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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 31

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2007, n. 61-6593

Legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 6, commi 1 e 5. Approvazione dei criteri generali.

A Relazione dell’Assessore Migliasso:

Vista la legge regionale 14 giugno 1993 n. 28, modificata ed integrata dalla L.R. 9 maggio 1997 n. 22: “Misure straordinarie per incentivare l’occupazione mediante la promozione ed il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l’inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati”;

visto il Titolo II della citata legge: “Promozione, sostegno e diffusione di nuove iniziative imprenditoriali”;

visto l’art. 7 della l.r. 12/2004 che ha modificato ed integrato l’art. 3 della legge regionale sopra citata con l’abrogazione del requisito della residenza da 24 mesi in Piemonte per i soci di categoria e con il recepimento delle nuove disposizioni in materia di domanda ed offerta di lavoro in riferimento alla categoria dei disoccupati adulti;

visto l’art. 6 della l.r. 4/2005 che ha apportato modifiche all’art. 6 della legge regionale sopra citata prevedendo la presentazione delle domande di contributo e finanziamento a sportello e abrogando le tre scadenze annuali di presentazione;

visto l’art. 29, comma 2, della l.r. 9/2007 che ha apportato modifiche all’art. 6, comma 3, della legge regionale sopra citata prevedendo per le imprese la presentazione delle domande entro e non oltre i 12 mesi dalla data della loro costituzione;

vista la D.G.R. n. 58-15197 del 23.03.2005, predisposta ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 5, della predetta legge, che ha formulato i criteri generali per consentire all’Amministrazione regionale l’esame delle domande presentate a decorrere dal 1° aprile 2005;

visto l’art. 3, comma 1, della legge regionale 08.08.1997, n. 51;

tenuto conto che ai sensi del predetto articolo la Giunta regionale ha la competenza di formulare criteri generali in merito alle leggi regionali gestite dalle Direzioni regionali;

visto l’art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni che prevede di stabilire eventuali priorità tipologiche e/o territoriali e/o settoriali per l’accoglimento delle domande;

visto il Regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);

vista la D.G.R. n. 31-624 del 01.08.2005 avente ad oggetto: “Misura D3, Linee di intervento 1, 2 e 3 del Complemento di Programmazione - POR Ob. 3, FSE 2000/2006 - Approvazione delle modalità di attuazione per gli anni 2005-2006 e del riparto delle risorse tra le Province”;

viste: la D.G.R. n. 42-6706 del 22.07.2002 e la D.G.R. n. 55-13639 del 11.10.2004 che hanno definito gli indirizzi per la Misura D3, Linea 4 - Misura D4, Linea 2 - Misura E1, Linea 2 del P.O.R. Ob. 3, F.S.E. 2000/2006;

ritenuto che per le domande presentate anteriormente all’entrata in vigore della presente deliberazione si applicano gli atti amministrativi vigenti all’atto di presentazione delle domande per quanto previsto e disposto nei medesimi;

dato atto che con la presente deliberazione si ritiene opportuno precisare quanto previsto dall’art. 3, comma 6, e dall’ art. 6 bis, commi 2 e 3 della legge regionale in oggetto individuando le cause di revoca delle agevolazioni già concesse;

ritenuto di assumere la presente deliberazione relativamente alle domande che saranno presentate dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione che definisce le modalità applicative della legge ai sensi dell’ art. 3, comma 2, della l.r. 51/1997;

la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

di formulare, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni, Titolo II i seguenti criteri generali:

1. Priorità tipologiche (art. 6, comma 1, lett. b), della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni).

Nell’esame e nell’accoglimento delle domande avranno priorità:

1.1 le nuove iniziative imprenditoriali formate, all’atto della loro costituzione, da donne che intendono usufruire dei benefici del Programma Operativo Regionale,Obiettivo 3, F.S.E. 2000/2006 - Asse E, Misura E1, Linea di intervento 2, nate attraverso i servizi previsti dalla Misura D3, linee di intervento 1, 2,e 3 di cui alla D.G.R. n. 31-624 del 01.08.2005;

1.2 le nuove iniziative imprenditoriali formate, all’atto della loro costituzione, da giovani, donne e disoccupati adulti che intendono usufruire dei benefici del Programma Operativo Regionale, Obiettivo 3, F.S.E. 2000/2006 - Asse D, Misura D3, Linea di intervento 4, nate attraverso i servizi previsti dalla Misura D3, linee di intervento 1, 2,e 3 di cui alla D.G.R. n. 31-624 del 01.08.2005.

1.3 le nuove iniziative imprenditoriali formate, all’atto della loro costituzione da giovani, donne e disoccupati adulti che intendono usufruire dei benefici del Programma Operativo Regionale, Obiettivo 3, F.S.E. 2000/2006 - Asse D, Misura D4, Linea di intervento 2, nate attraverso i servizi previsti dalla Misura D3, linee di intervento 1, 2, e 3 di cui alla D.G.R. n. 31-624 del 01.08.2005.

2 Nell’esame e nell’accoglimento delle domande non si ritiene necessario, al momento attuale, fissare priorità territoriali e/o settoriali.

3 I beni materiali, di cui all’art. 4, comma 1, lett. c) della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni, non comprendono i beni immobili, in quanto il citato comma prevede già, come oggetto di finanziamento, l’adeguamento dei locali.

4 Non sono ammissibili ai benefici di legge le imprese o le società che richiedono un finanziamento a tasso agevolato per la realizzazione degli investimenti con una spesa complessiva inferiore a Euro 15.000,00.

5 Non sono ammissibili i beni acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria;

6 Non sono ammissibili ai benefici di legge le imprese o le società che acquisiscono attività preesistenti, di diritto o di fatto, alla data di presentazione della domanda, facenti capo al coniuge, a parenti in linea retta, a fratelli e sorelle dell’imprenditore, dei soci e/o degli amministratori in quanto la citata legge è stata prevista per la promozione ed il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali.

7 Non sono ammissibili ai benefici di legge le imprese individuali che rappresentano un’estensione o continuazione, di diritto o di fatto, di attività preesistenti, alla data di presentazione della domanda, facenti capo all’imprenditore medesimo e al coniuge, a parenti in linea retta, a fratelli e sorelle dell’imprenditore.

8 Non sono ammissibili ai benefici di legge le società che rappresentano un’estensione o continuazione, di diritto o di fatto, di attività preesistenti, alla data di presentazione della domanda, facenti capo ai soci e/o agli amministratori, al loro coniuge, ai loro parenti in linea retta e ai fratelli e sorelle dei medesimi.

9 Non sono ammissibili ai benefici di legge le imprese o le società che acquisiscono, di diritto o di fatto, attività preesistenti, alla data di presentazione della domanda, esercitate anche in forma professionale, facenti capo all’imprenditore, ai soci e/o agli amministratori.

10 Non sono ammissibili ai benefici di legge le imprese o le società operanti con contratto di affitto d’azienda o di ramo d’azienda.

11 La realizzazione degli investimenti e la proprietà dei beni materiali e immateriali, di cui all’art.4, comma 1, lett. c) della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere dimostrata da perizia asseverata redatta e sottoscritta da un professionista abilitato (il cui costo è a carico dell’impresa); la mancata dimostrazione della realizzazione degli investimenti è causa di revoca delle agevolazioni concesse.

12 Le agevolazioni concesse a favore delle imprese individuali e delle società beneficiarie verranno revocate per le seguenti cause: azienda ceduta od affittata, in tutto o in parte, ad altra impresa o società, impresa/società cessata o in liquidazione, variazione da impresa individuale a società e da società ad impresa individuale nei tre anni successivi alla data di concessione delle agevolazioni di legge, secondo quanto indicato dall’art. 3, comma 6, e dall’ art. 6 bis, commi 2 e 3 della predetta legge regionale.

13 Le modalità per la presentazione e l’esame delle domande di contributo e finanziamento, l’elenco specifico delle spese ammissibili e le indicazioni che devono essere contenute nel progetto di impresa, saranno previste da apposita determinazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della l.r. 51/1997.

14 La domanda di finanziamento e contributo deve essere compilata su appositi moduli predisposti in conformità alla legge, alla presente deliberazione e agli orientamenti predisposti dall’Amministrazione regionale sull’osservanza del Regolamento “de minimis” vigente.

Di stabilire che le imprese/società che presentano domanda di contributo e finanziamento possono operare in qualsiasi settore ad eccezione di quelli esclusi elencati nell’ Allegato “A” e nell’Allegato I Trattato CE, allegati alla presente deliberazione di cui fanno parte integrante.

Di stabilire che per le domande presentate anteriormente all’entrata in vigore della presente deliberazione si applicano gli atti amministrativi vigenti all’atto di presentazione delle domande per quanto previsto e disposto nei medesimi.

Di assumere la presente deliberazione relativamente alle domande che saranno presentate, dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione che definisce le modalità applicative della legge regionale in oggetto ai sensi dell’art. 3, comma 2, della l.r. 51/1997.

Di avvalersi per la gestione degli incentivi delle risorse regionali accantonate ed assegnate con D.G.R. n. 27-5315 del 19.02.2007 e delle risorse dei fondi già costituiti presso Finpiemonte S.p.A.

Le agevolazioni di cui alla legge regionale in oggetto indicata e della presente deliberazione sono soggette al regime “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUUE L 379 del 28.12.2006. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa non può superare i 200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari; l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari (art. 2, comma 2 del predetto Regolamento “de minimis”). Le agevolazioni non possono essere concesse per le spese coperte con altre agevolazioni pubbliche.

Gli effetti giuridico-amministrativi relativi a termini per la presentazione delle domande per le imprese, termini ammissibilità delle spese ecc. decorrono, per le imprese attive nel settore dei trasporti e a quelle attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dal 1 gennaio 2007 per effetto del sopra citato Regolamento “de minimis”.

Le imprese beneficiarie devono rispettare le disposizioni predisposte dall’Amministrazione regionale sull’osservanza del sopra citato Regolamento “de minimis”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato