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Bollettino Ufficiale n. 33 del 16 / 08 / 2007

Codice 10.7
D.D. 4 luglio 2007, n. 685

Comune di Beura Cardezza (VCO) - Mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa per anni 9 a favore di terzi, di porzione di mq. 400 di terreno comunale gravato da uso civico, per realizzazione parte di pista d’accesso a cava privata denominata “Arnatti Superiore”. Autorizzazione.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di Beura Cardezza (VCO) a mutare la destinazione d’uso di porzione di mq. 400 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 12 - mapp. 11, per darla in concessione amministrativa alla Ditta Orsi Romeo di Beura Cardezza per un periodo di anni 9 (nove), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire la realizzazione di parte di una pista d’accesso alla cava di beola di proprietà privata denominata “Arnatti Superiore”, indispensabile per poter riprendere l’attività estrattiva;

che il Comune di Beura Cardezza (VCO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell’atto di concessione che verrà stipulato con il futuro Concessionario relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto e che, in difetto, la Concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

- la porzione del terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766 dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20/PRE - P.T. del 30 dicembren1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa a condizioni da stabilirsi, dovrà essere restituita al Comune ripristinata, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Concessionario, salvo diversamente disposto dal Comune. In tal caso la pista dovrà essere consegnata al Comune in buono stato di manutenzione, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzo alcuno;

- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto periziato ed approvato con la già citata D.G.C. n. 10/2006 dallo stesso Comune di Beura Cardezza (VCO), così come specificato in premessa (indennizzo “una tantum” anticipato omnicomprensivo al rilascio della concessione, non inferiore ad Euro 4.000,00 (quattromila);

- eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione, su richiesta delle parti (Comune-Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali;

- il Comune di Beura Cardezza (VCO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione e, comunque, utilizzarli nel rispetto dei disposti di cui all’articolo 24 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766;

- tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del Concessionario;

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri