Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 32 del 09 / 08 / 2007
Avviso di Rettifica
Legge regionale 29 giugno 2007, n. 15.
Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte.
Nella legge regionale in oggetto, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 27 del 5 luglio 2007, parte I, pagina 25, nellarticolo 10 comma 1 riga terza è da intendersi correttamente agli interventi di cui allarticolo 2 e non allarticolo 3, come pubblicato per mero errore materiale contenuto nel testo originale della legge.
Il testo corretto dellarticolo 10 (Norma finanziaria) della legge regionale n.15/2007 è pertanto il seguente:
Art. 10.
(Norma finanziaria)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per lanno finanziario 2007 agli interventi di cui allarticolo 2, il cui stanziamento è pari a 2.500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, ed è ricompreso nellambito dellunità previsionale di base (UPB) 05011 (Affari istituzionali processo di delega Autonomie locali Titolo 1 spese correnti) e agli interventi di cui allarticolo 7, il cui stanziamento è pari a 500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, ed è ricompreso nellambito dellUPB 05012 (Affari istituzionali processo di delega Autonomie locali Titolo 2 spese in conto capitale) si provvede con le risorse finanziarie iscritte nelle UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 1 spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 2 spese in conto capitale) del bilancio di previsione per lanno finanziario 2007.
2. Per il biennio 2008-2009, alla spesa annua di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dallarticolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dallarticolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per lanno 2003).