine dette superfici non potranno essere iscritte nell’Albo dei vigneti per vino D.O.C. “Alta Langa” sino a quando vengano meno le condizioni che sono il presupposto della presente determinazione. Le Province competenti assicurino, nel caso qui contemplato, che a coloro che realizzano impianti viticoli con le varietà Chardonnay B. e Pinot N. nella zona di produzione del vino D.O.C. “Alta Langa” delimitata nell’articolo 3 del D.M. 31.10.2002 e s.m.i., sia notificato quanto ivi disposto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 16 della D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Ettore Ponzo