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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 31

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2007, n. 79-6610

Istruzioni operative per il prelievo del cinghiale nella stagione venatoria 2007-2008.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

* di approvare le disposizioni per l’organizzazione e le modalità di prelievo contenute nell’Allegato A, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

* di approvare le disposizioni per l’utilizzazione del registro per la caccia al cinghiale a squadre con le relative indicazioni per la compilazione e per la suddivisione in classi di età, contenuti nell’allegato B, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

* di approvare i piani di prelievo selettivo per il cinghiale nei CA dove tale modalità é prevista, le relative variazioni del carniere stagionale e le variazioni del periodo di prelievo, così come riportato nell’Allegato C, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

Disposizioni per il prelievo del cinghiale per la stagione venatoria 2007-2008

A) ACCESSO AI PIANI DI PRELIEVO TRAMITE CACCIA DI SELEZIONE

1- Il Comitato di gestione provvederà a fornire a chi esercita il prelievo selettivo della specie cinghiale un contrassegno da apporre all’animale appena abbattuto, che dovrà essere sottoposto alla verifica da parte dei tecnici faunistici presso il centro di controllo, anche ai fini dell’individuazione di eventuali situazioni a rischio in ordine all’insorgenza ed alla diffusione di patologie.

2- I contrassegni provvisori possono sostituire, nel caso del cinghiale, i contrassegni definitivi inamovibili; in tale caso il contrassegno definitivo dovrà essere apposto al centro di controllo.

3- I Comitati di gestione consegnano altresì ai cacciatori autorizzati al prelievo selettivo, appositi tagliandi da compilare prima dell’inizio di ogni giornata di caccia di selezione ed imbucare nelle cassette di raccolta, all’uopo predisposte; l’ubicazione delle cassette dovrà essere comunicata all’atto della consegna degli stessi tagliandi.

4- E’ facoltà del Comitato di gestione richiedere una quota individuale per l’accesso al piano di prelievo selettivo del cinghiale fino ad un massimo di 200 euro.

5- Tali introiti devono essere utilizzati dal Comitato di gestione per la liquidazione dei danni alle colture agricole.

B) MODALITA’ DI PRELIEVO

1- Nell’ambito del prelievo selettivo alla specie cinghiale è autorizzato anche l’uso del fucile con canna ad anima liscia caricato esclusivamente con munizionamento a palla, ed è vietato l’uso di armi a canna rigata qualora la caccia sia organizzata sotto forma di battuta.

2- Al fine di consentire il prelievo in condizioni di massima sicurezza, in relazione all’orografia del territorio nonché alle condizioni di copertura boschiva e vegetativa, i Comitati di gestione possono predisporre appostamenti per il prelievo selettivo agli ungulati, ivi compreso il cinghiale; tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell’art. 5 comma 5 della legge 157/92.

3- Il carniere giornaliero per i cacciatori ammessi al prelievo selettivo è comunque sempre limitato a due soli capi di cinghiale al giorno, fatta salva la possibilità di prelevare anche un capo di un altro ungulato ruminante insieme ad un capo di cinghiale nella stessa giornata, ove prevista l’eventualità dal regolamento adottato dal Comitato di gestione.

C) ABBATTIMENTO E CONSEGNA DEL CAPO AL CENTRO DI CONTROLLO

1- Analogamente agli altri ungulati, anche per il cinghiale, nei CA il cacciatore, ad abbattimento avvenuto, deve apporre il contrassegno ricevuto all’animale e deve presentare il capo abbattuto al più vicino centro di controllo, presso il quale il tecnico incaricato provvede a compilare la scheda di rilevamento dei dati.

2- La scheda di rilevamento dei dati, compilata in ogni sua parte, ha la seguente destinazione: l’originale da trasmettere al Settore regionale Caccia e Pesca, una copia da consegnare all’abbattitore, una copia da trattenersi presso il Comitato di gestione.

3- Di tutti gli abbattimenti e dei capi rinvenuti morti deve tenersi nota in apposito registro. Tale registro deve essere tenuto costantemente aggiornato.

4- La Regione fornisce ai Comitati di gestione le schede nominative di autorizzazione e le schede di rilevamento dei dati, che possono essere riprodotte dagli stessi, purché conformemente al modello fornito dalla Regione su supporto informatizzato, nonché i contrassegni. I contrassegni non utilizzati devono essere restituiti da parte dei cacciatori al Comitato di gestione entro e non oltre il 15 febbraio 2008. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall’art. 53, comma 1, lett. qq) della l.r. 70/96.

5- Il Comitato di gestione a conclusione del piano di abbattimento selettivo è tenuto a trasmettere al Settore regionale competente, entro il 28 febbraio 2008, una relazione dettagliata sui risultati del piano autorizzato, nonché i contrassegni non utilizzati, i terminali numerati del contrassegno, le schede di rilevamento dei dati debitamente compilate e i dati desunti dalle stesse schede, relativi ai capi abbattuti, su supporto informatizzato, utilizzando il software della banca dati faunistica (sezione “abbattimenti”).

D) ATTIVITA’ VENATORIA NON IN CACCIA DI SELEZIONE

1- L’attività venatoria al cinghiale, singola o a squadre, è consentita, secondo le disposizioni di cui all’art. 47 della l.r. 70/96, nonché alle specifiche disposizioni contenute nella D.G.R. n. 1-6149 del 12/6/07 con la quale è stato approvato il calendario venatorio per l’intero territorio regionale relativo alla stagione 2007/2008, e nella D.G.R. n. 23-3501 del 16/7/01 “Indirizzi per la regolamentazione della caccia alla specie cinghiale attuata dagli ATC e dai CA”.

2- L’attività venatoria al cinghiale, singola o a squadre, è consentita anche nei CA dove è prevista la caccia di selezione, purché entrambe siano opportunamente regolamentate dal Comitato di gestione.

3- E’ facoltà del Comitato di gestione richiedere una quota individuale per la caccia al cinghiale singola o a squadre fino ad un massimo di 200 euro.

4- Tali introiti devono essere utilizzati dal Comitato di gestione per la liquidazione dei danni alle colture agricole.

5- I Comitati di gestione possono richiedere alla Regione gli appositi contrassegni da apporre ai capi abbattuti da distribuire alle squadre per un migliore monitoraggio dei prelievi, ferma restando l’obbligatorietà di tale adempimento nel caso della caccia di selezione.

6- La Direzione regionale competente individua strumenti di verifica dell’attività di prelievo durante la stagione venatoria anche negli ATC dove non è previsto il conferimento dei capi abbattuti ai centri di controllo.

7- A tal fine è previsto un registro unico per la caccia a squadre, da compilare a cura del capo-squadra per ogni giornata di caccia (vedasi allegato B).

8- La partecipazione alla caccia a squadre comporta, ad ogni effetto, l’utilizzo di una giornata di caccia che deve essere annotata sul tesserino regionale.

9- I cani utilizzati nella braccata o nella girata dovranno appartenere a razze da seguita ed essere gestiti in modo tale da limitare, per quanto possibile, il disturbo alle altre specie di fauna selvatica presenti nell’area di caccia.

E) PUBBLICITA’ DEGLI ATTI

1. I Comitati di gestione devono provvedere a dare adeguata pubblicizzazione dei provvedimenti attuativi derivanti dal presente piano di prelievo selettivo prima dell’inizio delle attività di prelievo ed alla chiusura dell’attività venatoria a quelle classi e specie il cui piano di prelievo sia stato completato, con le procedure previste al punto 6) del calendario venatorio approvato con D.G.R. n. 1-6149 del 12/6/07.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto da questo allegato, l’organizzazione e le modalità di prelievo devono avvenire nel rispetto di quanto stabilito nelle Linee guida per la gestione, l’organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti, approvate con D.G.R. n. 37-6385 del 9/7/07.

Allegato