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Bollettino Ufficiale n. 32 del 09 / 08 / 2007

Codice 25.9
D.D. 12 giugno 2007, n. 994

Autorizzazione idrogeologica ai sensi della L.R. 45/’89 e idraulica n. 53/07 per la formazione di pista e rampe di accesso nell’alveo del rio Frassino nell’ambito della concessione per l’estrazione e asportazione di materiale litoide dagli alvei del rio Cirisolo e rio Frassino, in Comune di Gravellona Toce (VB). Richiedente: Impresa Omegna Scavi di Scaramozza Gianni Antonio.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare l’esecuzione dei lavori di cui sopra ai sensi della L.R. 45/1989 e del R.D. n. 523/1904 secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. il taglio e l’allestimento della vegetazione ingombrante le superfici di intervento dovrà precedere i lavori di movimento terra (livellamento del terreno), è fatto divieto di sradicare la vegetazione (pinate integre) con mezzi meccanici; dovranno essere limitati allo stretto necessario, in corrispondenza dell’area d’insidenza dei lavori, realizzati a perfetta regola d’arte, secondo le buone norme selvicolturali senza provocare danni alla vegetazione arborea circostante; il materiale prodotto dalle ramature e dal taglio della vegetazione arborea ed arbustiva ingombrante le superfici di intervento, dovrà essere concentrato con cura in luoghi idonei subito dopo l’avvenuto abbattimento;

2. prima dell’inizio dei lavori relativi la realizzazione della pista di servizio, il titolare dell’autorizzazione dovrà realizzare strutture atte ad inibire l’ingresso ai non addetti ai lavori e rendere pubblico il divieto mediante l’affissione all’imbocco della pista di un cartello ben visibile recante la scritta, in caratteri “Divieto di passaggio ai sensi dell’art. 2 L.R. 09.08.1989 n. 45"; Il Direttore dei lavori dovrà aver cura di apporre giusta cartellonistica con indicazione di divieto di accesso ai non autorizzati e di divieto di abbandono rifiuti, del tipo di attività, denominazione del soggetto responsabile e gli estremi autorizzativi, nonché l’apposizione di adeguate strutture di interdizione fisica all’accesso di estranei;

3. al fine dei lavori, la pista di servizio, le aree di cantiere, di deposito temporaneo, di stoccaggio dei materiali, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito l’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato l’immediato ripristino morfologico e vegetativo, a garanzia di rinaturalizzazione dei luoghi;

4. per le eventuali varianti da apportare al progetto originario, dovrà essere presentata apposita istanza ai sensi della L.R. 09.08.1989, n. 45 ed inviata agli Enti istruttori per il rilascio del necessario atto autorizzativi;

5. ai sensi dell’art. 8, della L.R. 45/’89, gli interventi in argomento sono soggetti al preliminare versamento del deposito cauzionale di euro 516,00=, a garanzia della corretta esecuzione delle opere, da svincolarsi ad accertata regolare esecuzione dei lavori, nel rispetto del progetto approvato e delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo;

6. a tutela della salvaguardia della vegetazione, della fauna, degli habitat e dei biotipi ivi presenti e di tutte le componenti ambientali, paesaggistiche ed ecosistemiche, durante la fase di cantiere e per tutte le fasi di lavorazione, dovranno essere predisposte da parte dell’impresa tutte quelle misure atte a scongiurare il rischio di emissione di sostanze inquinanti le acque, da parte di mezzi di cantiere (oli e idrocarburi in genere, residui bituminosi e cementiti, etc.). A tal fine, pertanto, dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali, anche sul terreno. Eventuali stoccaggi di materiali e sostanze chimiche in area di cantiere dovranno essere localizzati il più lontano possibile dai corsi d’acqua, onde evitare situazioni di dilavamento diretto verso i medesimi;

7. Le superfici rappresentate da terreno smosso, nonché le aree circostanti oggetto di sistemazione dovranno essere opportunamente profilate, ragguagliate e rinaturalizzate nel più breve tempo possibile.

8. l’opera in oggetto dovrà essere realizzata nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

9. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

10. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

11. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione e come dal disciplinare di concessione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

12. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

14. l’autorizzazione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

e nel rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere generale:

1)- i lavori dovranno essere realizzati a regola d’arte, in conformità al progetto allegato all’istanza ed i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del terreno e il buon regime delle acque;

2)- in corso d’opera dovranno essere adottati gli accorgimenti tecnici e provvisionali più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti, dilavamenti e/o rotolamento di materiale a valle;

3)- gli sbancamenti in depositi sciolti dovranno essere eseguiti con la creazione di pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali, realizzando le opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera di eventuali acque ruscellanti;

5)- i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante potranno avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando però l’impiego di orizzonti limosi eventualmente incontrati durante gli scavi;

6)- i materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell’ambito degli interventi dovranno essere allontanati dall’area e comunque in nessun modo potranno interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;

7)- dovrà sempre e comunque essere ottemperato al disposto delle norme di cui al D.M. 11/03/1988 sulle norme geotecniche.

- Si autorizza la ripresa dei lavori, previo versamento della cauzione ai sensi della L.R. 45/’89, a far data dalla comunicazione da parte dell’Impresa agli Enti preposti alla vigilanza, come da disciplinare di concessione n. 89/07 del 04.04.2007 per la durata di gg. 60 consecutivi, naturali e continui, computati ex art. 1187 c.c..

- Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole