Bollettino Ufficiale n. 33 del 16 / 08 / 2007
ANNUNCI LEGALI
Comune di Montezemolo (Cuneo)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10.04.2007: Modificazioni Regolamento Edilizio Comunale
Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
1. di prendere atto e recepire le seguenti modificazioni al testo del Regolamento Edilizio Comunale disposte dufficio dalla Regione Piemonte con la deliberazione suddetta della Giunta Regionale n. 22-4845 in data 11.12.2006 per effetto dellannullamento parziale di cui in premessa:
- nel titolo degli articoli 2, 3 e 4 e al comma 8 dellart. 39 è introdotto il termine Edilizia in luogo del termine Urbanistica;
- al comma 3 dellart. 54, dopo le parole ...sentita la..., le parole Commissione Edilizia;
- allart. 3 sono introdotti i seguenti commi:
Art. 3. Attribuzioni della Commissione Edilizia.
1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongano diversamente), non vincolante, per:
a) il rilascio di permessi di costruire e loro varianti, i progetti di opere pubbliche, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;
b) lassunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.
2. LAutorità competente allemanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha lobbligo di motivare il proprio dissenso.
3. Il Sindaco o lAssessore Delegato, la Giunta ed il Consiglio Comunale, ciascuno nellambito delle proprie competenze, hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:
a) strumenti urbanistici generali ed esecutivi e loro varianti;
b) convenzioni:
c) programmi pluriennali di attuazione;
d) regolamenti edilizi e loro modifiche;
e) modalità di applicazione del contributo di concessione.
2. di approvare, pertanto il seguente nuovo testo dellart. 2 del Regolamento Edilizio Comunale:
Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia.
1. La Commissione Edilizia è lorgano tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è composta da n. ro cinque membri designati dallOrgano comunale competente; tra questi, in sede di designazione, vengono individuati il Presidente e il Vice Presidente.
3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi allesercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti allarchitettura, allurbanistica, allattività edilizia, allambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri dovrà essere in possesso di diploma o di laurea in Architettura o Ingegneria.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, ladottante e ladottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio Comunale.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dellOrgano comunale che lha designata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dellOrgano predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
8. La decadenza è dichiarata dallOrgano comunale che ha provveduto alla designazione.
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
3. di dichiarare che i testi degli articoli approvati sono conformi al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999 n. 548-9691;
4. di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dellart. 3, comma 3, della L.R. n. 19/1999;
5. di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa alla Regione Piemonte, ai sensi dellart. 3, comma 4, della L.R. 08.07.1999 n. 19.
(omissis)