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Bollettino Ufficiale n. 31 del 2 / 08 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

D.D. n. 183-272997/2007 del 6-3-2007 di concessione di derivazione d’acqua sotterranea tramite pozzo in Comune di Riva Presso Chieri ad uso irriguo senza restituzione assentita al Consorzio Irriguo Borgata Tamagnone. Codice univoco: TO-P-10216

Il Dirigente del Servizio
Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilita’ dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in forma precaria al Consorzio Irriguo Borgata Tamagnone - (omissis) - con sede legale in Riva Presso Chieri, C.na Sant’Anna n. 38-39, la concessione di derivazione d’acqua sotterranea da falda profonda mediante pozzo, in Comune di Riva Presso Chieri - dati catastali di ubicazione dell’opera: Fgl 27 n. 8 - in misura di litri/sec massimi 40 e medi 2,06 per complessivi metri cubi annui 32.400 ad uso agricolo senza restituzione, da utilizzarsi dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 6-3-2007 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 e/o con l’utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

Si informa che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. (... omissis...)"