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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 30

Legge regionale 26 luglio 2007, n. 17

Riorganizzazione societaria dell’Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.

FINALITÀ E REGIME GIURIDICO

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Ai sensi dell’articolo 60 dello Statuto, la Regione attribuisce all’Istituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte s.p.a. - istituito con legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8, il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, ridefinendone la missione, quale qualificato organismo cui affidare le attività di natura finanziaria dirette all’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, di cui all’articolo 60 dello Statuto, secondo le finalità e le direttive dallo stesso indicate.

2. Il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 è favorito dalla riorganizzazione societaria dell’Istituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte s.p.a. - che assume la nuova denominazione di “Finpiemonte s.p.a.”, mediante scissione parziale, allo scopo di attribuire ad una nuova società per azioni, denominata “Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.”, lo svolgimento di attività diverse da quelle proprie della Finpiemonte s.p.a., compresi l’acquisto, la gestione e la dismissione di partecipazioni.

Art. 2.

(Finpiemonte s.p.a.)

1. La Finpiemonte s.p.a. è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale, che opera a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti.

2. La Finpiemonte s.p.a., nel quadro della politica di programmazione regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti, consistenti:

a) nella concessione ed erogazione, anche mediante appositi strumenti finanziari, di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, od ogni altro tipo di beneficio;

b) nella amministrazione, gestione e controllo dei fondi comunque pervenuti;

c) nella gestione di strumenti a favore del sistema dei confidi;

d) nell’attività di compravendita e amministrazione di beni mobili ed immobili;

e) nell’attività di consulenza e assistenza a favore della Regione e degli enti pubblici partecipanti, oltre che a favore della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. nell’ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi;

f) nella collaborazione alla progettazione e nella attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale piemontese;

g) nel supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale;

h) nella promozione e sostegno, anche in collaborazione con enti locali, di iniziative e attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali;

i) nella attuazione dei programmi comunitari di interesse regionale;

l) nella gestione delle politiche e degli interventi per il trasferimento tecnologico (parchi scientifici e tecnologici, incubatori, distretti);

m) nello svolgimento di ogni attività istruttoria, strumentale e connessa a quelle sopra indicate.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento:

a) approva preventivamente, informata la commissione consiliare competente, i documenti di programmazione e il piano industriale di Finpiemonte s.p.a.;

b) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, anche sotto il profilo dell’efficacia, efficienza ed economicità;

c) definisce i criteri e le modalità di gestione e rendicontazione delle risorse assegnate alla società per l’erogazione delle agevolazioni e dei benefici.

4. I rapporti tra la Finpiemonte s.p.a. e i soci, per lo svolgimento di attività affidate alla società, sono disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalità e regole di gestione e controllo. Le convenzioni che disciplinano i rapporti con la Regione sono stipulate in conformità allo schema di contratto tipo approvato dalla Giunta regionale.

5. Finpiemonte s.p.a., per lo svolgimento della propria attività, in attuazione degli indirizzi regionali, può partecipare al capitale di imprese pubbliche, orientate alla promozione di contenuti tecnologici, sociali, culturali ed economici per lo sviluppo del territorio.

6. La Finpiemonte s.p.a. può associarsi a enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.

Art. 3.

(Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.)

1. La Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. è società a prevalente capitale pubblico.

2. I soci della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. possono essere, oltre alla Regione, enti pubblici territoriali e locali, enti economici e finanziari, imprese e fondazioni bancarie e creditizie, compagnie di assicurazione, fondi previdenziali, associazioni rappresentative di categorie produttive, consorzi artigiani e di piccole medie imprese e società pubbliche e private.

3. A Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. è affidata la gestione delle partecipazioni assegnatele nell’ambito della scissione e di quelle successivamente acquisite, anche attraverso il trasferimento, in qualsiasi forma attuato, da parte della Regione, in imprese pubbliche e private, operanti sul mercato, la cui missione sia identificabile nella compartecipazione di capitale pubblico-privato per il sostegno della competitività del sistema economico e industriale regionale.

4. L’acquisizione di partecipazioni privilegia comparti e settori di intervento, coerenti con le indicazioni strategiche contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale.

5. Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. all’interno di una gestione delle partecipazioni finalizzata alla loro valorizzazione e razionalizzazione, può:

a) specializzare le singole partecipate per area e funzione con attenzione alle attività prioritarie allo sviluppo del territorio piemontese;

b) promuovere e consolidare ulteriori integrazioni tra soggetti pubblici e privati, anche mediante strutture societarie intermedie, per attrarre nuovi investimenti;

c) condizionare l’assunzione o la conservazione delle partecipazioni al riconoscimento del proprio diritto di essere rappresentata negli organi di amministrazione e controllo delle società, cui le partecipazioni si riferiscono.

6. La politica di gruppo deve risultare orientata, altresì, alla rotazione del portafoglio delle partecipazioni, con smobilizzo delle stesse una volta conclusasi la fase di avvio dell’impresa o in relazione al grado di sviluppo delle società interessate.

7. La Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. può svolgere attività finanziaria nonché prestare servizi finanziari, amministrativi, contabili e tecnici prevalentemente a favore dei soci ed altresì delle società partecipate e della Finpiemonte s.p.a. nell’ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi.

8. La Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. può associarsi a enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.

Capo II.

GESTIONE

Art. 4.

(Ricapitalizzazioni)

1. La Regione, nei casi di aumento del capitale di Finpiemonte s.p.a. e di Finpiemonte Partecipazioni s.p.a., esercita il diritto di opzione allo scopo di mantenere le maggioranze di cui agli articoli 2, comma 1 e 3, comma 1.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale di Finpiemonte s.p.a. fino ad un importo massimo di euro 9.037.995,74, anche mediante il trasferimento dei crediti in essere a valere sui fondi investimenti Piemonte (FIP), entro il 31 dicembre 2008.

3. Nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio ed all’esclusivo fine di dotare la società dei mezzi finanziari occorrenti per realizzare gli interventi previsti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi emessi da Finpiemonte Partecipazioni s.p.a..

Art. 5.

(Informativa)

1. La Finpiemonte s.p.a. e la Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. presentano ogni anno al Presidente della Giunta regionale:

a) i bilanci di esercizio, corredati da una relazione sulla gestione redatti ai sensi dell’articolo 2423 e seguenti del codice civile;

b) entro il mese di settembre, una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalle società e dalle loro controllate.

2. Il Presidente della Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio regionale, che li inoltra alla Commissione consiliare competente, i documenti, di cui al comma 1, unitamente alle valutazioni circa la rispondenza dei risultati evidenziati agli indirizzi regionali.

Art. 6.

(Amministrazione e controllo )

1. L’amministrazione e il controllo della Finpiemonte s.p.a. e della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. sono disciplinate dai rispettivi Statuti.

2. La Regione, a norma dell’articolo 2449 del codice civile, nomina i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Finpiemonte s.p.a., assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell’articolo 9, comma 7, della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione e i soggetti nominati). Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque membri. Il Collegio sindacale è composto da non più di tre membri effettivi.

3. La Regione, a norma dell’articolo 2449 del codice civile, nomina i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a., assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell’articolo 9, comma 7, della l. r. 39/1995. Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di nove componenti, di cui cinque designati dai soci pubblici. Il Collegio sindacale è composto da non più di tre membri effettivi.

4. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Presidente del Collegio sindacale delle società, di cui ai commi 2 e 3, sono designati dalla Giunta regionale in conformità alle disposizioni della l.r. 39/1995.

5. Gli statuti delle società, di cui ai commi 2 e 3, possono prevedere la delega di attribuzioni proprie dell’organo amministrativo ad un Comitato esecutivo, o ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione in base a requisiti di competenza tecnica.

Art. 7.

(Requisiti degli organi di amministrazione e ordinamento statutario)

1. Gli statuti delle società Finpiemonte s.p.a. e Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. subordinano l’assunzione della carica di amministratore ai requisiti di legge ed altresì al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Capo III.

NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art. 8.

(Trasferimento delle partecipazioni regionali)

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire a Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. la proprietà delle seguenti partecipazioni:

a) C.A.A.T. s.c.p.a.;

b) Città Studi s.p.a.;

c) Consepi s.p.a.;

d) Expo 2000 s.p.a.;

e) Expo Piemonte s.p.a.;

f) Geac s.p.a.;

g) Icarus s.c.p.a.;

h) M.I.A.C. s.c.p.a.;

i) Interporto Rivalta Scrivia s.p.a.;

l) S.I.TO s.p.a.;

m) S.A.CE. s.p.a.;

n) Sagat s.p.a.;

o) Terme di Acqui s.p.a.;

p) SLALA srl.

2. Il trasferimento può avvenire in più fasi ma deve, in ogni caso, concludersi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva l’eventuale sussistenza di fattispecie ostative, rappresentate dalla mancata rinuncia a eventuali diritti di prelazione statutariamente previsti sulle partecipazioni azionarie.

Art. 9.

(Autorizzazioni al Presidente della Giunta regionale )

1. Il Presidente della Giunta regionale compie tutti gli atti necessari per la riorganizzazione societaria dell’Istituto Finanziario Regionale Piemontese e la costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a..

Art. 10.

(Disposizioni transitorie e di attuazione)

1. Finpiemonte s.p.a. e Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. uniformano i rispettivi statuti alle disposizioni della presente legge, entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. In deroga all’articolo 13, comma 2 della l.r. 39/1995, i componenti di nomina regionale del consiglio di amministrazione di Finpiemonte s.p.a. in carica all’entrata in vigore della presente legge possono essere nominati nel primo consiglio di amministrazione di Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.

3. Con l’iscrizione nel registro delle imprese degli statuti uniformati ai sensi del comma 1, i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale di Finpiemonte s.p.a. e di Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. decadono e devono essere sostituiti in modo coerente con quanto previsto dalla presente legge.

Art. 11.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8 (Costituzione dell’Istituto Finanziario Regionale Piemontese);

b) legge regionale 6 dicembre 2002, n. 31 (Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie regionali in società per azioni).

Art. 12.

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 luglio 2007

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 421

- Presentato dalla Giunta regionale il 5 marzo 2007.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 6 marzo 2007.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 20 giugno 2007 con relazione di Aldo Reschigna.

- Approvato in Aula il 25 luglio 2007, con emendamenti sul testo, con 31 voti favorevoli, 3 voti contrari e 2 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Note all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 60 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 60 (Enti, aziende e società regionali)

1. La Regione allo scopo di realizzare infrastrutture e gestire servizi di rilievo regionale e di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dai documenti di programmazione e quando il conferimento agli enti locali non possa essere realizzato, ha facoltà di costituire, con legge, enti o aziende strumentali e può partecipare, unitamente ad enti pubblici e privati, alla costituzione e all’amministrazione di società.

2. Spettano alla Regione le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti e sulle aziende.

3. La legge stabilisce le modalità e i tipi di controllo e le norme relative alla composizione degli organi e all’amministrazione degli enti e delle aziende.

4. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diversa disposizione della legge.

5. Gli enti e le aziende sono tenuti a trasmettere ogni anno al Consiglio e alla Giunta regionale il proprio bilancio e una relazione sulle attività svolte e sui programmi.

6. Le norme di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, alle società a partecipazione regionale.".

- Il testo dell’articolo 63 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 63 (Documento di programmazione economico-finanziaria regionale)

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale definisce le relazioni finanziarie su base annuale, con previsioni non inferiori al triennio; definisce inoltre gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i progetti e le azioni.

2. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale è definito e disciplinato dalla legge di contabilità.".


Nota all’articolo 6

- Il testo dell’articolo 9 della l.r. 39/1995 è il seguente:

“Art. 9

1. Le candidature devono pervenire od essere spedite, a mezzo posta, od essere inviate per via telematica, all’Organo competente entro il termine di trenta giorni prima della data in cui deve essere effettuata la nomina.

2. Per le nomine di competenza del Consiglio regionale, scaduto il termine di cui al comma 1, le proposte di candidatura vengono trasmesse, con la relativa documentazione, alla Commissione consultiva per le nomine perche’ esprima il proprio parere.

3. Qualora nel corso dell’esame da parte della Commissione consultiva per le nomine, si verifichino fatti nuovi, la Commissione puo’ accettare la sostituzione da parte degli stessi proponenti di candidati gia’ presentati nei termini di cui al comma 1, con nuovi nominativi.

4. La Commissione esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla ricezione degli schemi di provvedimento o delle proposte.

5. L’argomento concernente le nomine, proposte, designazioni o conferme, di competenza consiliare, e’ iscritto all’ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine in cui la nomina deve essere effettuata.

6. I Consiglieri esprimono il proprio voto solo all’interno delle candidature licenziate dalla Commissione consultiva per le nomine con parere favorevole.

7. Qualora debbano essere nominate, in seno allo stesso Istituto, Ente od organismo tre o piu’ persone, deve essere assicurata la presenza della minoranza, con le modalita’ stabilite dal Regolamento del Consiglio Regionale.".


Nota all’articolo 10

Il testo dell’articolo 13 della l.r. 39/1995 è il seguente :

“Art. 13.

1. Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nonche’ le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;

b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale; sono incompatibili con le seguenti funzioni:

1) Consiglieri regionali;

2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale e degli Enti, Istituti, Societa’ di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell’organismo in cui deve avvenire la nomina, e di cio’ sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;

3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;

4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all’articolo 2;

5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.

2. Non e’ consentita la contemporanea presenza della stessa persona in piu’ di un Ente, Societa’ o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.".


Nota all’articolo 12

Il testo dell’articolo 47 dello Statuto è il seguente :

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall’approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.


Giunta regionale