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Bollettino Ufficiale n. 33 del 16 / 08 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2007, n. 112-6739

Regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio in data 17 maggio 1999 relativo all’Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo. Autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve e dei prodotti vitivinicoli ottenuti da uve raccolte nella vendemmia 2007 (campagna viticola 2007/2008).

A relazione dell’Assessore Taricco:

La lettera C dell’allegato V del Regolamento CE n. 1493/99 prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (pratica detta di “arricchimento”) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti da uve classificate come varietà per la produzione di vino, nonché del vino atto a diventare vino da tavola e del vino da tavola. La pratica dell’arricchimento può essere autorizzata nella misura massima di aumento del titolo alcolometrico volumico di 2% vol., a condizione che il titolo alcolometrico volumico naturale, nella zona viticola C II, sia pari o superiore a 8,5% vol.

La lettera F dell’allegato VI del Regolamento CE n. 1493/99 prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possono autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, atti a diventare V.Q.P.R.D. ad eccezione dei prodotti destinati ad essere trasformati in vino liquoroso prodotto in regioni determinate. La pratica dell’arricchimento può essere autorizzata nella misura massima di aumento del titolo alcolometrico volumico di 2% vol., a condizione che il titolo alcolometrico volumico naturale raggiunga il minimo previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

La lettera D dell’allegato V del Regolamento CE n. 1493/99 prevede che i prodotti per i quali è stato aumentato il titolo alcolometrico volumico naturale mediante arricchimento non possano avere, nella zona viticola C II, un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 13% vol. Detta disposizione non si applica per i vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita, a norma del punto 4 della lettera F dell’allegato VI dello stesso Regolamento.

Il punto 3 della lettera H dell’allegato V del Regolamento CE n. 1493/99 prevede che, fatto salvo l’arricchimento dei componenti della partita (cuvée), è vietato qualsiasi arricchimento della partita. L’articolo 24 del Regolamento CE n. 1622/00 prevede che lo Stato membro può autorizzare l’arricchimento della partita (cuvée) nel luogo di elaborazione dei vini spumanti, purché: a) nessun componente della partita (cuvée) sia già stato arricchito; b) detti componenti provengano esclusivamente da uve raccolte nel suo territorio; c) l’operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta; d) non sia superato il limite di 2% vol. per la partita (cuvée) costituita da componenti provenienti dalla zona viticola C II, purché il titolo alcolometrico volumico naturale di ciascuno dei componenti sia pari ad almeno 8,5% vol. Tuttavia per i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate il titolo alcolometrico volumico naturale deve raggiungere il minimo previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

Il punto 4 della lettera H dell’allegato V del Regolamento CE n. 1493/99, in deroga al punto 3 della stessa lettera H, prevede che lo Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l’arricchimento della partita (cuvée) nel luogo di elaborazione dei vini spumanti. Tale arricchimento può essere effettuato con l’aggiunta di saccarosio, di mosti di uve concentrati o di mosti di uve concentrati rettificati; tuttavia l’uso del saccarosio o di mosto di uve concentrato è ammesso a condizione che tale metodo fosse tradizionalmente praticato nello Stato membro conformemente alla legislazione vigente alla data del 24/11/1974. A norma dell’articolo 11 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, nella preparazione di vini spumanti, alla data del 24/11/1974, era consentita solo l’aggiunta di saccarosio.

Il punto 24 dell’Allegato I del Regolamento CE n. 1493/99 prevede che il “Vino di uve stramature” sia prodotto senza alcun arricchimento.

Il punto 1 dell’articolo 1 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82 ha stabilito che nella produzione dei vini passiti non è consentita alcuna pratica di arricchimento del titolo alcolometrico naturale delle uve, prima o dopo l’appassimento.

Alcuni disciplinari di produzione per vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita prevedono norme specifiche, anche più restrittive, per l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale.

Il punto 2 dell’articolo 9 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82 ha trasferito alla Regione le competenze in materia di autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vino da tavola, vino di qualità prodotto in regioni determinate (vino D.O.C. o D.O.C.G.), delle partite per l’elaborazione del vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate.

Le richieste di autorizzazione all’arricchimento dovranno pervenire al Settore Sviluppo Produzioni Vegetali della Regione Piemonte da parte dei Consorzi di Tutela dei vini di qualità prodotti in regioni determinate e in mancanza di essi dalle Associazioni dei Produttori operanti sul territorio regionale opportunamente corredate di dati analitici relativi allo stato di maturazione delle uve.

Il Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali - si avvale della collaborazione del Settore Fitosanitario regionale per la fornitura quindicinale dei dati agro-meteo-climatici e delle loro analisi. L’interpretazione dei dati forniti dovrà essere di supporto ai dati analitici che corredano le richieste di autorizzazione.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 04/08/2006 ha disposto, tra l’altro, che copia del provvedimento di autorizzazione agli arricchimenti sia inviato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle filiere agricole, Polagr IV, via XX Settembre, 20 - 00186 Roma.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

Per quanto citato in premessa:

- di dare mandato al Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali di autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, nella misura massima del 2% vol., delle uve fresche o dei prodotti vitivinicoli derivanti dalla vendemmia 2007, (campagna vitivinicola 2007/2008), anche sulla base dei dati climatici raccolti come specificato in premessa e sulla base dei dati di maturazione prodotti dai soggetti richiedenti.

- di incaricare il Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali all’invio dei provvedimenti di autorizzazione a titolo di notifica, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle filiere agricole, Polagr IV, via XX Settembre n. 20, 00186 Roma, nonché all’agenzia A.G.E.A. , via Torino, 45 - 00184 Roma.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)