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Bollettino Ufficiale n. 31 del 2 / 08 / 2007

Codice 19.20
D.D. 10 aprile 2007, n. 62

Riforma della Determinazione dirigenziale n. 47 del 13.04.06 per ristrutturazione edilizia con ampliamento - Fg. 9 mapp. 50 - Comune di Trarego Viggiona - Richiedente: Maltagliati Marco

Vista l’autorizzazione rilasciata dalla Regione Piemonte ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” con Determinazione del Dirigente del Settore Gestione Beni Ambientali n. 47 del 13/04/2006 e relativa relazione istruttoria del 12/04/2006 avente per oggetto il rilascio di autorizzazione per opere di “ristrutturazione edilizia con ampliamento” da compiersi nel territorio comunale di Trarego Viggiona (VCO);

considerato che nella relazione istruttoria sopra richiamata e avente come riferimento il n. 19/2/2005/2133 del 12/04/2006 sono state inserite delle condizioni sotto la cui osservanza il parere è stato espresso;

considerato che in data 20/06/2006 con nota a firma del richiedente Sig. Maltagliati Marco è pervenuta istanza motivata volta ad ottenere l’eliminazione dalla relazione sopra richiamata della condizione “il manto di copertura dovrà essere realizzato con beole di recupero disposte in modo tradizionale, in luogo delle tegole nere in cemento che concorrerebbero ad una ristrutturazione estranea al contesto alpino interessato”;

considerato che l’ardesia risulta un materiale somigliante alla tradizionale beola, entrambe configurandosi quali rocce divisibili in lastre e simili per cromatia;

considerato altresì che nello stesso Comune di Trarego Viggiona vi sono preesistenze edilizie che presentano coperture realizzate con tegole di ardesia;

ritenuto di poter considerare favorevolmente le modifiche alle condizioni imposte con determinazione n. 47 del 13/04/2006, così come specificato nella relazione istruttoria allegata alla presente determinazione,

considerato che le motivazioni riportate nella nota del 20/06/2006 prot. n. 20234/19/19.20 permettono di modificare parzialmente la condizione sopra descritta;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;

- visto l’art. 22 della L.R. n. 51/97;

- in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con atto deliberativo regionale n. 2/22503 del 22/09/97;

determina

di riformare l’autorizzazione rilasciata con Determinazione del Dirigente del Settore Gestione Beni Ambientali n. 47 del 13/04/2006, punto n. 16 Elenco B, sostituendo dal testo della relazione istruttoria n. 19/2/2005/2133, facente parte integrante della stessa Determinazione, la condizione “ il manto di copertura dovrà essere realizzato con beole di recupero disposte in modo tradizionale, in luogo delle tegole nere in cemento che concorrerebbero ad una ristrutturazione estranea al contesto alpino interessato”, con la condizione: “ il manto di copertura dovrà essere realizzato con tegole in ardesia opportunamente disposte e il più possibile simili per cromatia e dimensioni alle beole originarie tali da non contrastare con la caratteristica architettura alpina dei luoghi” per le motivazioni espresse in premessa.

Avverso la presente determinazione è ammessa la proposizione di Ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06/12/71 n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/71 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Osvaldo Ferrero