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Bollettino Ufficiale n. 33 del 16 / 08 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Montezemolo (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10.04.2007: Modificazioni Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto e recepire le seguenti modificazioni al testo del Regolamento Edilizio Comunale disposte d’ufficio dalla Regione Piemonte con la deliberazione suddetta della Giunta Regionale n. 22-4845 in data 11.12.2006 per effetto dell’annullamento parziale di cui in premessa:

- nel titolo degli articoli 2, 3 e 4 e al comma 8 dell’art. 39 è introdotto il termine “Edilizia” in luogo del termine “Urbanistica”;

- al comma 3 dell’art. 54, dopo le parole “...sentita la...”, le parole “Commissione Edilizia”;

- all’art. 3 sono introdotti i seguenti commi:

Art. 3. Attribuzioni della Commissione Edilizia.

1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongano diversamente), non vincolante, per:

a) il rilascio di permessi di costruire e loro varianti, i progetti di opere pubbliche, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;

b) l’assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.

2. L’Autorità competente all’emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l’obbligo di motivare il proprio dissenso.

3. Il Sindaco o l’Assessore Delegato, la Giunta ed il Consiglio Comunale, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

a) strumenti urbanistici generali ed esecutivi e loro varianti;

b) convenzioni:

c) programmi pluriennali di attuazione;

d) regolamenti edilizi e loro modifiche;

e) modalità di applicazione del contributo di concessione.

2. di approvare, pertanto il seguente nuovo testo dell’art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale:

Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia.

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da n. ro cinque membri designati dall’Organo comunale competente; tra questi, in sede di designazione, vengono individuati il Presidente e il Vice Presidente.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri dovrà essere in possesso di diploma o di laurea in Architettura o Ingegneria.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell’Organo comunale che l’ha designata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dell’Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dall’Organo comunale che ha provveduto alla designazione.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

3. di dichiarare che i testi degli articoli approvati sono conformi al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999 n. 548-9691;

4. di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. n. 19/1999;

5. di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa alla Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. 08.07.1999 n. 19.

(omissis)