Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 33 del 16 / 08 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2007, n. 39-6667

Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione , del 15 dicembre 2006 - normativa comunitaria sugli aiuti di importanza minore “de minimis”. Modifica delle D.D.G.R. n. 74-14790 del 14/02/2005, n. 42-14913 del 28/02/2005, n. 43-14914 del 28/02/2005, n. 44-13897 dell’8/11/2004.

A relazione del Vicepresidente Peveraro:

Premesso che:

con D.G.R. n. 74-14790 del 14/02/2005 è stato approvato il Programma degli interventi del fondo per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole imprese-sezione artigianato di cui alla L.R. 21/97 e s.m.i. costituito presso Finpiemonte SpA;

con D.G.R. n. 42-14913 del 28/02/2005 sono state approvate le modalità per le operazioni di credito artigiano agevolato gestite tramite la Cassa per il credito alle imprese artigiane -Artigiancassa SpA ai sensi della L. 949/52 e della L.R. 21/97 e s.m.i.;

con D.G.R. n 43-14914 del 28/02/2005 sono state approvate le modalità per le operazioni di locazione finanziaria agevolata gestite tramite la Cassa per il credito alle imprese artigiane -Artigiancassa SpA ai sensi della L. 240/81 e della L.R. 21/97 e s.m.i.;

con D.G.R. n. 44-13897 dell’8/11/2004 “Fondo regionale di garanzia Disposizioni operative” sono state approvate le disposizioni relative alla condizioni, ai criteri e alle modalità operative degli interventi a valere sul Fondo di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068;

le agevolazioni di cui ai citati provvedimenti sono soggette alla normativa comunitaria sugli aiuti di importanza minore “de minimis”, ai sensi del Reg. (CE) n. 69/2001;

a partire dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2013 gli aiuti “de minimis” sono normati ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore , che ha introdotto rispetto al precedente regime delle rilevanti novità;

considerato che si rende pertanto necessario adeguare i provvedimenti citati al Reg (CE) n. 1998/2006 apportando i corretti rinvii al testo in vigore ed in particolare ridefinire coerentemente il campo di applicazione specificando i settori esclusi;

considerato altresì che le richieste di agevolazione di cui ai provvedimenti citati antecedenti al 1 gennaio 2007 sono soggette alla disciplina di cui al Reg. (CE) n. 69/2001;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

di modificare, in considerazione delle premesse succitate, i seguenti provvedimenti amministrativi:

I. l’allegato A alla D.G.R. n. 74-14790 del 14/02/2005 “Legge regionale 9 maggio 1997, n 21, art. 15. Programma regionale degli interventi” nel seguente modo:

- al paragrafo 1. “Beneficiari” dopo le parole “ Appendice 1 ” sono inserite le seguenti frasi:

“Nel caso in cui, successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, al richiedente subentri altro soggetto, come risultato di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda, il subentrante potrà continuare ad usufruire delle agevolazioni in essere, purchè in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, previo accollo di tutti gli obblighi previsti dal presente programma degli interventi.

I soggetti beneficiari delle provvidenze del presente programma devono essere:

a) finanziariamente sani e con solide prospettive: sono considerate inammissibili le domande presentate da soggetti che abbiano registrato perdite in entrambi gli ultimi due esercizi finanziari precedenti la data di presentazione della domanda.

b) attive alla data di presentazione della domanda.

Potranno essere considerate ammissibili le richieste di intervento di soggetti beneficiari di nuova costituzione inattive qualora si rilevi che gli investimenti oggetto della domanda siano propedeutici all’ottenimento delle autorizzazioni amministrative o comunque al conseguimento dei requisiti minimi per l’avvio dell’attività".

- al paragrafo 6. “ Spese ammissibili” dopo le parole “in leasing” sono aggiunte le seguenti “e gli aiuti espressamente esclusi dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore - G.U.U.E. 28-12-2006, n. L 379) di cui all’allegato 1" ;

- al paragrafo 8. “ Procedure” , il capoverso 1 lettera a) è sostituito dal seguente: “ Compilata ed inviata telematicamente previa connessione al sito internet www.finpiemonte.info su appositi moduli predisposti in conformità alla legge, al presente programma e agli orientamenti dell’Amministrazione regionale sull’osservanza del regolamento ” de minimis" vigente".

- al paragrafo 9. “Metodologia e criteri di gestione del fondo”, il primo capoverso è sostituito dal seguente: “ Le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono soggette al regime ”de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore - G.U.U.E. 28/12/2006, n. L 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento, meglio specificate al successivo paragrafo 14.Qualora tali condizioni non siano soddisfatte l’agevolazione eventualmente concessa dovrà essere restituita".

- il paragrafo 13. “Operatività”, è sostituito dal seguente:

“Il presente provvedimento è operativo a decorrere dal 1 ottobre 2007.

Gli effetti giuridico-amministrativi relativi a termini per la presentazione delle domande, termini ammissibilità delle spese ecc. decorrono dal 1 gennaio 2007 per effetto del Regolamento (CE) 1998 del 15 dicembre 2006.

Le domande antecedenti al 1 gennaio 2007 sono soggette alla disciplina di cui al Reg. (CE) n. 69/2001".

- dopo il paragrafo 13 è inserito il seguente:

“13 bis. Condizioni del regime de minimis - cumulabilita’

1. Le agevolazioni in regime “de minimis” non possono superare i 200.000,00 Euro (in ESL equivalente sovvenzione lordo) nell’ arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa. Il massimale è ridotto a 100.000,00 Euro (ESL) per le imprese attive nel settore del trasporto su strada.

2. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con quelle in regime “de minimis” ottenute dal beneficiario nell’esercizio finanziario in cui è concessa l’agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti. Qualora l’agevolazione concessa superi il massimale, questa non può beneficiare dell’esenzione prevista dal Regolamento nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale e deve essere interamente restituita. Ai fini del rispetto del massimale l’Ente gestore condiziona la concessione dell’agevolazione ad una dichiarazione dell’impresa beneficiaria relativa agli aiuti “ de minimis” ottenuti nel periodo sopra indicato.

3. Equivalente Sovvenzione Netta e Lorda (ESN, ESL)

L’Equivalente Sovvenzione, è l’unità di misura utilizzata per calcolare l’entità dell’aiuto erogato caso per caso.

Per determinare l’entità dell’agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l’aiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare l’elemento vantaggio dell’aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sull’investimento, della durata del finanziamento, dell’ammontare del bonifico e del tasso di interesse vigente sul mercato al momento della concessione dell’ aiuto (tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea). Questo valore, calcolato in percentuale sull’investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL).

Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione fiscale, si ottiene l’Equivalente Sovvenzione Netta (ESN).

Le modalità di calcolo dell’ESL o dell’agevolazione di cui presente provvedimento, possono essere richieste all’Ente gestore.

4. È consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni ottenute per diverse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto.

5. Non è consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni pubbliche ottenute per le stesse voci di costo".

- l’elenco di cui all’Appendice 1, relativo ai settori di attività esclusi, è sostituito dall’elenco “Attività escluse” di cui all’ allegato A del presente provvedimento ;

II. l’allegato alla DGR n. 42-14913 del 28/02/2005, concernente le modalità per le operazioni di credito artigiano agevolato gestite tramite la Cassa per il credito alle imprese artigiane -Artigiancassa SpA ai sensi della L. 949/52 e della L.R. 21/97 e s.m.i. nel seguente modo:

- al paragrafo 1, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

“ La domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi deve essere compilata dall’impresa artigiana e dalla Banca, per le parti di rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente lo schema predisposto in conformità alla legge, alle presenti modalità operative e agli orientamenti dell’Amministrazione regionale sull’osservanza del regolamento ”de minimis" vigente. La predetta domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere trasmessa dalla Banca alla sede regionale dell’Artigiancassa del Piemonte entro il termine di mesi 6 dalla data di decorrenza del contributo."

- al paragrafo 2."Destinazione del finanziamento- Documentazione", il terzo capoverso è sostituito dal seguente:

“ Il finanziamento:

- può comunque riguardare, ai sensi dell’art. 2, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore - G.U.U.E. 28-12-2006, n. L 379) “ (de minimis), la quota dell’investimento che ha beneficiato di interventi agevolativi previsti da altre normative statali e/o regionali qualora con tale cumulo non sia superata l’intensità dell’agevolazione fissata per quest’ultimi interventi dalla specifica normativa comunitaria che li disciplina (Regolamento d’esenzione per categoria, decisione della Commissione);

- non può riguardare la quota della spesa sostenuta dall’impresa a titolo di imposte (es.: IVA). “

- al paragrafo 9."Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto interessi", secondo capoverso, le parole “Regolamento CE n. 69/2001 del 12/01/2001" sono sostituite dalle seguenti ”Regolamento (CE) n. 1998/2006 “ ;

- dopo il paragrafo “10. Revoca del contributo in conto interessi” sono inseriti i seguenti:

“10 bis. Condizioni del regime de minimis - cumulabilita’

1. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono soggette al regime “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore - G.U.U.E. 28/12/2006, n. L 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

Qualora tali condizioni non siano soddisfatte l’agevolazione eventualmente concessa dovrà essere restituita.

2. Beneficiari: imprese artigiane con le esclusioni indicate in appendice 3.

3. Le agevolazioni in regime “de minimis” non possono superare i 200.000,00 Euro (in ESL equivalente sovvenzione lordo) nell’ arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa. Il massimale è ridotto a 100.000,00 Euro (ESL) per le imprese attive nel settore del trasporto su strada.

4. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con quelle in regime “de minimis” ottenute dal beneficiario nell’esercizio finanziario in cui è concessa l’agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti. Qualora l’agevolazione concessa superi il massimale, questa non può beneficiare dell’esenzione prevista dal Regolamento nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale e deve essere interamente restituita. Ai fini del rispetto del massimale l’Ente gestore condiziona la concessione dell’agevolazione ad una dichiarazione dell’impresa beneficiaria relativa agli aiuti “ de minimis” ottenuti nel periodo sopra indicato.

5. Equivalente Sovvenzione Netta e Lorda (ESN, ESL)

L’Equivalente Sovvenzione, è l’unità di misura utilizzata per calcolare l’entità dell’aiuto erogato caso per caso.

Per determinare l’entità dell’agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l’aiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare l’elemento vantaggio dell’aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sull’investimento, della durata del finanziamento, dell’ammontare del bonifico e del tasso di interesse vigente sul mercato al momento della concessione dell’ aiuto (tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea). Questo valore, calcolato in percentuale sull’investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL).

Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione fiscale, si ottiene l’Equivalente Sovvenzione Netta (ESN).

Le modalità di calcolo dell’ESL o dell’agevolazione di cui presente provvedimento, possono essere richieste all’Ente gestore.

6. È consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni ottenute per diverse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto.

7. È consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con agevolazioni ottenute per le stesse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto purché non sia superata l’intensità prevista da tali regimi."

“10 ter. Operativita’:

“Il presente provvedimento è operativo a partire dal 1 ottobre 2007.

Gli effetti giuridico-amministrativi relativi ai termini per la stipula dei contratti di finanziamento agevolato decorrono dal 1 gennaio 2007 per effetto del Regolamento (CE) 1998 del 15 dicembre 2006.

I contratti di finanziamento agevolato stipulati in data antecedente al 1 gennaio 2007 sono soggetti alla disciplina di cui al Reg. (CE) n. 69/2001".

- le appendici 1, 2, sono stralciate.

- l’appendice 3 “Settori esclusi dagli interventi agevolativi” è sostituita integralmente dall’allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante.

III. l’allegato alla DGR n. 43-14914 del 28/02/2005, concernente le modalità per le operazioni di locazione finanziaria agevolata gestite tramite la Cassa per il credito alle imprese artigiane Artigiancassa SpA ai sensi della L. 240/81 e della L.R. 21/97 e s.m.i. nel seguente modo:

- al paragrafo 1, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

“ La domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto canoni deve essere compilata dall’impresa artigiana e dalla Società per le parti di rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente lo schema predisposto in conformità alla legge, alle presenti modalità operative e agli orientamenti dell’Amministrazione regionale sull’osservanza del regolamento ”de minimis" vigente. La predetta domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere trasmessa dalla Società alla sede regionale dell’Artigiancassa del Piemonte entro il termine di mesi 6 dalla data di decorrenza del contributo."

- al paragrafo 2."Destinazione dell’operazione di locazione finanziaria"dopo il terzo capoverso è inserito il seguente :

“L’operazione può beneficiare, ai sensi dell’art. 2, comma 5 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore - (G.U.U.E. 28-12-2006, n. L 379) (de minimis), di interventi agevolativi previsti da altre normative statali e/o regionali qualora con tale cumulo non sia superata l’intensità dell’agevolazione fissata per quest’ultimi interventi dalla specifica normativa comunitaria che li disciplina (Regolamento d’esenzione per categoria, decisione della Commissione)”.

- al paragrafo 8. “Misura, decorrenza ed erogazione del contributo in conto canoni”, terzo capoverso, le parole Regolamento CE n. 69/2001 del 12/01/01 sono sostituite dalle seguenti “Regolamento (CE) n. 1998/2006 ” ;

- dopo il paragrafo “9. Revoca del contributo in conto canoni” sono inseriti i seguenti:

“9 bis. Condizioni del regime de minimis - cumulabilita’

1. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono soggette al regime “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore - G.U.U.E. 28/12/2006, n. L 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

Qualora tali condizioni non siano soddisfatte l’agevolazione eventualmente concessa dovrà essere restituita.

2. Beneficiari: imprese artigiane con le esclusioni indicate in appendice 2.

3. Le agevolazioni in regime “de minimis” non possono superare i 200.000,00 Euro (in ESL equivalente sovvenzione lordo) nell’ arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa. Il massimale è ridotto a 100.000,00 Euro (ESL) per le imprese attive nel settore del trasporto su strada.

4. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con quelle in regime “de minimis” ottenute dal beneficiario nell’esercizio finanziario in cui è concessa l’agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti. Qualora l’agevolazione concessa superi il massimale, questa non può beneficiare dell’esenzione prevista dal Regolamento nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale e deve essere interamente restituita. Ai fini del rispetto del massimale l’Ente gestore condiziona la concessione dell’agevolazione ad una dichiarazione dell’impresa beneficiaria relativa agli aiuti “ de minimis” ottenuti nel periodo sopra indicato.

5. Equivalente Sovvenzione Netta e Lorda (ESN, ESL)

L’Equivalente Sovvenzione, è l’unità di misura utilizzata per calcolare l’entità dell’aiuto erogato caso per caso.

Per determinare l’entità dell’agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l’aiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare l’elemento vantaggio dell’aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sull’investimento, della durata del finanziamento, dell’ammontare del bonifico e del tasso di interesse vigente sul mercato al momento della concessione dell’ aiuto (tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea). Questo valore, calcolato in percentuale sull’investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL).

Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione fiscale, si ottiene l’Equivalente Sovvenzione Netta (ESN).

Le modalità di calcolo dell’ESL o dell’agevolazione di cui presente provvedimento, possono essere richieste all’Ente gestore.

6. È consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni ottenute per diverse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto.

7. È consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con agevolazioni ottenute per le stesse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto purché non sia superata l’intensità prevista da tali regimi."

“9 ter. Operativita’:

Il presente provvedimento è operativo a partire dal 1 ottobre 2007.

Gli effetti giuridico-amministrativi relativi ai termini per la stipula dei contratti di finanziamento decorrono dal 1 gennaio 2007 per effetto del Regolamento (CE) 1998 del 15 dicembre 2006.

I contratti di finanziamento agevolato stipulati in data antecedente al 1 gennaio 2007 sono soggetti alla disciplina di cui al Reg. (CE) n. 69/2001".

- l’appendice n. 1, è stralciata;

- l’appendice 2 “Settori esclusi dagli interventi agevolativi” è sostituita integralmente dall’allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante.

IV. l’allegato alla DGR n. 44-13897 dell’8/11/2004 “Fondo regionale di garanzia - Disposizioni operative” gestito tramite Artigiancassa ai sensi della L. 1068/64, nel seguente modo:

- al paragrafo 1." Finalità degli interventi e natura della garanzia", il sesto capoverso è sostituito dal seguente:

“La garanzia del Fondo è disciplinata dal regime comunitario ”de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (G.U.U.E. 28-12-2006, n. L 379) e può riguardare, ai sensi dell’art. 2, comma 5 del predetto regolamento CE n. 1998/06, la quota del finanziamento che ha beneficiato di interventi agevolativi previsti da altre normative statali e/o regionali qualora con tale cumulo non sia superata l’intensità dell’agevolazione fissata per quest’ultimi interventi dalla specifica normativa comunitaria che li disciplina (Regolamento d’esenzione per categoria, decisione della Commissione)".

- al paragrafo 2. “ Richiesta di ammissione alla garanzia”, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

“La richiesta di ammissione alla garanzia deve essere presentata alla sede regionale dell’Artigiancassa per il Piemonte dai Confidi e dai Confidi di secondo grado compilata su apposito modulo, predisposto in conformità alla legge, alle presenti modalità operative e agli orientamenti dell’Amministrazione regionale sull’osservanza del regolamento ”de minimis" vigente, completa della documentazione in esso indicata e della documentazione antimafia, se necessaria."

- il paragrafo 7. è sostituito dal seguente:

“ 7. Settori esclusi

Sono escluse dagli interventi del Fondo le operazioni relative alle attività di cui all’allegato B" ;

- dopo il paragrafo “9. Informazioni e trasparenza” sono inseriti i seguenti:

“9 bis. Condizioni del regime de minimis - cumulabilita’

1. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono soggette al regime “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore - G.U.U.E. 28/12/2006, n. L 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

Qualora tali condizioni non siano soddisfatte l’agevolazione eventualmente concessa dovrà essere restituita.

2. Beneficiari: imprese artigiane con le esclusioni delle attività di cui all’ Allegato B.

3. Le agevolazioni in regime “de minimis” non possono superare i 200.000,00 Euro (in ESL equivalente sovvenzione lordo) nell’ arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa. Il massimale è ridotto a 100.000,00 Euro (ESL) per le imprese attive nel settore del trasporto su strada.

4. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con quelle in regime “de minimis” ottenute dal beneficiario nell’esercizio finanziario in cui è concessa l’agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti. Qualora l’agevolazione concessa superi il massimale, questa non può beneficiare dell’esenzione prevista dal Regolamento nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale e deve essere interamente restituita. Ai fini del rispetto del massimale l’Ente gestore condiziona la concessione dell’agevolazione ad una dichiarazione dell’impresa beneficiaria relativa agli aiuti “ de minimis” ottenuti nel periodo sopra indicato.

5. Equivalente Sovvenzione Netta e Lorda (ESN, ESL)

L’Equivalente Sovvenzione, è l’unità di misura utilizzata per calcolare l’entità dell’aiuto erogato caso per caso.

Per determinare l’entità dell’agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l’aiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare l’elemento vantaggio dell’aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sull’investimento, della durata del finanziamento, dell’ammontare del bonifico e del tasso di interesse vigente sul mercato al momento della concessione dell’ aiuto (tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea). Questo valore, calcolato in percentuale sull’investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL).

Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione fiscale, si ottiene l’Equivalente Sovvenzione Netta (ESN).

Le modalità di calcolo dell’ESL o dell’agevolazione di cui presente provvedimento, possono essere richieste all’Ente gestore.

6. È consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni ottenute per diverse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto.

7. È consentito il cumulo dell’agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con agevolazioni ottenute per le stesse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto purché non sia superata l’intensità prevista da tali regimi.

8. Gli aiuti sotto forma di garanzia soggetti a regime “ de minimis” non possono superare l’80 % del finanziamento garantito. L’importo garantito non può superare euro 750.000 nel settore del trasporto su strada e euro 1,5 milioni negli altri settori".

“9 ter. Operativita’:

Il presente provvedimento è operativo a partire dal 1 ottobre 2007.

Gli effetti giuridico-amministrativi relativi ai termini per la presentazione delle domande di agevolazione decorrono dal 1 gennaio 2007 per effetto del Regolamento (CE) 1998 del 15 dicembre 2006.

Le domande antecedenti al 1 gennaio 2007 sono soggette alla disciplina di cui al Reg. (CE) n. 69/2001".

- Nella “Scheda tecnica controgaranzia - interventi per massa”, al secondo paragrafo “Oggetto della garanzia”:

il secondo capoverso è soppresso.

Al terzo capoverso le parole “predetto modulo” sono sostituite con le parole “modulo di domanda”.

- le appendici n. 1, 2, 3, 4 sono stralciate.

- l’allegato B “ Settori esclusi dagli interventi agevolativi ” è sostituito integralmente dall’allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Disposizione finale

La Direzione competente è autorizzata a concordare con gli Enti gestori le necessarie modifiche alla modulistica in uso per la richiesta delle agevolazioni di cui al presente provvedimento, in conformità alla legge, al Programma degli interventi in vigore e agli orientamenti dell’Amministrazione regionale sull’osservanza del regolamento “de minimis” vigente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 8 della L.R. 51/97 e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

ATTIVITA’ ESCLUSE

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 ESCLUDE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA’:

A

AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA (Sezione A della classificazione ATECO 2002 )

01

AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI

01.1

Coltivazioni agricole; orticoltura, floricoltura

01.2

Allevamento di animali

01.3

Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali (attività mista)

B

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI (Sezione B della classificazione ATECO 2002)

05

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05.0

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

05.01

Pesca

05.02

Piscicoltura

DA

INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

15.20.1

Conservazione di pesce, crostacei, molluschi mediante congelamento, salatura, ecc.

15.20.2

Preparazione ed inscatolamento di prodotti e conserve di a base di pesce, crostacei e molluschi

G

COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO

51.38.1

Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi

51.38.2

Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

52.23.0

Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO

NOTA BENE: Nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell’articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nell’allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell’articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone.

Pertanto un’impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis “generali” - secondo il regolamento 1998/2006 fino all’ammontare massimo di 200.000 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche).

Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore.

ATTIVITA’ AMMESSE CON LIMITAZIONI

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 AMMETTE CON LIMITAZIONI LE SEGUENTI ATTIVITA’:

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

60.24.0 trasporto merci su strada

Sono inammissibili gli aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Ciò implica che - nei limiti del tetto di 100.000 euro stabilito nell’articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 - tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti.

ATTIVITA’ DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE(1) DI PRODOTTI AGRICOLI ELENCATI NELL’ALLEGATO I DEL TRATTATO

DA

INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

G

COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l’importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all’allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

ULTERIORI ESCLUSIONI

Sono altresì esclusi dall’applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione;

- condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;

- concessi ad imprese in difficoltà.

Note:

(1) Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l’esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attivita’.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l’essicazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l’ imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l’ eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell’ ambito dell’azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.