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Bollettino Ufficiale n. 31 del 2 / 08 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 109-207516/2007 del 20-2-2007 di concessione di derivazione d’acqua sotterranea tramite pozzo in Comune di Mathi ad uso processo produttivo assentita alla Ahlstrom Turin SpA. Codice univoco: TO-P-10121

Il Dirigente del Servizio
Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilita’ dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria alla Ahlstrom Turin SpA - (omissis) - con sede legale in Mathi, Via Stura n. 98, la concessione di derivazione d’acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Mathi - dati catastali di ubicazione dell’opera: Fgl 11 n. 200 - in misura di litri/sec massimi 1 e medi 0,25 per complessivi metri cubi annui 7.800 ad uso industriale, corrispondente all’uso produzione beni e servizi ai sensi del DPGR 10.10.2005 n. 6/R, da utilizzarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 20-2-2007 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del 4-6-2001, coincidente con la data di inizio della derivazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;

6) di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (... omissis...)"