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Bollettino Ufficiale n. 30 del 26 / 07 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Murello (Cuneo)

D.C.C. n. 3 del 26.01.2006 “Regolamento edilizio comunale - Modifiche ed integrazioni - Artt. 2 e 4"

Il Consiglio Comunale

delibera

1) Di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 10, L.R. n. 19/1999 ed in relazione al Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C. n. 20/2005, le modifiche ed integrazioni all’art. 2 ed all’art. 4, come disposto al punto 2 e successivi.

2) L’art. 2 del Regolamento Edilizio vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta dal Responsabile dell’Area Tecnica che la presiede e da n. 7 componenti designati dall’Organo comunale competente, di cui:

- n. 1 Tecnico comunale dipendente o incaricato (senza diritto di voto),

- n. 4 esperti in materia edilizia/urbanistica,

- n. 1 Tecnico laureato con particolare competenza ed esperienza nel settore dei beni culturali ambientali e paesistici a norma dell’art. 14 della L.R. n. 20/89;

- n. 1 Tecnico laureato o diplomato con esperienza nel settore urbanistico edilizio, nel campo della prevenzione incendi e della gestione del suolo.

3. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì far parte della Commissione il Sindaco, i membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

4. La Commissione resta in carico fino al rinnovo dell’Organo comunale che l’ha designata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dell’Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

5. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente. Le dimissioni hanno effetto immediato.

6. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 3.

b) per assenza ingiustificata a due sedute consecutive.

7. La decadenza è dichiarata dall’Organo comunale che ha provveduto alla designazione.

8. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro 45 giorni dalla data di avvenuta presentazione delle dimissioni.

3) L’art. 4 del Regolamento Edilizio vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

Art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia

1. La Commissione, su convocazione del Presidente si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario in ragione della pratiche edilizie da esaminare; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

2. Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Tecnico comunale dipendente / incaricato, senza diritto di voto.

3. Ai lavori della Commissione, ha facoltà di assistere il Sindaco pro-tempore.

4) Di dare atto che a seguito delle suindicate modifiche ed integrazioni, permane la conformità del Regolamento Edilizio Comunale al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691.

5) omissis

6) omissis

7) omissis

8) omissis