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Bollettino Ufficiale n. 30 del 26 / 07 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Determinazione dirigenziale n. 230 del 22 maggio 2007. Esito di procedura via del progetto per la realizzazione di un impianto per il deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi (in variante) da ubicare in Frazione Molini 70 nel comune di Trinità (CN)

(omissis)

Preso atto dei pareri e delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi del 07.11.2006 e del 27.03.2007.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. Di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.

2. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di un impianto per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (in variante), da ubicare in Fraz. Molini n. 70 nel Comune di Trinità, presentato da parte della Ditta S.A.C.E.D. s.r.l. con sede in Cuneo, Via Castelletto Stura 132, in quanto la realizzazione e l’esercizio delle opere in progetto, limitatamente a quelle afferenti alle sole operazioni di deposito preliminare dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, ridurrebbe in modo significativo gli impatti ambientali che appaiono più rilevanti.

Nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate, gli interventi in progetto, limitati come appena sopra esposto, paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull’area di intervento e non ne pregiudicano in modo significativo né permanente l’integrità, dato atto che il sito è già attualmente destinato all’esercizio di operazioni di gestione rifiuti;.

3. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. Devono essere realizzati almeno n. 3 piezometri di controllo per le acque sotterranee della falda idrica superficiale, di cui uno a monte e due a valle rispetto alla direzione della falda.

b. In ingresso all’impianto non devono essere superate le 10 t/giorno di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento (D15).

c. Sebbene le emissioni sonore non parrebbero costituire criticità, previamente al rilascio dell’autorizzazione ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il proponente deve integrare la relazione di impatto acustico con le seguenti informazioni:

- maggiori dettagli descrittivi e migliore identificazione grafica dei ricettori presenti nell’area di studio, con indicazione delle loro caratteristiche utili sotto il profilo acustico quali, ad esempio, la destinazione d’uso e la distanza dallo stabilimento SACED, valutando anche l’opportunità di considerare ulteriori ricettori individuabili a Sud Est dell’area di ampliamento (Cascina Berlandan, Cascina Bianca, ecc.);

- sorgenti sonore già presenti nell’area in studio;

- relativamente alle misure dei livelli sonori ante-operam, considerato che le fotografie dei ricettori non riportano la posizione del fonometro, si richiede di fornire maggiori dettagli relativamente all’esatta ubicazione, rispetto ai ricettori ed alle strade, delle postazioni di misura;

- analisi dell’impatto acustico generato nella fase di realizzazione delle opere ed indicazione degli accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti;

- deve essere verificata la compatibilità tra i valori di Leq riportati nella tabella IV del paragrafo 9.3 della relazione ed i grafici degli andamenti temporali delle misure, riportati in allegato 2.

- deve essere aggiornata la valutazione previsionale alla configurazione definitiva dell’impianto. Tale studio dovrà considerare la totalità delle sorgenti sonore che si insedieranno nel sito all’entrata in funzione dell’impianto, con particolare riferimento alle operazioni di movimentazione e scarico dei rifiuti, al traffico veicolare indotto ed all’eventuale impianto di trattamento delle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto richiesto al punto n. 4 della DGR 2 febbraio 2004, n. 9-11616.

4. Di dare atto dei pareri e delle autorizzazioni espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 07.11.2006 e del 27.03.2007, conservati agli atti dell’Ente.

5. Di dare atto, in particolare, del parere igienico sanitario espresso dal rappresentante dell’ASL 17, favorevole alla realizzazione dell’intervento limitatamente alla fase di stoccaggio dei rifiuti, con esclusione delle fasi di accorpamento, miscelazione e triturazione, con la seguente prescrizione:

-le emissioni generate dal trattamento rifiuti, negli ambienti chiusi di lavoro (odori, vapori, polveri ecc...) dovranno esser aspirate e sottoposte ad idoneo trattamento prima di essere immesse nell’ambiente esterno.

6. Di rinviare, nei limiti di cui al precedente punto 1., il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., a successiva separata deliberazione della Giunta provinciale, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, subordinatamente alla presentazione al Settore provinciale Tutela Ambiente, in 4 copie, di:

a. ulteriore documentazione relativa ai sistemi di aspirazione-convogliamento-abbattimento delle emissioni diffuse di polveri, sostanze organiche od odori;

b. aggiornamento di planimetrie e di tabelle (quantitativi di rifiuti in ingresso ed in stoccaggio, tempi di permanenza, ecc);

c. comunicazione dei tempi e delle modalità per la dismissione dell’analoga attività esercita presso l’impianto di Peveragno, prorogata sino al 30.09.2007 con Determinazione provinciale n. 931 del 25.9.2006;

7. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto, in particolare l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura.

8. Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui ai punti 3., 4. e 5, sono rilasciate:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo, come integrato nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al predetto punto 3., di quella esplicitata al precedente punto 5., nonché di quelle formulate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

9. Di stabilire che eventuali modifiche al progetto definitivo, come integrato nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA, pena l’inefficacia del presente provvedimento.

10. Di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all’ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e di stabilire di conseguenza, a tal fine, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via M. D’Azeglio 4, Cuneo.

11. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell’inizio dei lavori, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i. , per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

12. Di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

13. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

14. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D.Lgs. 267/2000.

15. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l..r. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.