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Bollettino Ufficiale n. 30 del 26 / 07 / 2007

Codice 22.1
D.D. 18 maggio 2007, n. 91

L.R. 02.11.1982 n. 32 - Articolo 35: “Raccolta a fini scientifici e didattici”. Autorizzazione alla raccolta e detenzione di esemplari di anfibi a favore del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. Signor Andreone Franco

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di autorizzare ai sensi dell’articolo 35 della L.R. 02.11.82 n. 32 il Signor Andreone Franco (omissis) alla cattura e alla detenzione di esemplari delle specie di anfibi in numero di venti esemplari per taxon, di tutte le specie e sottospecie appartenenti all’erpetofauna piemontese: Salamandra Salamandra, Salamandra lanzai, Salamandrina terdigitata, Triturus carnifex, Triturus vulgaris, Triturus alpestris, Spelomantes strinatii, Bufo bufo, Bufo viridis, Hyla intermedia, Hyla meridionalis, Pelobates fuscus, Pelodytes punctatus, Rana dalmatina, Rana latastei, Rana italica, Rana esculenta, Rana lessonae, Rana ridibunda, Rana temporaria, Rana catesbeiana.

- Degli esemplari catturati è autorizzata la detenzione presso la sede del Museo Regionale di Scienze Naturali in Torino - Via Giolitti n. 36 - 10123 Torino.

- L’attività è consentita su tutto il territorio piemontese, per un periodo di tre anni dalla data della presente determinazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 27 della L.R. 02.11.82 n. 32.

- L’autorizzazione, rilasciata a fini scientifici e didattici, è finalizzata allo studio comparativo dell’eco-fisiologia degli anfibi piemontesi nell’ambito delle attività della Sezione di Zoologia del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino con particolare riferimento all’aggiornamento dell’atlante erpetologico.

- Sono espressamente escluse dalla presente autorizzazione le specie di cui all’art. 1 Legge 07.02.1992 n. 150, così come modificata ed integrata dal D.L. 12.01.1993 n. 2, convertito dalla Legge 13.03.1993 n. 59.

La presente autorizzazione è valida esclusivamente per il territorio regionale non soggetto ad ulteriori e più restrittive norme di tutela; nell’eventualità di raccolta in aree protette, questa deve uniformarsi alle disposizioni localmente vigenti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al TAR Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Carlo Bonzanino