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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 30

Codice 9.3
D.D. 6 luglio 2007, n. 164

Tassa Automobilistica Regionale. Autorizzazione per l’esercizio della riscossione all’Agenzia “Markauto di Altomare Marco” codice M.c.t.c. Ato1820, soggetto operante tramite il polo telematico ACI.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione Piemonte, alle condizioni stabilite dalla convenzione approvata con D.G.R. n. 52-13636 dell’11 ottobre 2004 l’Agenzia “Markauto di Altomare Marco delegazione di Avigliana (TO) codice M.c.t.c. ATO1820, con sede in Avigliana Via San Pietro, 1, (omissis);

- quanto sopra disposto ha effetto dalla data della presente determinazione.

L’agenzia è autorizzata ai sensi della Legge 8 agosto 1991 n. 264 e per lo svolgimento del servizio di riscossione si avvale della rete telematica e del sistema informatico fornito dall’ ACI.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Tarizzo