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Bollettino Ufficiale n. 34 del 23 / 08 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Castellazzo Bormida (Alessandria)

Modifica art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 26/04/2000. Estratto della deliberazione C.C. n. 28 del 31/7/2007

delibera

1) modificare l’art. 31 “Requisiti delle costruzioni” del Regolamento Edilizio comunale vigente, per le motivazioni in premessa specificate, inserendo i commi 2bis, 2ter e 2 quater come appresso riportato:

“2bis. Nel caso di edifici, pubblici e privati, di nuova costruzione, o di ristrutturazione degli stessi conformemente all’art. 3, comma 2, lettera a) del D.lgs 19/08/2005, n. 192 e s.m.i., è obbligatoria l’installazione di impianti fotovoltaici o di solare termico per la produzione di energia elettrica. Circa l’edilizia abitativa, nei progetti presentati al Comune deve essere prevista l’installazione di pannelli fotovoltaici o solari termici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione e per interventi edilizi di ristrutturazione integrale, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 Kw per ciascuna unità abitativa. Di norma i pannelli fotovoltaici, come pure quelli solari termici, non dovranno prospettare verso vie e spazi pubblici, fatte salve situazioni particolari da valutarsi caso per caso.

“2ter. ll proprietario o chi ne abbia titolo, unitamente all’istanza di permesso di costruire o D.I.A., per i casi previsti dalla L.R. 28/05/2007, n. 13, deposita in duplice copia, la relazione sottoscritta dal progettista abilitato, ai sensi dell’art. 28, comma 1, della L. 09/01/1991, n. 10, come definita dall’allegato E del D.lgs 192/2005, indicante la valutazione delle prestazioni energetiche integrate dell’edificio e l’indicazione del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica. Contestualmente con la dichiarazione di fine dei lavori dovrà essere depositata, dal proprietario o di chi ne ha titolo, in conformità con l’art. 7 della L.R. 28/05/2007, n. 13, una perizia, in duplice copia, asseverata dal direttore dei lavori, relativa alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui al punto precedente. Copia dell’attestato di certificazione energetica è presentata in comune, unitamente alla documentazione per la richiesta del Certificato di Agibilità ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

“2quater. Nell’allegato al Regolamento Edilizio dal titolo ”Aggiornamento del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria - Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento" sono definite le prescrizioni e gli indirizzi per gli edifici da osservarsi in merito a detta materia", che viene allegato alla presente deliberazione nonché al Regolamento Edilizio Comunale sub lettera A) per costituire parte integrale e sostanziale dei predetti atti;

2) dichiarare, su conforme attestazione agli atti d’ufficio, resa dal Responsabile del Procedimento in materia urbanistica, la conformità della modifica al Regolamento edilizio comunale, approvata con il presente provvedimento, al Regolamento edilizio tipo approvato dalla Regione Piemonte con D.C.R. n. 548-9691/1999;

3) dare atto che, a cura del Servizio Tecnico/Urbanistica, copia della presente deliberazione, successivamente all’esecutività, dovrà essere pubblicata per estratto sul B.U.R. Piemonte e dovrà essere trasmessa alla Giunta Regionale.

Il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica
Giuseppe Boidi