Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 30 del 26 / 07 / 2007

Codice 32.1
D.D. 23 luglio 2007, n. 196

L.R. 10/2003 “Esercizio del diritto alla libera scelta educativa” Anno scolastico 2006/2007 - Approvazione elenco delle domande che necessitano di un supplemento di istruttoria.

Vista la legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 “Esercizio del diritto alla libera scelta educativa” ed il relativo Regolamento di attuazione n. 7/R del 17 ottobre 2005;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 23-4167 del 30 ottobre 2006, con la quale è stato dato mandato al Direttore della Direzione Regionale Cultura ed Istruzione di emanare il Bando contenente “Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa - Anno scolastico 2006/2007" in attuazione dell’art. 7 del citato regolamento;

Visto il bando ‘Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa - anno scolastico 2006/2007 “ approvato con determinazione n. 248 del 3 novembre 2006;

Considerato che sono pervenute complessivamente n. 14.607 domande con allegate 17.123 schede di attestazione per ogni figlio/studente per cui è stato richiesto il contributo regionale;

Rilevato che sono in corso da parte della Procura della Repubblica i procedimenti conseguenti ai controlli sulle autocertificazioni, attuati ai sensi dei bandi relativi agli anni scolastici 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, che prevedono, in caso di dichiarazioni mendaci, la decadenza del beneficio per l’anno di riferimento e per quelli successivi;

Considerato che per n. 69 richiedenti il contributo per l’anno scolastico 2006/2007 è necessario sospendere le relative domande in attesa della definizione dei provvedimenti sulle domande presentate dagli stessi richiedenti per gli anni precedenti;

Rilevato che n. 843 domande, pur essendo ricevibili, sono risultate incomplete per carenze formali nella loro compilazione;

Considerati i principi di buon andamento e proporzionalità, sanciti dall’art. 97 della Cost., così come recentemente interpretati dalla copiosa giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, i quali impongono all’Amministrazione Pubblica di agire nel modo più adeguato possibile nel perseguimento dell’interesse della collettività;

Considerato che l’accoglimento delle istanze incomplete per le dette carenze nella compilazione e/o nelle allegazioni documentali non comporta alcun pregiudizio ai beneficiari già individuati nella graduatoria approvata con la determinazione dirigenziale n. 192 del 17 luglio 2007 attesa la disponibilità finanziaria;

Ritenuto di consentire ai richiedenti inseriti nell’allegato elenco, l’integrazione della documentazione mancante per le carenze formali sottoriportate , da trasmettere a questa Amministrazione entro il termine perentorio del 28 settembre 2007:

- firma del richiedente

- indicazione relativa al reddito imponibile dei componenti del nucleo famigliare

- composizione nucleo famigliare

- allegato di attestazione delle spese sostenute

- indicazione delle spese ammissibili

- timbro e firma della scuola frequentata

- fotocopia di un documento d’identità del richiedente

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (e s.m.i.) (artt. 4 “indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità” e 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”);

visto l’art. 23 della l.r. n. 51/1997 “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale”;

visti l’art. 6 della legge 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

vista la l.r. n. 10/2003 “Esercizio del diritto alla libera scelta educativa”;

determina

- di sospendere, per le motivazioni in premessa indicate, l’assegnazione del contributo a n. 69 richiedenti per i quali sono in corso da parte della Procura della Repubblica i procedimenti conseguenti ai controlli sulle autocertificazioni degli anni precedenti, in attesa dell’esito dei relativi provvedimenti ;

- di autorizzare, per le motivazioni in premessa indicate, ai richiedenti inseriti nell’allegato elenco - che fa parte integrante della presente determinazione - e che, nei termini previsti dal bando, hanno inoltrato domande nelle quali sono state riscontrate carenze di compilazione e/o di allegazione documentale, l’integrazione della documentazione mancante per le carenze formali sottoriportate:

- mancanza della firma del richiedente

- mancanza dell’indicazione relativa al reddito imponibile dei componenti del nucleo famigliare

- composizione nucleo famigliare da verificare

- mancanza dell’allegato di attestazione delle spese sostenute

- mancanza dell’indicazione delle spese ammissibili

- mancanza del timbro e della firma della scuola frequentata

- mancanza della fotocopia di un documento d’identità del richiedente

E’ assegnato termine fino 28 settembre 2007 per l’integrazione delle domande stesse.

Tale termine è da considerarsi perentorio.

Le domande che dopo tale data risulteranno ancora mancanti di uno degli elementi sopra riportati saranno dichiarate inammissibili.

Ricevute le integrazioni richieste gli Uffici regionali procederanno alla verifica della sussistenza, in capo ai richiedenti, dei requisiti previsti dalla legge, dal regolamento e dal bando per l’ottenimento del contributo per l’anno scolastico 2006/07.

Avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Rita Marchiori

Allegato