Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 2

Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 31

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2007, n. 80-6611

Piani di prelievo selettivo degli ungulati selvatici ruminanti stagione venatoria 2007-2008. Approvazione e disposizioni per il prelievo.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

* di approvare le disposizioni per l’organizzazione e le modalità di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti contenute nell’Allegato A, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

* di approvare i piani di prelievo selettivo delle specie camoscio, cervo, capriolo, daino e muflone, le variazioni del carniere stagionale (fermo restando il limite di un solo capo al giorno) e le variazioni del periodo di prelievo, così come riportati negli Allegati B, C, D, E, F, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

Organizzazione e attuazione del prelievo selettivo degli ungulati selvatici ruminanti negli ATC e nei CA per la stagione venatoria 2007-2008.

A) MODALITA’ DI ACCESSO AI PIANI DI PRELIEVO

1- Il Comitato di gestione provvederà a fornire a chi esercita il prelievo selettivo un contrassegno inamovibile da apporre all’animale appena abbattuto, che dovrà essere sottoposto a verifica da parte dei tecnici faunistici incaricati degli accertamenti tecnico-sanitari presso il centro di controllo.

2- I Comitati di gestione consegnano altresì ai cacciatori autorizzati al prelievo selettivo, appositi tagliandi da compilare prima dell’inizio di ogni giornata di caccia di selezione ed imbucare nelle cassette di raccolta, all’uopo predisposte; l’ubicazione delle cassette dovrà essere comunicata all’atto della consegna degli stessi tagliandi, nonché ai soggetti preposti alla vigilanza.

3- Il cacciatore che esercita l’attività venatoria in più ATC è ammesso al prelievo selettivo agli ungulati in un solo ambito.

4- Il carniere giornaliero per i cacciatori ammessi al prelievo selettivo è comunque sempre limitato ad un solo capo al giorno di ungulato ruminante, fatta salva la possibilità di prelevare anche un capo della specie cinghiale insieme ad un ungulato ruminante nella stessa giornata, ove prevista l’eventualità dal regolamento del Comitato di gestione.

B) MODALITA’ DI PRELIEVO

1- Al fine di consentire il prelievo in condizioni di massima sicurezza, in relazione all’orografia del territorio nonché alle condizioni di copertura boschiva e vegetativa, i Comitati di gestione possono predisporre appostamenti per il prelievo selettivo agli ungulati; tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell’art. 5 comma 5 della legge 157/92.

2- Nel caso sia prevista l’assegnazione di ulteriori sottoclassi all’interno di una classe, il completamento o lo sforamento del prelievo della sottoclasse I non comporta la chiusura del piano della sottoclasse stessa, in quanto un eventuale sforamento a scapito del prelievo della sottoclasse II influisce favorevolmente sul riequilibrio delle classi.

3- Al contrario, il completamento del piano della sottoclasse II comporta la chiusura del piano della sottoclasse medesima.

4- Le disposizioni relative alle soglie di salvaguardia individuate dalle Linee guida ungulati (all. B, art. 1, DGR. n. 37-6385 del 9/7/07) nel caso della presenza di sottoclassi, si applicano esclusivamente all’intera classe e alla sottoclasse II.

C) CENTRI DI CONTROLLO

1- Il Comitato di gestione è tenuto a comunicare l’avvenuto affidamento dell’incarico degli accertamenti tecnico-sanitari ai centri di controllo ai soggetti individuati dalle Linee guida ungulati (all. B, art. 5, DGR. n. 37-6385 del 9/7/07) al Settore regionale Caccia e Pesca e al coordinatore faunistico regionale almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’attività presso i centri di controllo, con l’indicazione del nominativo e del titolo di studio.

2- Il coordinatore faunistico regionale accerterà la rispondenza dei requisiti minimi dei centri di controllo individuati dalle Linee guida ungulati e preparerà e coordinerà l’attività dei tecnici incaricati degli accertamenti tecnico-sanitari.

3- Di tutti gli abbattimenti e dei capi rinvenuti morti deve tenersi nota in apposito registro. Tale registro deve essere tenuto costantemente aggiornato.

D) ALTRE DISPOSIZIONI

1- I proventi derivanti dall’attuazione del piano di prelievo selettivo agli ungulati verranno introitati dai Comitati di gestione.

2- La Regione fornisce ai Comitati di gestione le schede nominative di autorizzazione e le schede di rilevamento dei dati, che possono essere riprodotte dagli stessi, purché conformemente al modello fornito dalla Regione su supporto informatizzato, nonché i contrassegni. I contrassegni non utilizzati devono essere restituiti da parte dei cacciatori al Comitato di gestione entro e non oltre il 15 febbraio 2008. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall’art. 53, comma 1, lett. qq) della l.r. 70/96.

3- La scheda di rilevamento dei dati, compilata in ogni sua parte, ha la seguente destinazione: l’originale da trasmettere al Settore regionale Caccia e Pesca, una copia da consegnare all’abbattitore, una copia da trattenersi presso il Comitato di gestione.

4- Il Comitato di gestione a conclusione del piano di abbattimento è tenuto a trasmettere al competente Settore regionale, entro il 28 febbraio 2008, una relazione dettagliata sui risultati del piano autorizzato, nonché i contrassegni non utilizzati, i terminali numerati del contrassegno, le schede di rilevamento dei dati debitamente compilate e i dati, desunti dalle stesse schede, relativi ai capi abbattuti, su supporto informatizzato, utilizzando il software della banca dati faunistica (sezione “abbattimenti”).

E) PUBBLICITA’ DEGLI ATTI

1. I Comitati di gestione devono provvedere a dare adeguata pubblicizzazione dei provvedimenti attuativi derivanti dal presente piano di prelievo selettivo prima dell’inizio delle attività di prelievo ed alla chiusura dell’attività venatoria a quelle classi e specie il cui piano di prelievo sia stato completato, con le procedure previste al punto 6) del calendario venatorio approvato con D.G.R. n. 1-6149 del 12/6/07.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto da questo allegato, l’organizzazione e le modalità di prelievo devono avvenire nel rispetto di quanto stabilito nelle Linee guida per la gestione, l’organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti, approvate con D.G.R. n. 37-6385 del 9/7/07.

Allegato