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Bollettino Ufficiale n. 31 del 2 / 08 / 2007

Codice 14.3
D.D. 20 giugno 2007, n. 414

Elenco regionale degli Istruttori forestali (D.G.R. n. 67-14696 in data 31/01/2005)

Vista la D.G.R. n. 67-14696 in data 31.01.2005 con cui:

* è stata riconosciuta la figura professionale dell’Istruttore forestale della Regione Piemonte;

* è stato istituito presso la Direzione Economia Montana e Foreste, Settore Gestione Attività Strumentali per l’Economia Montana e le Foreste, l’Elenco regionale degli Istruttori forestali, volto a qualificare la professionalità e promuovere la crescita del comparto forestale;

considerato che la citata deliberazione demanda a successivo atto del Settore competente la definizione delle modalità di funzionamento dello stesso;

viste la:

* D.G.R. n. 121-15125 in data 17.03.2005 di approvazione delle “Linee guida per il conseguimento ed il mantenimento della qualifica professionale di Istruttore forestale”;

* D.D. n. 347/14.03 in data 25.05.2005 di definizione delle modalità di accreditamento delle giornate formative ai fini del mantenimento della qualifica professionale;

* D.G.R. n. 31-2363 in data 13.03.2006 di introduzione della qualifica specialistica di Istruttore forestale capo corso, ad integrazione della “Linee guida per il conseguimento ed il mantenimento della qualifica professionale di Istruttore forestale”;

* D.D. n. 658/14.03 in data 03.10.2006 di approvazione delle Linee guida riguardanti: la descrizione dei profili formativi per competenze, relativi alle qualifiche professionali standard di Istruttore forestale e relative specializzazioni; le modalità di certificazione degli esiti finali ed il rilascio dei relativi attestati di qualifica professionale e specializzazione;

ritenuto opportuno dettagliare:

* i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’Elenco regionale degli Istruttori forestali;

* le procedure per il suo aggiornamento e le forme di pubblicità;

* le cause di cancellazione, sospensione, nonché le modalità di reiscrizione allo stesso;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

determina la definizione delle modalità di funzionamento dell’Elenco regionale degli Istruttori forestali di cui all’allegato A, facente parte integrante della presente Determinazione.

Il Direttore regionale
Aldo Migliore

Allegato A

1. FUNZIONE

a) L’Elenco regionale degli Istruttori forestali (di seguito denominato Elenco) a) a) intende facilitare l’individuazione di formatori di comprovate conoscenze e competenze per la realizzazione di corsi con spiccata connotazione pratico-operativa in campo forestale ed ambientale; per questo raccoglie i dati identificativi di ciascun iscritto e gli elementi ritenuti qualificanti dal punto di vista tecnico-professionale utili a descrivere le abilità acquisite.

b) Possono avvalersi della collaborazione degli iscritti all’Elenco tutti i soggetti pubblici e privati operanti direttamente o indirettamente nel campo della formazione professionale.

c) La Regione Piemonte, per la realizzazione di interventi di carattere formativo in campo forestale ed ambientale connotati dal punto di vista pratico-operativo e per le cui tematiche esista specifica qualifica professionale, si avvale, in qualità di personale docente, direttamente o indirettamente per il tramite di prestatori di servizi o Enti strumentali della Regione Piemonte, di Istruttori forestali iscritti all’Elenco.

d) In caso di assenza o indisponibilità di Istruttori forestali iscritti all’Elenco, la docenza di cui al punto precedente può essere affidata ad altri soggetti di comprovata esperienza e con documentate competenze e conoscenze.

2. GESTIONE DELL’ELENCO

La Direzione Economia Montana e Foreste provvede:

a) alla conservazione dell’Elenco ed al suo aggiornamento sulla base degli elementi comunicati ed attestati dagli Istruttori forestali;

b) alla predisposizione della modulistica e dei supporti cartacei ed informatici per la tenuta dell’Elenco;

c) ad effettuare i necessari controlli e la verifica dei dati e delle informazioni relative alla tenuta dell’Elenco.

3. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO

a) Possesso della qualifica professionale di Istruttore forestale rilasciata o riconosciuta dalla Regione Piemonte.

b) Assenza di:

* condanne definitive in materia ambientale, forestale, di lavoro e sicurezza dei cantieri;

* condizioni ostative all’iscrizione a registri pubblici per sopravvenute condanne penali.

4. ISCRIZIONE

a) E’ volontaria, facoltativa e a titolo gratuito.

b) Non necessita di rinnovo.

5. AGGIORNAMENTO

Entro il 31 gennaio di ogni anno l’Elenco viene aggiornato con Determinazione della Direzione regionale competente.

6. PUBBLICITA’

a) Un estratto dell’Elenco contenente le informazioni autorizzate dagli iscritti è pubblicato nell’apposta sezione del sito internet regionale.

b) L’adeguamento dei contenuti di tale estratto avviene entro 30 giorni dall’istanza di parte o dal provvedimento d’ufficio.

7. CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE

a) La cancellazione dall’Elenco può avvenire su istanza di parte o d’ufficio.

Sono causa di cancellazione d’ufficio:

* la perdita della qualifica professionale di Istruttore forestale;

* la presenza di:

o condanne definitive in materia ambientale, forestale, di lavoro e sicurezza dei cantieri;

o condizioni ostative all’iscrizione a registri pubblici per sopravvenute condanne penali.

b) La sospensione dall’Elenco può avvenire su istanza di parte debitamente motivata.

8. REISCRIZIONE

a) La Direzione Economia Montana e Foreste valuta la richiesta di reiscrizione di Istruttori forestali cancellati o sospesi dall’Elenco, a seguito di istanza di parte debitamente motivata.

b) Nella valutazione della richiesta l’Amministrazione tiene conto delle cause di cancellazione o sospensione.

c) Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione penale.