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Bollettino Ufficiale n. 31 del 2 / 08 / 2007

Codice 19.20
D.D. 10 aprile 2007, n. 63

DPR 616/77 commi 1 e 2 Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (D.lgs 22/01/04 n. 42) Parte III - Beni Paesaggistici - Legge 308 del 15/12/2004 art. 1 commi 37-38-39 - Comune di Alagna Valsesia (VC) - realizzazione pista da sci in zona Cimalegna-Vallone d’Oleon tratto rifugio “Citta’ di Vigevano” e il cosiddetto “Sasso del Diavolo” - Accertamento di compatibilita’ paesaggistica - Istanza: Soc. Monterosa 2000 s.p.a.

Premesso che l’art. 82 del D.P.R. 616/77 delega alle Regioni l’esercizio delle funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici, ed in particolare, al punto b) del comma 2 del citato articolo, delega espressamente le funzioni amministrative concernenti la concessione dei nulla-osta per la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località soggette a vincolo di tutela paesistico-ambientale;

considerato che l’art.1 della Legge 308 del 15 dicembre 2004 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione) ha modificato l’art. 181 del D.lgs. 42/2004 secondo quanto descritto ai commi 37-38 e 39, introducendo la possibilità di formulare domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica (comma 39) per gli interventi e alle condizioni descritte al comma 37 lett.a) e lett. b) punti 1 e 2 nonché al comma 38

constatato che, con l’entrata in vigore della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale” pubblicata sul B.U.R.P. del 03.09.97, si dà piena attuazione ai principi stabiliti dal D.Lgs. 29/93 in materia di pubblico impiego, ed in particolare a quello fondamentale di separazione tra attività di indirizzo e controllo ed attività di gestione, con la conseguente attribuzione alle competenti strutture regionali del potere di emanare i provvedimenti relativi;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- visto l’art. 82, commi 1 e 2, del D.P.R. 616/77

- visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004)

- vista la legge 308 del 15 /12/2004 art. 1 commi 37- 38 e 39

- visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;

- visto l’art. 22 della L.R. 51/97

- in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale - Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale - con provvedimento deliberativo della Giunta Regionale n. 2/22503 del 22.9.97;

- vista l’istruttoria condotta dal competente Settore Regionale in merito all’ istanza della Soc. Monterosa 2000 s.p.a. relativa a richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica per la realizzazione di pista da sci in zona Cimalegna-Vallone d’Olen tratto rifugio “Città di Vigevano” e il cosiddetto “Sasso del Diavolo” nel Comune di Alagna Valsesia (VC) e la conseguente relazione favorevole formulata dal Settore Gestione Beni Ambientali (relazione che si intende recepita integralmente nella presente determinazione).

determina

di esprimere ai sensi dell’art. 181 del D.Lgs. 42/2004 come modificato dalla Legge 308 del 15/12/2004 art. 1 commi 37-38 e 39 in merito all’istanza della Soc. Monterosa 2000 s.p.a. relativa a richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica per la realizzazione di pista da sci in zona Cimalegna-Vallone d’Olen tratto rifugio “Città di Vigevano” e il cosiddetto “Sasso del Diavolo” nel Comune di Alagna Valsesia (VCO) parere favorevole secondo quanto indicato nella relazione tecnica precitata che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.71, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. 24.11.71, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Osvaldo Ferrero