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Bollettino Ufficiale n. 32 del 09 / 08 / 2007
Codice 12.2
D.D. 1 agosto 2007, n. 231
L. 164/92 articolo 10, lettere c) e d) riduzione resa ad ettaro vino classificabile per motivi di mercato, vincolo di destinazione dei prodotti esclusi dall D.O.C.G. Asti per la vendemmia 2007.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Per conseguire lequilibrio tra domanda ed offerta, la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C.G. Asti e Moscato dAsti - come consentito dalla L. 164/92 art. 10 paragrafo c) - , viene ridotta a 7.125 litri/ettaro (equivalente a 9500 Kg/Ha).
- Qualora vengano utilizzate tecniche di arricchimento del mosto atto a divenire Asti o Moscato dAsti D.O.C.G. quali losmosi inversa e la concentrazione parziale a freddo, potranno essere classificate come uve o mosto atti a divenire Asti o Moscato dAsti DOCG quantitativi di uve o mosti superiori alla resa vino ettaro su indicata sino a compensare le perdite di prodotto determinate dallutilizzo delle tecniche di arricchimento menzionate. La quantità di uve o mosto prodotto superiore a quanto determinato al primo punto dovrà essere proporzionale alla massa trattata e comunque non superiore a quelli previsti dal disciplinare di produzione. Questo nel permanere del limite di 7.125 litri/ettaro di vino classificabile DOCG Asti o Moscato dAsti.
- La perdita di prodotto determinato dallutilizzo delle tecniche di arricchimento menzionate non può superare il 20% della massa sottoposta a trattamento.
- Non è consentita la riclassificazione del mosto atto a Moscato dAsti ad Asti Spumante.
- Le uve Moscato Bianco ed i mosti destinati alla produzione di Asti spumante e Moscato dAsti, eccedenti la resa di 9.500 Kg/Ha, possono essere destinate, fino ad un massimo di 25 quintali di uva ad ettaro,o allequivalente di mosto, alle produzioni di seguito elencate:
* mosto parzialmente fermentato da uve aromatiche moscato.
* vino da tavola bianco secco che dovrà essere inviato alla fermentazione nei termini previsti dalla normativa in materia
* succhi duva che potranno essere conservati come mosto dolce, oltre il periodo delle fermentazioni, solo in presenza di un contratto di vendita.
* mosto muto per concentrazione che dovrà essere sottoposto al trattamento entro il 31 dicembre dellanno di vendemmia.
* mosto bianco che se in attesa di commercializzazione sarà oggetto di comunicazione al Consorzio per la Tutela dellAsti entro il mese seguente al periodo vendemmiale.
* distillazione
* mostarda di uva o cognà
- La Regione Piemonte potrà concedere eventuali specifiche deroghe per altri utilizzi, purché non prodotti aromatici, su segnalazione di un apposita commissione costituita da: parte agricola, parte industriale, Consorzio di Tutela dellAsti, vinificatori, Regione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello statuto e dellart.16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Dirigente responsabile
Ettore Ponzo