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Bollettino Ufficiale n. 29 del 19 / 07 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2007, n. 56-6346

Art. 50 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9. Modalita’ applicative per la libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale, di cui all’articolo 2 della l.r. 1/2000.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

Di estendere, per le motivazioni nelle premesse riportate, la libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale, su gomma e su ferro, ai “Vigili del Fuoco”, in considerazione della specifica attività svolta da tale Corpo nell’ambito del territorio piemontese e della pecularietà dello stesso.

Di determinare le seguenti modalità applicative per la libera circolazione degli agenti e funzionari delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale, quest’ultima limitatamente all’ambito di competenza territoriale, sui servizi di trasporto pubblico locale, di cui all’articolo 2 della l.r. 1/2000:

1) E’ concessa la libera circolazione sui servizi di trasporto regionale e locale, su gomma e su ferro, agli appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco e Polizia locale, quest’ultima limitatamente all’ambito di competenza territoriale, che viaggino in divisa e non, purché domiciliati o residenti in Piemonte.

2) Agli appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco e Polizia locale, quest’ultima limitatamente all’ambito di competenza territoriale, che non viaggino in divisa, è concessa la libera circolazione sui servizi di trasporto regionale e locale su gomma, previa esibizione del tesserino del corpo di appartenenza al conducente o se impossibilitati al controllore.

3) Agli appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco e Polizia locale, quest’ultima limitatamente all’ambito di competenza territoriale, che non viaggino in divisa, è concessa la libera circolazione sui servizi di trasporto regionale e locale su ferro, previa esibizione del tesserino del corpo di appartenenza al controllore.

4) Per quanto concerne la libera circolazione sul servizio di trasporto a mezzo della linea metropolitana della “Città di Torino”, in fase di prima applicazione della norma ed in attesa di acquisire, dai comandi delle Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco (riferimento base provinciale di Torino) e della Polizia Municipale di Torino e di Collegno, dati conoscitivi in merito al numero degli utilizzatori di tale vettore, si incarica il Settore Trasporto Pubblico Locale della Direzione regionale ai Trasporti, di determinare una proposta articolata per l’assegnazione tra i soggetti succitati di un numero massimo di n. 12.000 carte elettroniche abilitanti il servizio di trasporto sulla linea di metropolitana della “Città di Torino”.

I costi relativi al rilascio delle carte succitate, trovano copertura nell’ambito delle risorse di cui all’art. 50 della l.r. n. 9/2007.

5) Il settore Trasporto Pubblico Locale della Direzione regionale ai Trasporti, al fine di acquisire i dati conoscitivi in merito al numero annuo dei soggetti utilizzatori dei mezzi pubblici regionali e locali, su gomma e su ferro, appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco e Polizia locale, è incaricato di predisporre un apposito questionario per il censimento di tale utenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)