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Bollettino Ufficiale n. 31 del 2 / 08 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 570-775406 del 10/7/2007 di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua dal T. Romarolo in Comune di Giaveno ad uso produzione di materiale cartaceo

Il Dirigente del Servizio
Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilita’ dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Soc. Cartiere Rodolfo Reguzzoni s.r.l. - (omissis) - sede legale in 10094 Giaveno, Via Canonico Pio Rolla n. 78, il rinnovo con varianti della concessione di derivazione d’acqua dal Rio Romarolo in Comune di Giaveno, in misura di litri/sec massimi 80 e medi 30 per uso produzione di materiale cartaceo, corrispondente all’uso produzione di beni e servizi ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R;

2. di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dal 5.6.1995, data di scadenza dell’originario provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare ed al pagamento del canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi, con i tempi e i modi previsti dalla normativa vigente;

3. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;

4. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Art. 10 - Deflusso minimo vitale

Sulla base della vigente disciplina regionale il concessionario e’ inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa e attraverso la scala di risalita per l’ittiofauna, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 50 litri/sec. L’autorita’ concedente si riserva comunque la facolta’ di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualita’ ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"