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Bollettino Ufficiale n. 30 del 26 / 07 / 2007

Codice 24
D.D. 11 maggio 2007, n. 109

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell’area di salvaguardia in corrispondenza delle opere di presa relative al bacino di raccolta e lagunaggio in Comune di La Loggia (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

a) L’area di salvaguardia in corrispondenza delle opere di presa relative al bacino di raccolta e lagunaggio in Comune di La Loggia (TO), é definita come risulta nella planimetria in scala 1:1.500 “Planimetria catastale del bacino di lagunaggio”, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dall’ articolo 4 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativo alla zona di tutela assoluta.

c) Il gestore, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

* provvedere alla verifica delle attività potenzialmente pericolose che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;

* provvedere ad eseguire il monitoraggio delle acque in conformità a quanto previsto dall’Autorità D’Ambito e, ove necessario, integrarlo in accordo con l’ARPA e l’ASL competenti per territorio;

* porre tempestivamente in essere ogni accorgimento tecnico e gestionale atto a limitare il più possibile le eventuali interferenze con la falda libera soggiacente il bacino anche in esito alle risultanze del monitoraggio di cui sopra e alle azioni che potranno emergere dalle attività di bonifica della discarica di Tetti Sagrini;

d) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

* alla Provincia di Torino per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa;

* alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

* all’Azienda sanitaria locale;

* al Dipartimento dell’ARPA.

f) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di La Loggia affinché lo stesso provveda a:

* recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla ridefinizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

* emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta ridefinizione dell’area di salvaguardia;

* notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di ridefinizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del regolamento n. 8/R del 29/07/2002 “Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio