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Bollettino Ufficiale n. 34 del 23 / 08 / 2007
Codice 12.2
D.D. 6 agosto 2007, n. 238
L. 164/92 art. 10, comma 1) lettera c) - riduzione resa ad ettaro D.O.C.G. Brachetto dAcqui o Acqui e D.O.C. Piemonte Brachetto. Vendemmia 2007
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Ai sensi dellart. 10, comma 1) lettera c) della L. 164/92, per conseguire lequilibrio tra domanda ed offerta, per la campagna 2007 - 2008 (vendemmia 2007) :
- la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C.G. Brachetto dAcqui o Acqui, viene ridotta a:
* 32,22 ettolitri/ettaro (equivalente a 46 q.li/Ha)
- la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C. Piemonte Brachetto, viene ridotta a:
* 36,05 ettolitri/ettaro (equivalente a 51,75 q.li/Ha)
Fermo restando i limiti di resa massima fissati dal disciplinare di produzione, di provvedere con separato provvedimento a stabilire la destinazione dei quantitativi di prodotto esclusi dalla rivendicazione a D.O.C o D.O.C.G.
La presente determinazione sarà pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002
Il Dirigente responsabile
Ettore Ponzo