Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 2

Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 30

Codice 25.9
D.D. 3 maggio 2007, n. 711

Autorizzazione idraulica n. 37/07 per realizz. attraversamento su area demaniale fluviale sul rio della Vigna con impianto di irrigazione e occupaz. area demaniale lacuale con impianto di irrigazione, fontanella e relativa tubazione connessi ai lavori manutenz. straord. scogliera in pietra naturale lungo-lago tratto Darsena Baj-Panizza, in Comune di Ghiffa (VB) sul Lago Maggiore. Richiedente: Comune di Ghiffa (VB).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Ghiffa (VB), (omissis) ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera in oggetto dovrà essere realizzata nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- dovranno essere eseguiti accurati calcoli statici dell’opera in argomento;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo e su aree demaniali dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo e dalle aree demaniali;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua e l’opera dovrà essere posta in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato dai lavori;

- l’esecuzione dell’intervento e lo smaltimento del materiale inerenti le opere sulla fascia lacuale del Lago Maggiore dovranno avvenire nel rispetto di eventuali prescrizioni poste dal Commissariato Italiano per la Convenzione Italo Svizzera sulla pesca ed altri Enti competenti in merito;

- restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, entro il termine di anni due dalla data della concessione, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d’acqua e del lago, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo e del lago) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia delle aree demaniali oggetto dell’intervento, che dell’alveo e delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua o del Lago interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

2. di autorizzare l’esecuzione anticipata dei lavori in pendenza del rilascio del provvedimento di concessione trattandosi di opere realizzate dal Comune e di pubblico interesse ai sensi dell’art. 12 comma 9 del regolamento regionale n. 14/R/2004;

3. il soggetto autorizzato, per il rilascio della concessione, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla D.Lgs. 42/04; alla L.R. 45/89; A.S.L.; Commissariato Italiano per la Convenzione Italo Svizzera sulla pesca, ecc.).

4. Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 11 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole