Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 2
Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 31
Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2007, n. 61-6593
Legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 6, commi 1 e 5. Approvazione dei criteri generali.
A Relazione dellAssessore Migliasso:
Vista la legge regionale 14 giugno 1993 n. 28, modificata ed integrata dalla L.R. 9 maggio 1997 n. 22: Misure straordinarie per incentivare loccupazione mediante la promozione ed il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per linserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati;
visto il Titolo II della citata legge: Promozione, sostegno e diffusione di nuove iniziative imprenditoriali;
visto lart. 7 della l.r. 12/2004 che ha modificato ed integrato lart. 3 della legge regionale sopra citata con labrogazione del requisito della residenza da 24 mesi in Piemonte per i soci di categoria e con il recepimento delle nuove disposizioni in materia di domanda ed offerta di lavoro in riferimento alla categoria dei disoccupati adulti;
visto lart. 6 della l.r. 4/2005 che ha apportato modifiche allart. 6 della legge regionale sopra citata prevedendo la presentazione delle domande di contributo e finanziamento a sportello e abrogando le tre scadenze annuali di presentazione;
visto lart. 29, comma 2, della l.r. 9/2007 che ha apportato modifiche allart. 6, comma 3, della legge regionale sopra citata prevedendo per le imprese la presentazione delle domande entro e non oltre i 12 mesi dalla data della loro costituzione;
vista la D.G.R. n. 58-15197 del 23.03.2005, predisposta ai sensi dellart. 6, commi 1 e 5, della predetta legge, che ha formulato i criteri generali per consentire allAmministrazione regionale lesame delle domande presentate a decorrere dal 1° aprile 2005;
visto lart. 3, comma 1, della legge regionale 08.08.1997, n. 51;
tenuto conto che ai sensi del predetto articolo la Giunta regionale ha la competenza di formulare criteri generali in merito alle leggi regionali gestite dalle Direzioni regionali;
visto lart. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni che prevede di stabilire eventuali priorità tipologiche e/o territoriali e/o settoriali per laccoglimento delle domande;
visto il Regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);
vista la D.G.R. n. 31-624 del 01.08.2005 avente ad oggetto: Misura D3, Linee di intervento 1, 2 e 3 del Complemento di Programmazione - POR Ob. 3, FSE 2000/2006 - Approvazione delle modalità di attuazione per gli anni 2005-2006 e del riparto delle risorse tra le Province;
viste: la D.G.R. n. 42-6706 del 22.07.2002 e la D.G.R. n. 55-13639 del 11.10.2004 che hanno definito gli indirizzi per la Misura D3, Linea 4 - Misura D4, Linea 2 - Misura E1, Linea 2 del P.O.R. Ob. 3, F.S.E. 2000/2006;
ritenuto che per le domande presentate anteriormente allentrata in vigore della presente deliberazione si applicano gli atti amministrativi vigenti allatto di presentazione delle domande per quanto previsto e disposto nei medesimi;
dato atto che con la presente deliberazione si ritiene opportuno precisare quanto previsto dallart. 3, comma 6, e dall art. 6 bis, commi 2 e 3 della legge regionale in oggetto individuando le cause di revoca delle agevolazioni già concesse;
ritenuto di assumere la presente deliberazione relativamente alle domande che saranno presentate dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione che definisce le modalità applicative della legge ai sensi dell art. 3, comma 2, della l.r. 51/1997;
la Giunta regionale, a voti unanimi,
delibera
di formulare, ai sensi dellart. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni, Titolo II i seguenti criteri generali:
1. Priorità tipologiche (art. 6, comma 1, lett. b), della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni).
Nellesame e nellaccoglimento delle domande avranno priorità:
1.1 le nuove iniziative imprenditoriali formate, allatto della loro costituzione, da donne che intendono usufruire dei benefici del Programma Operativo Regionale,Obiettivo 3, F.S.E. 2000/2006 - Asse E, Misura E1, Linea di intervento 2, nate attraverso i servizi previsti dalla Misura D3, linee di intervento 1, 2,e 3 di cui alla D.G.R. n. 31-624 del 01.08.2005;
1.2 le nuove iniziative imprenditoriali formate, allatto della loro costituzione, da giovani, donne e disoccupati adulti che intendono usufruire dei benefici del Programma Operativo Regionale, Obiettivo 3, F.S.E. 2000/2006 - Asse D, Misura D3, Linea di intervento 4, nate attraverso i servizi previsti dalla Misura D3, linee di intervento 1, 2,e 3 di cui alla D.G.R. n. 31-624 del 01.08.2005.
1.3 le nuove iniziative imprenditoriali formate, allatto della loro costituzione da giovani, donne e disoccupati adulti che intendono usufruire dei benefici del Programma Operativo Regionale, Obiettivo 3, F.S.E. 2000/2006 - Asse D, Misura D4, Linea di intervento 2, nate attraverso i servizi previsti dalla Misura D3, linee di intervento 1, 2, e 3 di cui alla D.G.R. n. 31-624 del 01.08.2005.
2 Nellesame e nellaccoglimento delle domande non si ritiene necessario, al momento attuale, fissare priorità territoriali e/o settoriali.
3 I beni materiali, di cui allart. 4, comma 1, lett. c) della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni, non comprendono i beni immobili, in quanto il citato comma prevede già, come oggetto di finanziamento, ladeguamento dei locali.
4 Non sono ammissibili ai benefici di legge le imprese o le società che richiedono un finanziamento a tasso agevolato per la realizzazione degli investimenti con una spesa complessiva inferiore a Euro 15.000,00.
5 Non sono ammissibili i beni acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria;
6 Non sono ammissibili ai benefici di legge le imprese o le società che acquisiscono attività preesistenti, di diritto o di fatto, alla data di presentazione della domanda, facenti capo al coniuge, a parenti in linea retta, a fratelli e sorelle dellimprenditore, dei soci e/o degli amministratori in quanto la citata legge è stata prevista per la promozione ed il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali.
7 Non sono ammissibili ai benefici di legge le imprese individuali che rappresentano unestensione o continuazione, di diritto o di fatto, di attività preesistenti, alla data di presentazione della domanda, facenti capo allimprenditore medesimo e al coniuge, a parenti in linea retta, a fratelli e sorelle dellimprenditore.
8 Non sono ammissibili ai benefici di legge le società che rappresentano unestensione o continuazione, di diritto o di fatto, di attività preesistenti, alla data di presentazione della domanda, facenti capo ai soci e/o agli amministratori, al loro coniuge, ai loro parenti in linea retta e ai fratelli e sorelle dei medesimi.
9 Non sono ammissibili ai benefici di legge le imprese o le società che acquisiscono, di diritto o di fatto, attività preesistenti, alla data di presentazione della domanda, esercitate anche in forma professionale, facenti capo allimprenditore, ai soci e/o agli amministratori.
10 Non sono ammissibili ai benefici di legge le imprese o le società operanti con contratto di affitto dazienda o di ramo dazienda.
11 La realizzazione degli investimenti e la proprietà dei beni materiali e immateriali, di cui allart.4, comma 1, lett. c) della l.r. 28/1993 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere dimostrata da perizia asseverata redatta e sottoscritta da un professionista abilitato (il cui costo è a carico dellimpresa); la mancata dimostrazione della realizzazione degli investimenti è causa di revoca delle agevolazioni concesse.
12 Le agevolazioni concesse a favore delle imprese individuali e delle società beneficiarie verranno revocate per le seguenti cause: azienda ceduta od affittata, in tutto o in parte, ad altra impresa o società, impresa/società cessata o in liquidazione, variazione da impresa individuale a società e da società ad impresa individuale nei tre anni successivi alla data di concessione delle agevolazioni di legge, secondo quanto indicato dallart. 3, comma 6, e dall art. 6 bis, commi 2 e 3 della predetta legge regionale.
13 Le modalità per la presentazione e lesame delle domande di contributo e finanziamento, lelenco specifico delle spese ammissibili e le indicazioni che devono essere contenute nel progetto di impresa, saranno previste da apposita determinazione, ai sensi dellart. 3, comma 2, della l.r. 51/1997.
14 La domanda di finanziamento e contributo deve essere compilata su appositi moduli predisposti in conformità alla legge, alla presente deliberazione e agli orientamenti predisposti dallAmministrazione regionale sullosservanza del Regolamento de minimis vigente.
Di stabilire che le imprese/società che presentano domanda di contributo e finanziamento possono operare in qualsiasi settore ad eccezione di quelli esclusi elencati nell Allegato A e nellAllegato I Trattato CE, allegati alla presente deliberazione di cui fanno parte integrante.
Di stabilire che per le domande presentate anteriormente allentrata in vigore della presente deliberazione si applicano gli atti amministrativi vigenti allatto di presentazione delle domande per quanto previsto e disposto nei medesimi.
Di assumere la presente deliberazione relativamente alle domande che saranno presentate, dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione che definisce le modalità applicative della legge regionale in oggetto ai sensi dellart. 3, comma 2, della l.r. 51/1997.
Di avvalersi per la gestione degli incentivi delle risorse regionali accantonate ed assegnate con D.G.R. n. 27-5315 del 19.02.2007 e delle risorse dei fondi già costituiti presso Finpiemonte S.p.A.
Le agevolazioni di cui alla legge regionale in oggetto indicata e della presente deliberazione sono soggette al regime de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUUE L 379 del 28.12.2006. Limporto complessivo degli aiuti de minimis concessi ad unimpresa non può superare i 200.000,00 Euro nellarco di tre esercizi finanziari; limporto complessivo degli aiuti de minimis concessi ad unimpresa attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 Euro nellarco di tre esercizi finanziari (art. 2, comma 2 del predetto Regolamento de minimis). Le agevolazioni non possono essere concesse per le spese coperte con altre agevolazioni pubbliche.
Gli effetti giuridico-amministrativi relativi a termini per la presentazione delle domande per le imprese, termini ammissibilità delle spese ecc. decorrono, per le imprese attive nel settore dei trasporti e a quelle attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dal 1 gennaio 2007 per effetto del sopra citato Regolamento de minimis.
Le imprese beneficiarie devono rispettare le disposizioni predisposte dallAmministrazione regionale sullosservanza del sopra citato Regolamento de minimis.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)