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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 31
Codice 14
D.D. 31 luglio 2007, n. 500
Stato di grave pericolosita per gli incendi boschivi sul territorio regionale. Legge 21 novembre 2000, n. 353.
Vista la Legge n. 353/2000 la quale allarticolo 4, comma 1, individua i periodi a rischio di incendio boschivo e allarticolo 6, comma 1, stabilisce lattività informativa delle Amministrazioni statali, regionali e degli Enti locali in merito alle cause determinanti linnesco di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo;
vista la Legge regionale n. 16 del 9 giugno 1994, la quale al 9° comma dellart. 7 prevede che nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi è vietato accendere fuochi, nonché procedere ad operazioni che possono provocare incendi boschivi;
considerato che la stessa Legge regionale n. 16/1994 art. 7 comma 9 annulla tutte le deroghe previste nel medesimo articolo al comma 3, durante il periodo di grave pericolosità degli incendi boschivi;
visto il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi attualmente vigente;
considerate le attuali condizioni meteorologiche che impongono comunque lo stato di grave pericolosità sullintero territorio della Regione Piemonte;
IL DIRETTORE
visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
visto lart. 23 della l.r. 51/97;
determina
Dal 1 agosto 2007, sullintero territorio della Regione Piemonte, lo stato di grave pericolosità previsto dalle Leggi succitate.
La cessazione dello stato di grave pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione dal Direttore dellEconomia Montana e Foreste al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio.
A tal fine
rende noto
Che durante tale periodo è vietato in tutti i territori boscati e cespugliati e sino ad una distanza di 50 m da essi: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere ogni altra operazione che possa comunque creare pericolo di incendio;
che per le violazioni ai disposti della presente determinazione sono applicate le sanzioni da Euro 1.032,91 a Euro 10.329,14 e le pene previste dagli articoli 10 e 11 della Legge 21 novembre 2000 n. 353.
Stante la gravità degli eventi, la presente Determina è dichiarata immediatamente esecutiva.
Il Direttore regionale
Aldo Migliore