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Bollettino Ufficiale n. 33 del 16 / 08 / 2007

Codice 10.7
D.D. 20 giugno 2007, n. 641

Comune di Montecrestese (VCO). Mutamento temporaneo dest.ne d’uso, concessione amm.va e costituzione di servitu’ di condotta di terreni gravati da uso civico, sdemanializzazione per la successiva alienazione di terreno di mq. 4000, e sospensione per anni 3 dell’esercizio del diritto sulle aree di cantiere, piste e teleferica, per la realizzazione di un impianto idroelettrico “Agrasina”. Autorizzazione.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare al Comune di Montecrestese (VCO) a:

- mutare temporaneamente la destinazione d’uso delle aree identificabili al NCT Fg. 20 mapp. 2 per mq. 1050,, mapp. 4 per mq. 3080, Fg. 15 mapp. 3 per mq. 7.020, Fg. 9 mapp. 22 per mq. 323, Fg. 9 mapp. 56 per mq. 4407, Fg. 15 mapp. 3 per mq. 300 su cui insisteranno le condotte e le opere di presa, per darle in concessione 99nnale a terzi;

- costituire servitù di passaggio per le condotte in progetto, meglio identificate in premessa;

- ordinare la sospensione temporanea - anni tre - dell’esercizio del diritto di uso civico da parte degli usocivisti locali, per concederle per tale periodo alla Soc, Idroelettriche Riunite S.p.A., sulle aree distinte al Fg. 9 mapp. 56 per mq. 3880, Fg. 8 mapp. 60 per mq. 320, mapp. 55 per mq. 1600, Fg. 15 mapp. 1 per mq. 2200, Fg. 10 mapp. 98 per mq. 1780, Fg. 15 mapp. 1 per mq. 210, Fg. 15 mapp. 1 per mq. 5000 da adibirsi ad uso cantiere, piste di cantiere e occupazione teleferica;

- sdemanializzare l’area sulla quale è prevista la realizzazione della centrale e sua pertinenza per alienarla alla soc. Idroelettriche Riunite S.p.A.,identificabile al Fg. 9 mapp. 56 per mq. 4000;

di dare atto che:

- le aree oggetto di sospensione temporanea dell’esercizio del diritto, nonché le aree oggetto di mutamento temporaneo di destinazione d’uso rimarranno gravate da uso civico e, pertanto, tutelate e sottoposte ai disposti delle normative in materia di usi civici anche durante il periodo della futura concessione, fermo, tra l’altro, l’obbligo di ripristino delle aree in questione, per gli eventuali danni ambientali, a cura e spese del Concessionario, al termine dei lavori di realizzazione delle opere, di future manutenzioni, se del caso e comunque al termine o al decadere della concessione con l’ulteriore obbligo, a quest’ ultima scadenza, di rimozione di tutte le opere realizzate, salvo diversamente richiesto, secondo le prescrizioni delle competenti autorità;

- I costi inerenti la realizzazione dell’impianto in argomento e la conseguente futura manutenzione ed eventuale rimozione, sono a totale carico del Concessionario.

- che il Concessionario non potrà operare sulle aree in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

- le aree interessate da sospensione temporanea di esercizio del diritto e concessione amministrativa oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04, al D.Lgs. n. 152/06 e L.R. 9/2007, nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, oltre alla rimozione delle opere ivi realizzate-recuperate, salvo diversamente richiesto, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Concessionario che dovrà comunque effettuare un primo intervento di recupero delle aree al termine dei lavori, inerenti la realizzazione delle opere stesse e, se necessario, al termine di eventuali futuri interventi di manutenzione;

- gli atti derivanti dall’applicazione della presente autorizzazione non potranno essere stipulati a condizioni economiche inferiori a quanto ritenuto congruo ed approvato dalla D.C.C. n. 34/07, così come specificato in premessa fatti salvi eventuali conguagli che potranno essere effettuati in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione, su richiesta delle parti (Comune - privati) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali;

- che il Comune di Montecrestese (VCO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione, con relativa costituzione di servitù nonché di alienazione che verranno stipulati con la Società inframessa relativamente all’istanza in argomento;

- sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- il Comune di Montecrestese (VCO) dovrà destinare tutti gl’importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione e, comunque, nel rispetto dei disposti di cui all’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonché relative ad eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del Concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri