Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 33 del 16 / 08 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2007, n. 63-6525

Legge Regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Prime indicazioni sui controlli di cui all’ articolo 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di emanare, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti prime indicazioni di cui all’Allegato A, quale parte integrante la presente deliberazione, per le modalità ed i contenuti dei controlli di cui all’art. 13, comma 2 della legge regionale 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

PRIME INDICAZIONI PER LE MODALITÀ ED I CONTENUTI DEI CONTROLLI DI CUI ALL’ARTICOLO 13, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 N. 19, RIGUARDANTI IL MONITORAGGIO REMOTO DEGLI IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

1. FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE.

Il presente allegato, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), di seguito denominata Legge, reca prime indicazioni inerenti i contenuti e le modalità dei controlli riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva, di cui all’articolo 13, comma 1 della Legge.

Per l’applicazione della presente direttiva si assumono le seguenti definizioni:

a) sistema di monitoraggio remoto: sistema di misura in linea di potenza al connettore d’antenna, da installarsi negli impianti radioelettrici, che consente di trasmettere i dati rilevati all’Agenzia regionale per la Protezione ambientale del Piemonte (ARPA);

b) limiti di esposizione: i limiti di esposizione di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz);

c) valori di attenzione: i valori di attenzione di cui all’articolo 3, comma 2, del DPCM 08/07/2003;

d) riduzione a conformità: la riduzione a conformità delle emissioni ai sensi della deliberazione della giunta regionale 29 dicembre 2004, n. 39-14473 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l’esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d));

e) le definizioni di cui all’articolo 3 della Legge.

Le presenti indicazioni si applicano ai seguenti impianti per radiodiffusione sonora e televisiva:

a) gli impianti cha siano oggetto di almeno una seconda ordinanza di riduzione a conformità per il superamento dei valori di attenzione, dopo che il Comune abbia già provveduto, anche in passato, per il medesimo impianto, a emetterne almeno una;

b) gli impianti che siano oggetto di una ordinanza di riduzione a conformità in quanto superano o concorrono a superare i limiti di esposizione.

Sono esclusi gli impianti di cui all’articolo 2, comma 3 della Legge.

2. COMPETENZE.

Il Comune prescrive l’installazione di un sistema di monitoraggio remoto della potenza ai gestori dei seguenti impianti:

a) gli impianti cha siano oggetto di almeno una seconda ordinanza di riduzione a conformità per il superamento dei valori di attenzione, dopo che il Comune abbia già provveduto, anche in passato, per il medesimo impianto, a emetterne almeno una;

b) gli impianti che siano oggetto di una ordinanza di riduzione a conformità in quanto superano o concorrono a superare i limiti di esposizione.

Il Comune prescrive l’installazione del sistema di monitoraggio remoto nelle ordinanze di riduzione a conformità di cui al comma precedente.

L’installazione e la manutenzione del sistema di monitoraggio remoto sono a totale onere e carico dei gestori degli impianti.

Il sistema di monitoraggio remoto consiste in un misuratore di potenza in linea collegato a un personal computer (PC) che consenta di trasmettere i dati rilevati all’ARPA, secondo le forme e le procedure definite neI paragrafi 3 e 4.

Prima dell’installazione del sistema di monitoraggio il gestore dell’impianto individua un responsabile della gestione del sistema di acquisizione dati, dandone comunicazione al Comune e all’ARPA.

Il personale dell’ARPA può accedere ai sistemi di monitoraggio installati per attuare verifiche e controlli, ai sensi e nelle modalità dell’articolo 12 della Legge.

L’ARPA provvede, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente direttiva, a organizzare le proprie strutture al fine di raccogliere e valutare i dati del monitoraggio, anche per verificare il rispetto delle prescrizioni conseguenti le riduzioni a conformità o l’adozione di piani di risanamento.

3. PROCEDURE PER L’INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO.

I gestori, entro 30 giorni dalla data di ricezione della prescrizione di cui al paragrafo 2, trasmettono all’ARPA una relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:

a) caratteristiche tecniche del misuratore di potenza: intervallo di risposta in frequenza, intervallo dinamico, stato di taratura, tipo di connettori e schema di connessione all’impianto di trasmissione con l’indicazione di eventuali fattori di accoppiamento/prelievo;

b) piano di tarature del misuratore che dovrà avvenire con periodicità almeno biennale;

c) caratteristiche del sistema di acquisizione, elaborazione e memorizzazione dei dati, con l’indicazione delle modalità adottate per garantire il necessario grado di sicurezza per la protezione dei dati;

d) descrizione delle procedure adottate nel caso in cui i valori rilevati presentino anomalie con scostamenti significativi (maggiore del 20%) rispetto al valore di potenza contenuto nelle autorizzazioni;

e) modalità di comunicazione di situazioni programmate di funzionamento difforme dalla concessione, che intervengono sul valore di potenza oggetto del monitoraggio, quali manutenzione degli apparati o del sistema radiante e prove di trasmissione;

f) individuazione del responsabile della gestione del sistema di acquisizione dei dati e trasmissione verso l’ARPA.

L’ARPA comunica al gestore, entro 30 giorni dalla ricezione, eventuali osservazioni sulla relazione tecnica. Trascorso il termine di 30 giorni senza alcuna comunicazione, la relazione tecnica si intende accolta positivamente.

L’ARPA comunica al gestore, entro il termine di cui al comma precedente, l’indirizzo IP, la porta e le credenziali di accesso al server di cui al paragrafo 4.

I gestori installano il sistema di monitoraggio remoto entro i successivi 30 giorni, dandone comunicazione alla Provincia, al Comune e all’ARPA.

Il gestore comunica all’ARPA ogni variazione delle informazioni contenute nella relazione tecnica citata.

4. SPECIFICHE TRASMISSIONE DATI.

I gestori inviano all’ARPA i dati analitici acquisiti dal misuratore di potenza mediante un file in formato CSV, contenente almeno le seguenti informazioni:

a) identificativo impianto;

b) potenza di concessione;

c) data e ora;

d) valore di potenza media incidente trasmesso dal misuratore;

e) valore di potenza media riflessa trasmesso dal misuratore.

I dati di potenza media incidente e riflessa devono essere disponibili a intervalli non superiori a 10 minuti.

Per l’invio dei dati i gestori utilizzeranno un PC sul quale sarà installato un client FTP che si occupa di trasmettere i file creati a un server FTP installato presso l’ARPA.

I file dovranno essere trasmessi con periodicità giornaliera.

Il sistema di trasmissione remota dei dati potrà avvenire tramite modem con collegamento a linea telefonica o modem GSM / GPRS.