Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 30 del 26 / 07 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Biella

Accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 per il finanziamento del progetto di estensione della raccolta differenziata domiciliare del rifiuto organico, residuo e degli imballaggi in plastica nel Comune di Biella tra il Comune di Biella e la Provincia di Biella

Premesso che:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 21 febbraio 2001 l’Amministrazione Comunale di Biella approvava il progetto relativo al “Sistema integrato di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati nel Comune di Biella”;

- Tale progetto ha previsto:

- L’attivazione di circuiti di raccolta domiciliare della carta, (già all’epoca sperimentalmente attuata in alcuni quartieri cittadini), della frazione verde e di imballaggi in vetro ed alluminio/banda stagnata presso utenze selezionate;

- L’attivazione di circuiti di raccolta domiciliare del rifiuto organico ed indifferenziato con assegnazione di contenitori alle famiglie ovvero mediante cassonetti posti a bordo strada con accesso limitato alle utenze dell’immobile di pertinenza;

- Il proseguimento dei consolidati circuiti di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro e alluminio/banda stagnata di provenienza domestica mediante contenitori stradali;

- Il proseguimento della raccolta degli imballaggi in plastica con contenitori stradali. Successivamente tale raccolta è stata progressivamente sostituita nei quartieri di Chiavazza, Barazzetto Vandorno, Cossila S. Grato, Cossila S. Giovanni, Oremo, Favaro, Pavignano e Vaglio.

- Il progetto veniva attuato con gradualità, consentendo di raggiungere, negli anni successivi, percentuali superiori al 35% di raccolta differenziata, obiettivo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge;

- Pertanto la raccolta differenziata domiciliare della frazione organica e della frazione residua, per complessivi 27.500 abitanti, interessa attualmente tutto il territorio di Biella ad eccezione dei quartieri di Centro, Riva e San Paolo;

Considerato che:

- In attuazione della Legge Regionale 14 dicembre 2002 n. 24 e della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, il preesistente Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese con Deliberazioni assembleari n. 10 e 11 del 24 settembre 2003, si è trasformato per scissione, nel Consorzio obbligatorio di bacino CO.S.R.A.B e nella Società di capitali a totale partecipazione pubblica S.E.A.B. -Società ecologica Area Biellese;

- Per quanto sopra, CO.S.R.A.B assolve le funzioni di governo e coordinamento del complesso dei servizi di igiene ambientale, S.E.A.B. svolge le funzioni di gestione operativa di tali servizi.

- Ravvisata l’opportunità che il sistema di raccolta domiciliare sia esteso a tutto il territorio della Città di Biella, sia per ragioni di ottimizzazione dei circuiti di raccolta sia per ragioni connesse alla necessità di incrementare i quantitativi di materiali da avviare alle operazioni di recupero;

- La Provincia di Biella, nell’ambito degli obiettivi di recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo, ed in coerenza con il proprio programma provinciale di gestione dei rifiuti, aderisce agli intenti sopra delineati;

- S.E.A.B., in qualità di gestore del servizio di igiene ambientale ha proposto all’Amministrazione comunale di Biella ed al Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese il “Piano Industriale di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Biella” con l’obiettivo di una riorganizzazione dei servizi tesa ad estendere a tutto il territorio comunale la raccolta domiciliare della frazione organica e residua dei rifiuti urbani, nonchè degli imballaggi in plastica presso le utenze domestiche;

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 338 del 12.07.2006 è stato approvato il “Piano Industriale di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Biella”;

- Il Comune di Biella e la Provincia di Biella, rilevato il pubblico interesse rivestito dall’attuazione del Piano, ritengono di utilizzare lo strumento dell’accordo di programma, ai sensi dell’art. 34 -4° comma del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Tutto ciò premesso,

tra

Il Comune di Biella, legalmente rappresentato dal Sindaco, Dott. Vittorio Barazzotto, domiciliato per la carica in Biella, Via Battistero 4, a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 034 del 23 gennaio 2007;

La Provincia di Biella, legalmente rappresentata dal Presidente, Dott. Sergio Scaramal, domiciliato per la carica in Biella, Via Quintino Sella 12, a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 102 del 27 aprile 2007;

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1
Premesse

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente accordo.

Articolo 2
Obiettivi e Finalità

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma, i soggetti sottoscrittori perseguono l’obiettivo di attuare i seguenti interventi facenti parte del “Piano industriale di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Biella”:

a. Estensione ai quartieri di Centro, Riva e San Paolo della raccolta domiciliare della frazione organica e residua dei rifiuti urbani.

b. Estensione a tutto il territorio comunale della raccolta della plastica presso le utenze domestiche ed ai produttori di plastica accettata dai consorzi di filiera.

c. Rimappatura e riorganizzazione del servizio di raccolta multimateriale degli imballaggi in vetro e alluminio/banda stagnata presso utenze selezionate.

d. Rimappatura e riorganizzazione dei servizi di spazzamento manuale e meccanizzato;

2. Gli interventi hanno le seguenti finalità principali:

Incrementare le quantità di rifiuti oggetto di riciclo e recupero, con l’obiettivo di raggiungere la percentuale minima di raccolta differenziata pari al 45% entro il 31 dicembre 2008 così come previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Raggiungere, nell’ambito del circuito di raccolta degli imballaggi in plastica, un elevato livello di qualità e di conformità dei materiali raccolti.

Ridefinire i servizi di raccolta multimateriale degli imballaggi in vetro e alluminio/banda stagnata nonché i servizi di spazzamento manuale e meccanizzato al fine di migliorare il rapporto costi/benefici e di raggiungere una ottimizzazione nella gestione complessiva del servizio di igiene ambientale.

Articolo 3
Azioni previste

1. Le parti firmatarie del presente Accordo concordano sulla necessità delle azioni di cui al precedente articolo 2 e si impegnano ad attuarle secondo i metodi e con i tempi precisati negli articoli successivi.

2. Si impegnano altresì a compiere tutto quanto risulti necessario e utile per la realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo.

Articolo 4
Oneri, copertura finanziaria e tempi

1. I costi relativi all’acquisto delle attrezzature e dei materiali di consumo per l’estensione, a tutto il territorio del comune di Biella, del servizio di raccolta domiciliare della frazione organica del rifiuto, della frazione residua e degli imballaggi in plastica sono di seguito riportati.



Servizio     Attrezzature    Materiali di consumo (costo annuo)
Estensione della raccolta domiciliare della
frazione residua dei rifiuti su tutto
il territorio comunale     euro 240.000,00    0

Estensione della raccolta domiciliare della
frazione organica dei rifiuti su tutto il
territorio comunale     Euro 60.000,00    Euro 64.000,00 annuo

Estensione della raccolta domiciliare
della plastica su tutto il territorio comunale    0    euro 24.000,00 annuo



2. Eventuali economie derivanti dai ribassi d’asta dovranno essere utilizzate per ulteriori attività nell’ambito del Comune di Biella ed inerenti il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2 del presente Accordo.

3. Il cronoprogramma degli interventi è il seguente:

3.1 Attuazione della raccolta domiciliare della frazione organica e residua dei rifiuti:

Nel Quartiere di Riva: entro il mese di maggio 2007;

Nel Quartiere di San Paolo: entro il mese di giugno 2007;

Nel Quartiere Centro: entro il mese di luglio 2007.

3.2 Raccolta domiciliare della plastica su tutto il territorio comunale: entro il mese di giugno 2007.

4. Per ogni anno gli oneri finanziari sono così determinati:






Tabella A: acquisto delle attrezzature

Servizio     2007    2008     2009
Estensione della raccolta domiciliare della frazione
residua dei rifiuti su tutto il territorio comunale di Biella -    euro 80.000,00    euro 80.0000,00    euro 80.000,00
Estensione della raccolta domiciliare della frazione
organica dei rifiuti su tutto il territorio comunale di Biella     euro 20.000,00    euro 20.000,00    euro 20.000,00
Totale annuo -    euro 100.000,00    euro 100.000,00    euro 100.000,00

Tabella B: fornitura materiali di consumo

Servizio     2007     2008     2009
Estensione della raccolta domiciliare della frazione
organico dei rifiuti su tutto il territorio comunale di Biella     euro 64.000,00    euro 64.000,00    euro 64.000,00
Estensione della raccolta domiciliare della plastica -    euro 24.000,00    euro 24.000,00    euro 24.000,00
Totale annuo     euro 88.000,00    euro 88.000,00    euro 88.000,00



Articolo 5
Obblighi delle parti

1. Per l’attuazione del presente Accordo le parti si impegnano come segue:

a) La Provincia di Biella si impegna ad erogare le somme effettivamente spese fino alla concorrenza massima delle somme di cui alla tabella A dell’articolo 4, sulla base del rendiconto fornito ai sensi dell’art. 8 del presente atto al Comune di Biella, nei tempi e con le modalità previste dalle Determinazioni Dirigenziali di impegno di spesa;

b) Il Comune di Biella si impegna a rendere disponibili i fondi indicati alla tabella B dell’art. 4 alla Società di gestione del servizio di igiene ambientale con modalità da stabilirsi di comune accordo tra Comune e Società di gestione anche attraverso rimodulazioni della tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Il Comune di Biella, inoltre, tramite il personale dei competenti Uffici, fornirà supporto nella fase di promozione e di pubblicizzazione dei nuovi servizi nonché assistenza, controllo e monitoraggio sui conferimenti delle utenze e sulla regolarità del servizio.

Articolo 6
Soggetto attuatore

1. Il soggetto attuatore del presente Accordo di Programma è individuato nel Comune di Biella.

Articolo 7
Tempi e attuazione dell’accordo

1. Il presente Accordo di Programma ha validità fino al 31 dicembre 2009 e verrà approvato con atto del Sindaco di Biella.

2. L’Accordo stesso potrà essere modificato ed integrato, nei tempi di durata dell’Accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari: tali successive integrazioni e modifiche sono approvate dal Collegio di Vigilanza, qualora non rivestano carattere sostanziale e non comportino maggiori impegni finanziari per i sottoscrittori dell’Accordo. Negli altri casi saranno oggetto di vere e proprie integrazioni dell’Accordo e saranno concordemente approvate e sottoscritte dai firmatari dell’Accordo stesso.

Articolo 8
Rendiconto finanziario e monitoraggio delle attività

1. Il rendiconto finanziario ed il monitoraggio dell’attività ha periodicità annuale con decorrenza dalla stipula dell’Accordo, sulla base di relazioni illustrative dello stato degli interventi e dei risultati raggiunti, elaborate e trasmesse da parte del Comune di Biella alla Provincia di Biella ed al CO.S.R.A.B.

Articolo 9
Vigilanza sull’attuazione dell’accordo

1. La vigilanza sull’attuazione del presente Accordo è affidata ad un Collegio costituito da un rappresentante del Comune di Biella, che svolge le funzioni di Presidente, da un rappresentante del Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese e da un rappresentante della Provincia di Biella.

2. Il rappresentante del Comune di Biella provvederà a convocare il Collegio di Vigilanza periodicamente o, comunque, ogni volta che si rendesse necessario, ovvero su espressa istanza da parte del Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese o della Provincia di Biella.

3. Le funzioni del Collegio di Vigilanza sono esercitate ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e concordemente come stabilito dai soggetti firmatari del presente Accordo consistono nel vigilare sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell’esecuzione dell’accordo medesimo; il Collegio può altresì disporre, ove lo ritenga opportuno, l’acquisizione di documenti ed informazioni, nonché sopralluoghi ed accertamenti, presso i soggetti stipulanti l’accordo, al fine di verificare le condizioni per l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge, in caso d’inerzia o di ritardo da parte dei soggetti attuatori o dei soggetti firmatari del presente Accordo di Programma.

Articolo 10
Controversie e poteri sostitutivi

1. Le eventuali controversie tra le parti in ordine all’interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo di Programma non sospendono l’esecuzione dell’Accordo stesso e sono preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza di cui all’articolo 9 del presente Accordo.

2. In caso di mancato accordo, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale composto da una sezione di arbitri, dei quali uno con funzioni di Presidente, designati dalle parti in causa, cui spetta il compito di giudicare con equità sulla questione posta loro in esame.

Articolo 11
Vincolatività dell’Accordo

1. I soggetti che hanno stipulato l’Accordo hanno l’obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino l’Accordo e/o che siano in contrasto con esso.

2. Tutti i partecipanti sono inoltre tenuti a compiere gli atti applicativi ed attuativi dell’Accordo stesso, stante l’efficacia contrattuale del medesimo.

Articolo 12
Approvazione e Pubblicazione

1 Il presente Accordo è approvato a norma dell’art. 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” mediante Decreto del Sindaco del Comune di Biella, il quale curerà la pubblicazione dell’Accordo sul B.U.R.

Articolo 13
Spese

1. Le spese necessarie al perfezionamento del presente atto sono a carico del Comune di Biella.

Per il Comune di Biella, il Sindaco Dott. Vittorio Barazzotto

Per la Provincia di Biella, il Presidente Dott. Sergio Scaramal

Biella, 20 giugno 2007