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Bollettino Ufficiale n. 31 del 2 / 08 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2007, n. 27-6413

Approvazione del regolamento del Comitato di indirizzo del “Centro estero per l’internazionalizzazione s.c.p.a.”.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- Di approvare ai sensi degli art. 3 e 17 della L.R. n. 51/97, il regolamento del Centro Estero per l’internazionalizzazione S.c.p.a. allegato alla presente per farne parte integrante.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 8 della LR. n. 51/97 e dell’art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2002, n. 8/R.

(omissis)

Allegato

Regolamento del Comitato di indirizzo della società per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte

Art. 1
(Ruolo e funzioni del Comitato)

1. Il Comitato di indirizzo, costituito dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 (Costituzione della Società consortile per azioni per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte), assicura la partecipazione dei diversi soggetti che a vario titolo operano nel campo dell’internazionalizzazione.

2. La società consortile per azioni per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte si uniforma alle linee di indirizzo espresse e adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della l.r.13/2006, previo parere della Commissione consiliare competente.

Art. 2
(Durata in carica)

1. Il Comitato dura in carica tre anni e resta in funzione sino all’insediamento dei nuovi nominati.

2. La Giunta regionale può integrare i componenti del Comitato nel corso del triennio. A ciascun componente è richiesto di comunicare il venir meno della propria partecipazione al Comitato per consentire la sua eventuale sostituzione nel rispetto del calendario previsto per le riunioni di cui all’articolo 3.

3. In ogni caso, i componenti cessano dalla carica con lo scadere del mandato del Comitato.

Art. 3
(Convocazione delle riunioni)

1. Il Comitato si riunisce almeno due volte l’anno per esprimere ed inviare al CEIP le linee di indirizzo per l’internazionalizzazione.

2. Le riunioni del Comitato di indirizzo si svolgono sulla base di un calendario definito nell’ultima riunione dell’anno solare precedente.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente o da un suo delegato ai sensi dell’art. 3, c. 1, l.r. 13/2006.

4. Le convocazioni, i verbali e tutte le comunicazioni relative all’attività del Comitato sono inviate ai componenti a cura della segreteria.

Art. 4
(Svolgimento delle riunioni)

1. Per la validità delle riunioni non è richiesto un quorum.

2. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o suo delegato ai sensi dell’art. 3, c. 1, l.r.13/2006.

3. Le decisioni assunte dal Comitato sono adottate con la maggioranza della metà più uno dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 5
(Partecipazioni alle riunioni)

1. I componenti del Comitato designati in qualità di esperti, non possono delegare l’esercizio delle loro funzioni.

2. La partecipazione alle riunioni del Comitato non comporta compensi né rimborsi spese.

3. Le direzioni regionali competenti per materia vengono invitate a partecipare alle riunioni del Comitato.

Art. 6
(Gruppi ristretti)

1. Un organismo di coordinamento nell’ambito del Comitato di indirizzo individua e coordina gruppi ristretti di lavoro per l’approfondimento di tematiche settoriali.

2. L’organismo di cui al comma 1 è composto dai due Vicepresidenti e dal Presidente o suo delegato.