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Bollettino Ufficiale n. 34 del 23 / 08 / 2007

Codice 12.2
D.D. 6 agosto 2007, n. 238

L. 164/92 art. 10, comma 1) lettera c) - riduzione resa ad ettaro D.O.C.G. “Brachetto d’Acqui” o “Acqui” e D.O.C. “Piemonte Brachetto”. Vendemmia 2007

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Ai sensi dell’art. 10, comma 1) lettera c) della L. 164/92, per conseguire l’equilibrio tra domanda ed offerta, per la campagna 2007 - 2008 (vendemmia 2007) :

- la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C.G. “Brachetto d’Acqui” o “Acqui”, viene ridotta a:

* 32,22 ettolitri/ettaro (equivalente a 46 q.li/Ha)

- la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C. “Piemonte Brachetto”, viene ridotta a:

* 36,05 ettolitri/ettaro (equivalente a 51,75 q.li/Ha)

Fermo restando i limiti di resa massima fissati dal disciplinare di produzione, di provvedere con separato provvedimento a stabilire la destinazione dei quantitativi di prodotto esclusi dalla rivendicazione a D.O.C o D.O.C.G.

La presente determinazione sarà pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002

Il Dirigente responsabile
Ettore Ponzo