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Bollettino Ufficiale n. 32 del 09 / 08 / 2007

Codice 25.9
D.D. 4 maggio 2007, n. 714

Autorizzazione idraulica n. 38/07 per la realizzazione delle opere di presa, di scarico e di difesa spondale nonche’ per la realizzazione di attraversamenti vari nell’ambito del progetto di impianto idroelettrico con derivazione d’acqua dal torrente Olocchia e dal rio Drocaccia, in Comune di Bannio Anzino (VB). Richiedente: ditta S.I.E. Societa’ Italiana Energia s.r.l.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, la ditta S.I.E. Società Italiana Energia s.r.l., con sede in Via Fratelli di Dio n. 28, 28887 Omegna, (omissis) ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, compreso l’attraversamento del Rio Fosso della Valle con linea MT pur nelle more di una verifica tecnico-amministrativa dell’esistente attraversamento del rio, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- il modellamento del terreno e i relativi riporti previsti tra l’Edificio di Centrale e la sponda attiva difesa da scogliera dovranno avvenire nel rispetto dell’art. 96, lettera f) del RD 523/1904;

- la scogliera sul Torrente Olocchia prevista a protezione della condotta forzata nonché le opere di sistemazione della sponda in corrispondenza della sezione n.13 di progetto dovranno risultare entrambe fondate ad almeno 1 metro al di sotto della quota minima d’alveo rilevata lungo la sezione trasversale; le fondazioni dovranno essere garantite mediante l’impiego di accorgimenti tecnologici all’uopo ritenuti utili, senza con ciò causare in modo alcuno il restringimento della sezione utile di deflusso;

- la sicurezza degli attraversamenti del Torrente Olocchia e del Rio Orialetto con condotta forzata, entrambi posti immediatamente a tergo delle briglie esistenti sui predetti corsi d’acqua, è demandata al mantenimento della piena efficienza delle citate opere trasversali, che dovrà essere garantita dalla ditta S.I.E. s.r.l., previa autorizzazione dell’Autorità idraulica competente. Lo stesso Soggetto è altresì tenuto al ripristino delle stesse qualora, in seguito ai lavori di posa della condotta, ne causi il danneggiamento, anche minimale;

- le piste di cantiere che interferiscono con i corsi d’acqua demaniali o che permettono l’accesso agli alvei non dovranno ridurre l’efficienza idraulica dei rami idrici; le prime dovranno altresì risultare preferibilmente a raso; per quanto attiene alle modifiche comunque derivanti dalla presenza in alveo delle piste, sarà obbligo della Direzione Lavori porre in essere ogni azione ritenuta idonea a minimizzare gli impatti in ordine alla funzionalità dei corsi d’acqua, alla stabilità delle sponde, alla sicurezza propria dell’opera d’arte nonché alla sicurezza dei soggetti che la utilizzeranno a vario titolo;

- non sono ammesse occlusioni, anche temporanee, dei rami secondari e/o dei rami riattivabili;

- gli scavi per la posa della condotta forzata, specie quando in corrispondenza di alvei, dovranno avvenire attraverso l’impiego di tecniche che non pregiudichino la stabilità del fondo, riducendo in tal senso allo stretto necessario il volume di terreno da smuovere;

- sono richiamate, più in generale, tutte le prescrizioni contenute nella Autorizzazione ai sensi dell’art. 31 della LR 56/1977, formalizzata dalla Direzione Regionale Opere Pubbliche;

- le opere in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d’acqua;

- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno dalla data del provvedimento di cui al DLgs 387/2003 emesso dalla Provincia del VCO, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nel citato provvedimento, nonché l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d’acqua interessati;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

2. in applicazione dell’art. 12, comma 9 del regolamento regionale 14/R/2004 e s.m.i. si ammette l’occupazione del bene demaniale, in pendenza del rilascio del Provvedimento di concessione relativo alle opere che interferiscono con i corsi d’acqua demaniali, fatta eccezione per le opere di presa, di scarico e per le difese spondali, a partire dalla data di emissione dell’autorizzazione ai sensi del DLgs 387/2003. Il canone demaniale è applicato a decorrere dalla data di emissione della citata autorizzazione;

3. il presente provvedimento, per la parte relativa alle opere che interferiscono con i corsi d’acqua demaniali come sopra specificato, costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 11 del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole