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Bollettino Ufficiale n. 30 del 26 / 07 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 286 del 25/05/2007-Concessione di piccola derivazione d’acqua dal lago Maggiore, in Comnune di Verbania, ad uso domestico-Sigg. Medini M.Grazia Marianoe Massimo

Il Dirigente

(omissis)

determina

1. Di assentire ai sigg. Medini Maria Grazia (omissis), Medini Mariano (omissis) e Medini Massimo (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, la concessione di piccola derivazione d’acqua dal Lago Maggiore, in Comune di Verbania, ad uso domestico (innaffiamento di orti e giardini), per una portata massima di prelievo di l/s 3,00 ed una portata media di prelievo di l/s 1,00 pari ad un volume annuo di prelievo di m3 23.760,00, da esercitarsi nel periodo 01/03 - 30/11 di ogni anno.

2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 113 del 15/05/2007) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.

3. Di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 27/10/2006, giorno successivo alla scadenza della licenza di attingimento autorizzata con D.D. n. 615 del 15/09/2005 e di subordinare la stessa all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell’allegato disciplinare (omissis).

Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 113 del 15/05/2007 (omissis)

Art. 6 Riserve e garanzie da osservarsi -

I titolari della derivazione terranno sollevata ed indenne l’autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico dei concessionari tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Lago in dipendenza della concessa derivazione. I concessionari sono tenuti all’esecuzione a loro spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. I concessionari assumono tutte le spese dipendenti dalla concessione (omissis).

Verbania, 18 luglio 2007

Il Dirigente
Proverbio Mauro