Bollettino Ufficiale n. 30 del 26 / 07 / 2007
ANNUNCI LEGALI
Comune di Murello (Cuneo)
D.C.C. n. 3 del 26.01.2006 Regolamento edilizio comunale - Modifiche ed integrazioni - Artt. 2 e 4"
Il Consiglio Comunale
delibera
1) Di approvare, ai sensi dellart. 3, comma 10, L.R. n. 19/1999 ed in relazione al Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C. n. 20/2005, le modifiche ed integrazioni allart. 2 ed allart. 4, come disposto al punto 2 e successivi.
2) Lart. 2 del Regolamento Edilizio vigente è stralciato e sostituito dal seguente:
Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia
1. La Commissione Edilizia è lorgano tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è composta dal Responsabile dellArea Tecnica che la presiede e da n. 7 componenti designati dallOrgano comunale competente, di cui:
- n. 1 Tecnico comunale dipendente o incaricato (senza diritto di voto),
- n. 4 esperti in materia edilizia/urbanistica,
- n. 1 Tecnico laureato con particolare competenza ed esperienza nel settore dei beni culturali ambientali e paesistici a norma dellart. 14 della L.R. n. 20/89;
- n. 1 Tecnico laureato o diplomato con esperienza nel settore urbanistico edilizio, nel campo della prevenzione incendi e della gestione del suolo.
3. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, ladottante e ladottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì far parte della Commissione il Sindaco, i membri della Giunta e del Consiglio Comunale.
4. La Commissione resta in carico fino al rinnovo dellOrgano comunale che lha designata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dellOrgano predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
5. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente. Le dimissioni hanno effetto immediato.
6. I componenti della Commissione decadono:
a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 3.
b) per assenza ingiustificata a due sedute consecutive.
7. La decadenza è dichiarata dallOrgano comunale che ha provveduto alla designazione.
8. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro 45 giorni dalla data di avvenuta presentazione delle dimissioni.
3) Lart. 4 del Regolamento Edilizio vigente è stralciato e sostituito dal seguente:
Art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia
1. La Commissione, su convocazione del Presidente si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario in ragione della pratiche edilizie da esaminare; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
2. Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Tecnico comunale dipendente / incaricato, senza diritto di voto.
3. Ai lavori della Commissione, ha facoltà di assistere il Sindaco pro-tempore.
4) Di dare atto che a seguito delle suindicate modifiche ed integrazioni, permane la conformità del Regolamento Edilizio Comunale al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691.
5) omissis
6) omissis
7) omissis
8) omissis