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Bollettino Ufficiale n. 30 del 26 / 07 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Montaldo Bormida (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11.06.2007 - Modifica al regolamento edilizio comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di modificare l’articolo 31 del regolamento edilizio nel testo seguente:

Art. 31 Requisiti delle costruzioni

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all’interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d’arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.

2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:

a) resistenza meccanica e stabilità;

b) sicurezza in caso di incendio;

c) tutela dell’igiene, della salute e dell’ambiente;

d) sicurezza nell’impiego;

e) protezione contro il rumore;

f) risparmio energetico e ritenzione del calore;

g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature;

h) fotovoltaico.

Note

- Il riferimento normativo di cui alla lettera h è la Legge 27-12-2006 n. 296 comma 350 “finanziaria 2007”

All’appendice dell’art. 31 sono riportati gli aggiornamenti legislativi le prescrizioni e le specifiche tecniche è stato, inoltre, aggiunto il 4. “Adempimenti in ottemperanza alle normative di contenimento dei consumi energetici, tutela dell’aria, fotovoltaico, rumore” per quanto concerne le innovazioni in materia di risparmio energetico, tutela della salute dell’ambiente e in materia di fotovoltaico e protezione contro il rumore.

3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all’Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell’ufficio pubblico competente.

4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l’ufficio suddetto.

2) Di modificare la modulistica come indicato in premessa dando atto che la stessa ed eventuali altre modifiche alla stessa, diverranno esecutive nei termini di pubblicazione indicati dall’articolo 134 del D. Lgs. 267/2000, senza obbligo di ripubblicazione sul B.U.R.;

3) Di dare atto che le modifiche apportate al regolamento edilizio sono rappresentate con scrittura in grassetto sottolineato;

4) Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte per quanto di competenza.

5) Di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, sul B.U.R.;

Il Consiglio comunale, con successiva, separata ed unanime votazione delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.