Bollettino Ufficiale n. 30 del 26 / 07 / 2007
ANNUNCI LEGALI
Comune di Biella
Accordo di programma ai sensi dellart. 34 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 per il finanziamento del progetto di estensione della raccolta differenziata domiciliare del rifiuto organico, residuo e degli imballaggi in plastica nel Comune di Biella tra il Comune di Biella e la Provincia di Biella
Premesso che:
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 21 febbraio 2001 lAmministrazione Comunale di Biella approvava il progetto relativo al Sistema integrato di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati nel Comune di Biella;
- Tale progetto ha previsto:
- Lattivazione di circuiti di raccolta domiciliare della carta, (già allepoca sperimentalmente attuata in alcuni quartieri cittadini), della frazione verde e di imballaggi in vetro ed alluminio/banda stagnata presso utenze selezionate;
- Lattivazione di circuiti di raccolta domiciliare del rifiuto organico ed indifferenziato con assegnazione di contenitori alle famiglie ovvero mediante cassonetti posti a bordo strada con accesso limitato alle utenze dellimmobile di pertinenza;
- Il proseguimento dei consolidati circuiti di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro e alluminio/banda stagnata di provenienza domestica mediante contenitori stradali;
- Il proseguimento della raccolta degli imballaggi in plastica con contenitori stradali. Successivamente tale raccolta è stata progressivamente sostituita nei quartieri di Chiavazza, Barazzetto Vandorno, Cossila S. Grato, Cossila S. Giovanni, Oremo, Favaro, Pavignano e Vaglio.
- Il progetto veniva attuato con gradualità, consentendo di raggiungere, negli anni successivi, percentuali superiori al 35% di raccolta differenziata, obiettivo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge;
- Pertanto la raccolta differenziata domiciliare della frazione organica e della frazione residua, per complessivi 27.500 abitanti, interessa attualmente tutto il territorio di Biella ad eccezione dei quartieri di Centro, Riva e San Paolo;
Considerato che:
- In attuazione della Legge Regionale 14 dicembre 2002 n. 24 e della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, il preesistente Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese con Deliberazioni assembleari n. 10 e 11 del 24 settembre 2003, si è trasformato per scissione, nel Consorzio obbligatorio di bacino CO.S.R.A.B e nella Società di capitali a totale partecipazione pubblica S.E.A.B. -Società ecologica Area Biellese;
- Per quanto sopra, CO.S.R.A.B assolve le funzioni di governo e coordinamento del complesso dei servizi di igiene ambientale, S.E.A.B. svolge le funzioni di gestione operativa di tali servizi.
- Ravvisata lopportunità che il sistema di raccolta domiciliare sia esteso a tutto il territorio della Città di Biella, sia per ragioni di ottimizzazione dei circuiti di raccolta sia per ragioni connesse alla necessità di incrementare i quantitativi di materiali da avviare alle operazioni di recupero;
- La Provincia di Biella, nellambito degli obiettivi di recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo, ed in coerenza con il proprio programma provinciale di gestione dei rifiuti, aderisce agli intenti sopra delineati;
- S.E.A.B., in qualità di gestore del servizio di igiene ambientale ha proposto allAmministrazione comunale di Biella ed al Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese il Piano Industriale di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Biella con lobiettivo di una riorganizzazione dei servizi tesa ad estendere a tutto il territorio comunale la raccolta domiciliare della frazione organica e residua dei rifiuti urbani, nonchè degli imballaggi in plastica presso le utenze domestiche;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 338 del 12.07.2006 è stato approvato il Piano Industriale di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Biella;
- Il Comune di Biella e la Provincia di Biella, rilevato il pubblico interesse rivestito dallattuazione del Piano, ritengono di utilizzare lo strumento dellaccordo di programma, ai sensi dellart. 34 -4° comma del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
Tutto ciò premesso,
tra
Il Comune di Biella, legalmente rappresentato dal Sindaco, Dott. Vittorio Barazzotto, domiciliato per la carica in Biella, Via Battistero 4, a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 034 del 23 gennaio 2007;
La Provincia di Biella, legalmente rappresentata dal Presidente, Dott. Sergio Scaramal, domiciliato per la carica in Biella, Via Quintino Sella 12, a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 102 del 27 aprile 2007;
Si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1
Premesse
1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente accordo.
Articolo 2
Obiettivi e Finalità
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma, i soggetti sottoscrittori perseguono lobiettivo di attuare i seguenti interventi facenti parte del Piano industriale di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Biella:
a. Estensione ai quartieri di Centro, Riva e San Paolo della raccolta domiciliare della frazione organica e residua dei rifiuti urbani.
b. Estensione a tutto il territorio comunale della raccolta della plastica presso le utenze domestiche ed ai produttori di plastica accettata dai consorzi di filiera.
c. Rimappatura e riorganizzazione del servizio di raccolta multimateriale degli imballaggi in vetro e alluminio/banda stagnata presso utenze selezionate.
d. Rimappatura e riorganizzazione dei servizi di spazzamento manuale e meccanizzato;
2. Gli interventi hanno le seguenti finalità principali:
Incrementare le quantità di rifiuti oggetto di riciclo e recupero, con lobiettivo di raggiungere la percentuale minima di raccolta differenziata pari al 45% entro il 31 dicembre 2008 così come previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
Raggiungere, nellambito del circuito di raccolta degli imballaggi in plastica, un elevato livello di qualità e di conformità dei materiali raccolti.
Ridefinire i servizi di raccolta multimateriale degli imballaggi in vetro e alluminio/banda stagnata nonché i servizi di spazzamento manuale e meccanizzato al fine di migliorare il rapporto costi/benefici e di raggiungere una ottimizzazione nella gestione complessiva del servizio di igiene ambientale.
Articolo 3
Azioni previste
1. Le parti firmatarie del presente Accordo concordano sulla necessità delle azioni di cui al precedente articolo 2 e si impegnano ad attuarle secondo i metodi e con i tempi precisati negli articoli successivi.
2. Si impegnano altresì a compiere tutto quanto risulti necessario e utile per la realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo.
Articolo 4
Oneri, copertura finanziaria e tempi
1. I costi relativi allacquisto delle attrezzature e dei materiali di consumo per lestensione, a tutto il territorio del comune di Biella, del servizio di raccolta domiciliare della frazione organica del rifiuto, della frazione residua e degli imballaggi in plastica sono di seguito riportati.
Servizio Attrezzature Materiali di consumo (costo annuo)
Estensione della
raccolta domiciliare della
frazione residua dei rifiuti su tutto
il territorio
comunale euro 240.000,00 0
Estensione della raccolta domiciliare della
frazione
organica dei rifiuti su tutto il
territorio comunale Euro 60.000,00 Euro
64.000,00 annuo
Estensione della raccolta domiciliare
della plastica su
tutto il territorio comunale 0 euro 24.000,00 annuo
2. Eventuali economie derivanti dai ribassi dasta dovranno essere utilizzate per ulteriori attività nellambito del Comune di Biella ed inerenti il perseguimento delle finalità di cui allarticolo 2 del presente Accordo.
3. Il cronoprogramma degli interventi è il seguente:
3.1 Attuazione della raccolta domiciliare della frazione organica e residua dei rifiuti:
Nel Quartiere di Riva: entro il mese di maggio 2007;
Nel Quartiere di San Paolo: entro il mese di giugno 2007;
Nel Quartiere Centro: entro il mese di luglio 2007.
3.2 Raccolta domiciliare della plastica su tutto il territorio comunale: entro il mese di giugno 2007.
4. Per ogni anno gli oneri finanziari sono così determinati:
Tabella A: acquisto delle attrezzature
Servizio 2007 2008 2009
Estensione della raccolta domiciliare della frazione
residua dei rifiuti su tutto il territorio comunale di Biella - euro 80.000,00 euro
80.0000,00 euro 80.000,00
Estensione della raccolta domiciliare della frazione
organica dei rifiuti su tutto il territorio comunale di Biella euro 20.000,00 euro
20.000,00 euro 20.000,00
Totale annuo - euro 100.000,00 euro 100.000,00 euro
100.000,00
Tabella B: fornitura materiali di consumo
Servizio 2007 2008 2009
Estensione della raccolta domiciliare della frazione
organico dei rifiuti su tutto il territorio comunale di Biella euro 64.000,00 euro
64.000,00 euro 64.000,00
Estensione della raccolta domiciliare della plastica
- euro 24.000,00 euro 24.000,00 euro 24.000,00
Totale annuo euro 88.000,00 euro
88.000,00 euro 88.000,00
Articolo 5
Obblighi delle parti
1. Per lattuazione del presente Accordo le parti si impegnano come segue:
a) La Provincia di Biella si impegna ad erogare le somme effettivamente spese fino alla concorrenza massima delle somme di cui alla tabella A dellarticolo 4, sulla base del rendiconto fornito ai sensi dellart. 8 del presente atto al Comune di Biella, nei tempi e con le modalità previste dalle Determinazioni Dirigenziali di impegno di spesa;
b) Il Comune di Biella si impegna a rendere disponibili i fondi indicati alla tabella B dellart. 4 alla Società di gestione del servizio di igiene ambientale con modalità da stabilirsi di comune accordo tra Comune e Società di gestione anche attraverso rimodulazioni della tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.
Il Comune di Biella, inoltre, tramite il personale dei competenti Uffici, fornirà supporto nella fase di promozione e di pubblicizzazione dei nuovi servizi nonché assistenza, controllo e monitoraggio sui conferimenti delle utenze e sulla regolarità del servizio.
Articolo 6
Soggetto attuatore
1. Il soggetto attuatore del presente Accordo di Programma è individuato nel Comune di Biella.
Articolo 7
Tempi e attuazione dellaccordo
1. Il presente Accordo di Programma ha validità fino al 31 dicembre 2009 e verrà approvato con atto del Sindaco di Biella.
2. LAccordo stesso potrà essere modificato ed integrato, nei tempi di durata dellAccordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari: tali successive integrazioni e modifiche sono approvate dal Collegio di Vigilanza, qualora non rivestano carattere sostanziale e non comportino maggiori impegni finanziari per i sottoscrittori dellAccordo. Negli altri casi saranno oggetto di vere e proprie integrazioni dellAccordo e saranno concordemente approvate e sottoscritte dai firmatari dellAccordo stesso.
Articolo 8
Rendiconto finanziario e monitoraggio delle attività
1. Il rendiconto finanziario ed il monitoraggio dellattività ha periodicità annuale con decorrenza dalla stipula dellAccordo, sulla base di relazioni illustrative dello stato degli interventi e dei risultati raggiunti, elaborate e trasmesse da parte del Comune di Biella alla Provincia di Biella ed al CO.S.R.A.B.
Articolo 9
Vigilanza sullattuazione dellaccordo
1. La vigilanza sullattuazione del presente Accordo è affidata ad un Collegio costituito da un rappresentante del Comune di Biella, che svolge le funzioni di Presidente, da un rappresentante del Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese e da un rappresentante della Provincia di Biella.
2. Il rappresentante del Comune di Biella provvederà a convocare il Collegio di Vigilanza periodicamente o, comunque, ogni volta che si rendesse necessario, ovvero su espressa istanza da parte del Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese o della Provincia di Biella.
3. Le funzioni del Collegio di Vigilanza sono esercitate ai sensi dellart. 34 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e concordemente come stabilito dai soggetti firmatari del presente Accordo consistono nel vigilare sulla corretta applicazione e sul buon andamento dellesecuzione dellaccordo medesimo; il Collegio può altresì disporre, ove lo ritenga opportuno, lacquisizione di documenti ed informazioni, nonché sopralluoghi ed accertamenti, presso i soggetti stipulanti laccordo, al fine di verificare le condizioni per lesercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge, in caso dinerzia o di ritardo da parte dei soggetti attuatori o dei soggetti firmatari del presente Accordo di Programma.
Articolo 10
Controversie e poteri sostitutivi
1. Le eventuali controversie tra le parti in ordine allinterpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo di Programma non sospendono lesecuzione dellAccordo stesso e sono preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza di cui allarticolo 9 del presente Accordo.
2. In caso di mancato accordo, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale composto da una sezione di arbitri, dei quali uno con funzioni di Presidente, designati dalle parti in causa, cui spetta il compito di giudicare con equità sulla questione posta loro in esame.
Articolo 11
Vincolatività dellAccordo
1. I soggetti che hanno stipulato lAccordo hanno lobbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino lAccordo e/o che siano in contrasto con esso.
2. Tutti i partecipanti sono inoltre tenuti a compiere gli atti applicativi ed attuativi dellAccordo stesso, stante lefficacia contrattuale del medesimo.
Articolo 12
Approvazione e Pubblicazione
1 Il presente Accordo è approvato a norma dellart. 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle Leggi sullOrdinamento degli Enti Locali mediante Decreto del Sindaco del Comune di Biella, il quale curerà la pubblicazione dellAccordo sul B.U.R.
Articolo 13
Spese
1. Le spese necessarie al perfezionamento del presente atto sono a carico del Comune di Biella.
Per il Comune di Biella, il Sindaco Dott. Vittorio Barazzotto
Per la Provincia di Biella, il Presidente Dott. Sergio Scaramal
Biella, 20 giugno 2007