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Bollettino Ufficiale n. 32 del 09 / 08 / 2007

Codice 25.6
D.D. 7 maggio 2007, n. 725

Regio Decreto: 523/1904 - Polizia Fluviale: 4538 - Comune: Trinita’ - Corso d’acqua: rio Veglia - Lavori: potenziamento fognatura nera nell’area di via Stazione. Richiedente: Amministrazione Comunale di Trinita’ .

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Trinità, (omissis), ad eseguire, in sanatoria, la sostituzione delle condotte dei due attraversamenti esistenti in sub-alveo del rio Veglia e di autorizzare l’attraversamento in sub-alveo dello stesso rio mediante una nuova condotta fognaria necessaria all’urbanizzazione della zona sita nelle vicinanze della stazione ferroviaria, secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici pervenuti, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- i lavori potranno essere realizzati solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione per l’occupazione di sedimi demaniali;

- i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre eventualmente, quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall’autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il Comune autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia. ( autorizzazione di cui al D.lgs n. 42/2004- vincolo paesaggistico - alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc..)

- prima dell’esecuzione dei lavori siano presi gli opportuni accordi con l’Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Cuneo al fine di effettuare un’adeguata salvaguardia della fauna ittica.

Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Girando