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Bollettino Ufficiale n. 30 del 26 / 07 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Saluzzo (Cuneo)

Modifiche ed integrazioni al regolamento edilizio approvato con delibera del Consiglio comunale n. 124 del 22.12.2005 - parte relativa ai dehors - Avviso di avvenuta rettifica

Il Dirigente Tecnico

vista la delibera del Consiglio comunale n. 49 del 22.05.2007 relativa alle modifiche ed integrazioni al regolamento edilizio riportate in oggetto;

rende noto

che con detta delibera, di seguito riportata in estratto, pubblicata all’albo pretorio presso la sede comunale in via Macallè n. 9 ed ivi depositata per quindici giorni consecutivi, dal 30 magio 2007 a tutto il 14 giugno 2007, divenuta esecutiva il 26 giugno 2007, più altri 15 giorni consecutivi, dal 29 giugno 2007 a tutto il 14 luglio 2007 durante i quali chiunque poteva prenderne visione tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, è stato modificato ed integrato il Regolamento Edilizio - parte relativa ai dehors.

Estratto della delibera

(omissis)

- Inserimento nell’art. 38 comma 2^ tra le parole “porzione di spazio” e “aperto” della parola: parzialmente

- Inserimento nell’art. 38 tra il comma 2 ed il comma 3 del seguente nuovo comma denominato “2 bis”

2 bis - In ogni caso non possono essere considerati dehors:

a) le strutture non aventi le caratteristiche di precarietà dal punto di vista strutturale (componenti ancorati con necessità di opere di escavazione) e/o dal punto di vista temporale (presenza richiesta per periodo superiore a quello consentito all’articolo 35 Regolamento Polizia Urbana);

b) le strutture completamente chiuse anche se richieste per un tempo limitato;

c) la collocazione di un massimo di due tavolini a ridosso del pubblico esercizio di somministrazione, senza alcuna ulteriore delimitazione spaziale, fermo restando che lo spazio antistante a detti tavolini e relative sedie, utile per il libero transito dei pedoni, risulti comunque superiore a m. 2,00.

- Suddivisione del primo periodo del comma 3 dell’art. 38 in due periodi inserendo un punto dopo la parola “disciplina urbanistica”

- Stralcio dal secondo periodo del 3^ comma delle parole: costituiti esclusivamente da tavoli, ombrelloni e sedute

- Inserimento nell’art. 38, dopo il comma 5 lettera c) e prima del comma 6, del seguente nuovo comma denominato: 5 bis

5 bis - Per le strutture di cui ai precedenti punti 4 e 5 è ammessa la chiusura parziale su tutti i lati mantenendo una apertura priva di porte sul lato più lungo, pari ad un minimo del 50% della lunghezza del lato stesso con elementi di altezza totale pari a un massimo di m. 1,60; tra il punto superiore della tamponatura ed il filo inferiore della copertura del dehor dovrà essere mantenuta una luce libera non chiusa in alcun modo pari ad un minimo di 50 cm. di altezza;

- Inserimento dopo l’art. 38 del seguente nuovo articolo denominato: art. 38 bis

Art. 38/bis - Autorizzazione all’installazione ed all’utilizzo di dehor.

1. Tutti i dehors da installarsi su suolo pubblico o privato sono assoggettati alla disciplina di cui all’art. 38 del vigente regolamento edilizio.

2. I dehors costituiscono oggetto di specifico titolo abilitativo.

A tal fine il titolare del pubblico esercizio di somministrazione dovrà presentare al Comune di Saluzzo formale istanza di Titolo Unico in bollo, corredata dei necessari endoprocedimenti.

3. Per quanto riguarda l’endoprocedimento edilizio è necessaria la seguente documentazione:

a) progetto, a firma di tecnico abilitato alla professione, nel quale, dovranno essere opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell’area interessata, nonché indicata la disciplina di sosta o divieto dell’area su cui il dehors viene ad interferire, ovvero la eventuale presenza di fermate, anche limitrofe, del mezzo pubblico, e/o di attraversamenti pedonali;

b) relazione tecnica integrata dai conteggi dimostrativi della superficie occupata con specifiche relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli - sedie - pedane - coperture - delimitazioni - elementi per il riscaldamento e di illuminazione - fioriere - cestini - ecc.);

c) fotografia a colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo dove è richiesta l’installazione del dehors;

d) atto di consenso del proprietario o del condominio quando il dehors comporti l’ancoraggio di elementi o strutture a pareti condominiali o non di proprietà;

e) atto di consenso del titolare di altro esercizio adiacente se è richiesto il posizionamento del dehors davanti ad una vetrina di terzo soggetto destinata all’esposizione di merci, fatto salvo il caso in cui vi sia la presenza di una strada destinata al pubblico transito pedonale e veicolare;

f) autocertificazione o copia dell’autorizzazione per l’esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell’attività.

4. La mancanza di anche solo uno dei documenti succitati costituisce motivo di diniego all’esercizio, sino ad avvenuta regolarizzazione.

5. Per quanto concerne il procedimento, si applicano le disposizioni del DPR 447/1998 e ss.mm.ii.

- Inserimento dopo l’art. 38 bis di nuovo articolo denominato: art. 38 ter

Art. 38 ter - Successive richieste di installazione ed utilizzo.

1. Allorquando la struttura da installarsi, nel suo complesso, non subisca mutamenti di forma, di dimensione e di collocazione spaziale, rispetto all’autorizzazione rilasciata, l’esercente del pubblico esercizio di somministrazione ha titolo per ottenere l’anno successivo, per dieci anni solari consecutivi, un nuovo permesso, afferente il proprio dehors, secondo la procedura semplificata che segue.

2. L’interessato dovrà presentare al Comune formale istanza di autorizzazione, in bollo corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione formale attestante che la struttura da installarsi non subirà alcuna modificazione rispetto a quella autorizzata precedentemente;

b) attestazioni, ove dovute, relative ai pagamenti effettuati nel corso dell’anno precedente di: canone di occupazione suolo pubblico, tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e tariffa di occupazione parcheggi;

c) atto di consenso aggiornato (punto 3 lettere d,e del precedente articolo) solo nell’ipotesi di variazione della tipologia del dehor.

3. La mancanza di anche solo uno dei documenti succitati, costituisce improcedibilità dell’istanza sino ad avvenuta regolarizzazione.

4. Per interesse pubblico incompatibile con la presenza del dehors il Comune può non concedere il rinnovo o richiedere modifiche nell’installazione rispetto a quanto già autorizzato.

- Inserimento dopo l’art. 38 ter del seguente nuovo articolo denominato: art 38 quater

Art. 38 quater - Messa in esercizio del dehors

Al momento dell’installazione e della messa in esercizio del dehors di cui ai precedenti articoli, il titolare dovrà produrre:

all’Ufficio di Polizia Municipale comunicazione della data di installazione;

all’Ufficio SUAP i seguenti documenti:

a) copia della comunicazione della data di installazione;

b) dichiarazione di conformità al progetto depositato a firma di tecnico abilitato;

c) dichiarazione di rispetto, in fase esecutiva, della normativa sulle barriere architettoniche a firma di tecnico abilitato;

d) dichiarazione di conformità ai sensi L. 46/90 degli impianti elettrici corredata da progetto se l’impianto supera i limiti dimensionali di cui all’art. 4 D.P.R. 447/91.

Nel caso di successive installazioni alla prima, la documentazione di cui alle lettere b, c potrà essere sostituita da dichiarazione del titolare attestante la perfetta corrispondenza alla soluzione già precedentemente autorizzata e messa in opera.

Saluzzo, 14 luglio 2007.

Per Il Dirigente Tecnico
Adriano Rossi