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Bollettino Ufficiale n. 33 del 16 / 08 / 2007
Corte Costituzionale
Ordinanza n. 313/2007.
Repubblica Italiala
in nome del Popolo Italiano
La Corte Costituzionale
(omissis)
ha pronunciato la seguente
ordinanza
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per lanno 2006), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 14 giugno 2006, depositato in cancelleria il 20 giugno 2006 ed iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2006.
Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2007 il Giudice relatore Franco
Gallo.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 14 giugno 2006 e depositato il 20 giugno successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, ha promosso - in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione - questioni di legittimità costituzionale: a) dellart. 2 della legge della Regione Piemonte 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per lanno 2006), in relazione agli articoli 2, 3, 4, 16 e 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dellimposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dellIrpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali); b) dellart. 3, comma 1, della stessa legge regionale n. 14 del 2006, in relazione allart. 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), al decreto interministeriale 27 dicembre 1997 (Tariffe delle tasse automobilistiche) e allart. 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dellarticolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); c) dellart. 3, comma 2, della medesima legge regionale, in relazione alla legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), in particolare art. 63";
che il ricorrente, dopo una sintetica disamina del contenuto delle norme denunciate, rileva che esse illegittimamente dispongono agevolazioni o mutano i presupposti di imposta in relazione a tributi statali, quali lIRAP e le tasse automobilistiche;
che, in particolare, quanto al censurato art. 2 della legge n. 14 del 2006, il ricorrente lamenta che il legislatore regionale ha configurato una temporanea esenzione dallIRAP per le aziende della filiera avicola, in tal modo introducendo una deroga rispetto al regime sostanziale di detta imposta quale contenuto nel citato d.lgs. n. 446 del 1997, ed in particolare nellart. 3, che individua i soggetti passivi del tributo con riferimento al precedente art. 2 e non prevede lesonero dal pagamento dellimposta per le aziende della filiera avicola;
che, disponendo tale esenzione, il legislatore regionale avrebbe esorbitato dal limitato spazio dì autonomia normativa regionale, delineato dagli artt. 16 e 24 del medesimo d.lgs. n. 446 del 1997, violando così la competenza legislativa esclusiva, attribuita in materia allo Stato dagli evocati parametri;
che, quanto al censurato art. 3, comma 1, della legge n. 14 del 2006, il ricorrente lamenta che il legislatore regionale ha operato una modifica sostanziale del criterio di imposizione previsto dalla legge statale in materia di tasse automobilistiche, in quanto ha previsto unarticolata modulazione dellammontare del tributo in funzione unicamente del numero dei kilowatt del veicolo, eliminando il riferimento alla diversa tipologia dei veicoli quale indicata dalla disciplina statale;
che, così facendo, il legislatore regionale si sarebbe sostanzialmente discostato da quanto previsto a livello statale dal d.lgs. n. 504 del 1992 ed avrebbe, perciò, violato lart. 117, secondo comma, lettera e), Cost.;
che secondo la difesa erariale, infatti, se è vero che ex art. 24, comma 1 del d.lgs. n. 504 del 1992 [...] sussiste una limitata potestà normativa della regione in materia, è altrettanto vero ed incontestabile che essa può spaziare solo nei limiti della forbice di variazione (dal 90 al 110 per cento) della misura degli importi della tassa vigenti nellanno precedente, ma non si estende certamente alla non consentita sostituzione del criterio di tassazione previsto dal legislatore statale con altro criterio al medesimo non conforme;
che, quanto al censurato art. 3, comma 2, della legge n. 14 del 2006, il ricorrente lamenta che il legislatore regionale, in violazione degli evocati parametri, ha disposto lesenzione dalla tassa automobilistica regionale per le motociclette ed auto storiche, iscritte ai rispettivi albi, senza peraltro alcuna specificazione di quali albi si tratti, e soprattutto senza richiedere che la relativa iscrizione sia operata previa individuazione dei relativi requisiti soggettivi ed oggettivi con determinazione dellAutomobilclub storico italiano o della Federazione motociclistica italiana;
che per contro - evidenzia la difesa erariale - la norma statale che prevede agevolazioni in materia di tasse automobilistiche (art. 63 della legge n. 342 del 2000) ha riguardo solo ai veicoli di particolare interesse storico e non di mero interesse storico (oltre che a quelli di particolare interesse collezionistico, ignorati dalla norma regionale) e postula che la loro individuazione, in ragione dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, sia operata, con propria determinazione, dallAutomobilclub storico italiano e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione motociclistica italiana;
che la Regione Piemonte non si è costituita nel presente giudizio;
che, il 27 febbraio 2007, lAvvocatura generale dello Stato, nellinteresse del Presidente del Consiglio dei ministri, ha depositato una memoria nella quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in quanto le disposizioni censurate sono state abrogate dallart. 13, comma 2, della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per lanno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 - legge finanziaria per lanno 2006).
Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dellart. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, lestinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 11, n. 99, n. 163 e n. 418 del 2006).
per questi motivi
La Corte Costituzionale
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 10 luglio 2007
(omissis)