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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 30

Codice 16.4
D.D. 23 maggio 2007, n. 175

L.R. 22 novembre 1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” e s.m.i.. Rinnovo dell’autorizzazione per interventi di esclusivo recupero ambientale per la sistemazione definitiva della cava di sabbia e ghiaia in localita’ Mottardone del Comune di Rivalta di Torino (TO) esercita dalla Ditta Rivalta Scavi S.n.c..

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La Ditta Rivalta Scavi S.n.c. di Nivoli Massimo & C., con sede in Rivalta di Torino, Piazza Bionda, 6/2 (omissis) è tenuta ad attuare ed ultimare il recupero ambientale delle aree di cava già scavate nella cava in località Mottardone del Comune di Rivalta (TO).

2. I lavori di riempimento e di recupero ambientale devono essere ultimati entro il 31 maggio 2008, attuati secondo il progetto presentato e nel rispetto della condizioni contenute nella precedente autorizzazione concessa con determinazione dirigenziale n. 8 del 5 febbraio 2002 e nel suo allegato che si intendono integralmente confermate, fermo restando le disposizioni di cui al D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 sulle norme di polizia mineraria e del codice civile.

3. La Società esercente è tenuta entro 20 giorni dalla comunicazione della presente autorizzazione, a presentare, a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di 47.000 Euro (quaranta settemila/00) ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all’Amministrazione comunale di Rivalta di Torino (TO) e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La fideiussione prevista nel presente punto è sostitutiva di quella attualmente in vigore stipulata in ottemperanza alla determina dirigenziale n. 8 del 5 febbraio 2002 La fidejussione deve prevedere le seguenti condizioni:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

- esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso

4. La presente determinazione verrà inviata al Comune di Rivalta di Torino (TO), all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po” - tratto torinese - e alla Provincia di Torino, per conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.

5. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

6. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto