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Bollettino Ufficiale n. 29 del 19 / 07 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2007, n. 26-6374

Legge regionale 23/2004 “Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione”. Articolo 6. Indirizzi per la gestione degli interventi previsti dall’art. 4.

A relazione della Presidente Bresso:

Vista la legge regionale 23/2004 avente ad oggetto: “Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione”;

visto l’art. 2 della l.r. 23/2004 che individua i destinatari degli interventi previsti dalla legge regionale;

visto l’art. 4 della l.r. 23/2004 che prevede la tipologia degli incentivi;

visto l’art. 6, comma 3, della l.r. 23/2004 che prevede la possibilità di apportare modifiche agli atti di indirizzo vigenti;

visto altresì l’art. 6, commi 1 e 4, della l.r. 23/2004 che consente alla Giunta regionale di approvare il programma degli interventi sentita la Commissione regionale per la Cooperazione ed acquisito il parere preventivo del Comitato per le attività produttive di cui all’art. 19, comma 2, della l.r. 44/2000;

visto il Regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);

vista la D.G.R. n. 31 - 624 del 01.08.2005 avente ad oggetto: “Misura D3, Linee di intervento 1, 2 e 3 del Complemento di Programmazione - POR Ob. 3, FSE 2000/2006 - Approvazione delle modalità di attuazione per gli anni 2005-2006 e del riparto delle risorse tra le Province”;

viste: la D.G.R. n. 42 - 6706 del 22.07.2002 e la D.G.R. n. 55 - 13639 del 11.10.2004 che hanno definito gli indirizzi per la Misura D3, Linea 4 - Misura D4, Linea 2 - Misura E1, Linea 2 del P.O.R. Ob. 3, F.S.E. 2000/2006;

vista la D.G.R. n. 55 - 3080 del 05.06.2006 e l’allegato “A” che ha definito le modalità applicative della l.r. 23/2004 in ordine agli incentivi previsti dall’art. 4, comma 2, lett. a), b), c), d), e), f) e l) per le domande di contributo e finanziamento presentate a decorrere dal 16.06.2006;

vista la D.G.R. n. 14 - 878 del 26.09.2005 che ha dato indicazione di affidare a Finpiemonte S.p.A. la gestione degli strumenti di intervento previsti nell’allegato “A” alla citata deliberazione;

vista la determinazione n. 731 del 14.10.2005 avente ad oggetto “Disciplina dei rapporti tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. e modalità di gestione degli incentivi previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, della l.r. 23/2004. Approvazione dello schema di convenzione”;

preso atto della convenzione stipulata in data 25.10.2005, rep. n. 10631;

ritenuto che la Direzione regionale Formazione Professionale - Lavoro possa gestire gli interventi previsti nell’allegato “B” della presente deliberazione con la modalità di gestione diretta, prevista dall’art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 23/2004;

ritenuto che per le domande presentate anteriormente all’entrata in vigore della presente deliberazione restano in vigore le modalità applicative della l.r. 23/2004 vigenti all’atto di presentazione della domanda, per quanto previsto e disposto dalle medesime;

vista la D.G.R. n. 56 - 3081 del 05.06.2006 con la quale è stato approvato il programma degli interventi a favore delle società cooperative operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e rientranti tra le piccole e medie imprese, regime di aiuto esentato dal Regolamento (CE) 1/2004 fino al 30.11.2007;

visto l’art. 16 che prevede che gli interventi di cui all’art. 4 sono disposti nel rispetto della regola comunitaria “de minimis” vigente e per l’eventuale parte eccedente la soglia ivi prevista verranno attuati dopo il parere favorevole della Commissione Europea;

sentita la Commissione regionale per la Cooperazione, in occasione della seduta del 25.05.2007 che ha espresso il proprio parere in modo conforme ed acquisito il parere preventivo del Comitato per le attività produttive, di cui all’articolo 19, comma 2, della l.r. 44/2000 nella seduta del 29.06.2007;

vista la D.G.R. n. 3 - 5454 del 12.03.2007 con la quale sono state accantonate ed assegnate alla Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro le risorse per la gestione degli interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione;

vista la l.r. 10/2007;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

Di approvare il “Programma degli interventi”, soggetto al regime “de minimis”, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della l.r. 23/2004 e gli allegati “A” e “B” alla presente deliberazione, di cui fanno parte integrante.

Di ritenere parte integrante della presente deliberazione l’Appendice 1 che prevede l’elenco delle attività escluse a norma del Regolamento (CE) n. 1998/2006 e l’allegato I del Trattato CE che stabilisce i prodotti delle attività da escludere a norma del predetto Regolamento.

Di stabilire che sono escluse dal presente programma degli interventi le società cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi attivi nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in quanto destinatarie delle specifiche agevolazioni previste dal Programma degli Interventi di cui alla D.G.R. n. 56 - 3081 del 05.06.2006.

Di stabilire che gli interventi previsti dall’allegato “B” alla presente deliberazione saranno gestiti mediante gestione diretta della Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro.

Di stabilire che per le domande presentate anteriormente all’entrata in vigore della presente deliberazione si applicano le modalità applicative della l.r. 23/2004 vigenti all’atto della presentazione della domanda.

Di avvalersi per la gestione degli incentivi delle risorse regionali accantonate ed assegnate con D.G.R. n. 3 - 5454 del 12.03.2007 e delle risorse dei fondi già costituiti presso Finpiemonte S.p.A.

Il presente provvedimento è operativo per le domande di contributo e finanziamento presentate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Gli effetti giuridico-amministrativi relativi a termini per la presentazione delle domande per le nuove cooperative, termini ammissibilità delle spese ecc. decorrono, per i soggetti beneficiari attivi nel settore dei trasporti, dal 1 gennaio 2007 per effetto del sopra citato Regolamento “de minimis”.

I soggetti beneficiari del programma degli interventi devono rispettare le disposizioni predisposte dall’Amministrazione regionale sull’osservanza del sopra citato Regolamento “de minimis”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2004, n. 23

PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI Art. 4, commi 1 e 2

1. BENEFICIARI

Possono presentare domanda di agevolazione le società cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi (di seguito indicati come soggetti beneficiari), con esclusione delle cooperative edilizie e di consumo, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese e all’ Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive ai sensi dell’ art. 223 sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.

I soggetti beneficiari possono operare in qualsiasi settore ad eccezione di quelli elencati nell’ Appendice 1 e nell’ Allegato 1 del Trattato CE.

Sono altresì escluse le società cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in quanto destinatarie delle specifiche agevolazioni previste dal Programma degli Interventi di cui alla D.G.R. n. 56 - 3081 del 05.06.2006.

Nel caso in cui, successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, al richiedente subentri altro soggetto, come risultato di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda, il subentrante potrà continuare ad usufruire delle agevolazioni in essere, purchè in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, previo accollo di tutti gli obblighi previsti dal presente programma degli interventi.

I soggetti beneficiari delle provvidenze del presente programma devono essere:

a) finanziariamente sani e con solide prospettive: sono considerate inammissibili le domande presentate da soggetti che abbiano registrato una perdita d’esercizio non ripianata nell’ultimo bilancio approvato, ad eccezione dei soggetti beneficiari di nuova costituzione, i quali dovranno comunque assicurare una ragionevole stabilità di bilancio all’ atto della rendicontazione finale di cui al successivo paragrafo 8;

b) attivi alla data di presentazione della domanda.

Potranno essere considerate ammissibili le richieste di intervento di soggetti beneficiari di nuova costituzione inattivi qualora si rilevi che gli investimenti oggetto della domanda siano propedeutici all’ottenimento delle autorizzazioni amministrative o comunque al conseguimento dei requisiti minimi per l’avvio dell’attività.

2. AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO

Possono usufruire degli interventi di cui al presente Programma i soggetti beneficiari che hanno sede legale, amministrativa e prevalente attività nel territorio della Regione Piemonte. Quest’ultimo requisito è soddisfatto quando nel territorio siano localizzati per intero o in parte predominante gli investimenti fissi e l’occupazione.

3. AMBITI PRIORITARI DI INTERVENTO

Vengono considerati prioritari:

a) gli interventi a sostegno dei soggetti beneficiari di nuova costituzione. Ai fini del presente programma vengono considerati tali i beneficiari che presentano domanda entro i 15 mesi dalla data della loro costituzione. Per i beneficiari di nuova costituzione sono ammesse anche le spese per investimenti effettuate nei 6 (sei) mesi antecedenti la presentazione della domanda (vedasi paragrafo 6) e comunque non prima della data di costituzione e le spese di avviamento (vedasi paragrafo 6) devono essere sostenute (fatturate e pagate) a decorrere dalla data di costituzione fino ai 12 mesi successivi alla data di inizio attività;

b) gli interventi a sostegno degli investimenti, di cui al successivo paragrafo 4, che prevedano un incremento occupazionale nei soggetti beneficiari interessati; per incremento occupazionale si intende l’incremento del numero di occupati di una o più unità (a tempo indeterminato ed a orario pieno), risultante dal numero di occupati iscritti al Libro matricola e/o Registro presenze alla fine dell’anno a regime successivo alla conclusione del programma di investimenti (vedi paragrafo 8), rispetto al numero di occupati iscritti al Libro matricola e/o Registro presenze alla data di inizio del programma di investimenti. Nel caso di incrementi occupazionali di soggetti con rapporto di lavoro ad orario a tempo parziale (part-time), ogni inserimento vale per quanto previsto dal tipo di rapporto di lavoro con l’ impresa e conseguentemente per la realizzazione di un incremento occupazionale, pari ad almeno una unità, occorrono più soggetti occupati a tempo parziale. Gli incrementi occupazionali dovranno riguardare soggetti aventi le seguenti caratteristiche: giovani tra i 18 ed i 35 anni, lavoratori che si trovano in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a “zero ore, lavoratori direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali o da stabilimenti dismessi, soggetti che si trovino in stato di disoccupazione da almeno sei mesi ai sensi del D.lgs. 297/2002, emigrati piemontesi di cui alla l.r. 1/1987 e sue successive modificazioni, lavoratori e lavoratrici posti in mobilità ai sensi della vigente normativa e donne;

c) le società cooperative di nuova costituzione che hanno usufruito dei benefici del Programma Operativo Regionale, Obiettivo 3, F.S.E. 2000/2006 - Asse D, Misura D3, Linea di intervento 4, nate attraverso i servizi previsti dalla Misura D3, linee di intervento 1, 2, e 3; le società cooperative di nuova costituzione che hanno usufruito dei benefici del Programma Operativo Regionale, Obiettivo 3, F.S.E. 2000/2006 - Asse D, Misura D4, Linea di intervento 2, e Misura E1, linea d’ intervento 2, nate attraverso i servizi previsti dalla Misura D3, linee di intervento 1,2, e 3;

d) i soggetti beneficiari risultanti da un atto di fusione tra società cooperative (per incorporazione o per costituzione di nuova società) nonché le società che si trasformano in società cooperative a condizione che la domanda di agevolazione sia presentata entro i 15 mesi dalla data di variazione della forma giuridica.

Nell’esame e nell’accoglimento delle domande non si ritiene necessario, al momento attuale, fissare priorità territoriali e/o settoriali.

4. OBIETTIVI

La domanda di finanziamento a tasso agevolato, di importo complessivo degli investimenti non inferiore a Euro 15.000,00 (IVA esclusa), deve essere finalizzata al conseguimento di uno tra i seguenti obiettivi, riguardante un progetto di immediata cantierabilità:

a) realizzazione di investimenti in macchinari, attrezzature, arredi, automezzi (è escluso l’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi);

b) acquisto o costruzione di immobili, attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per l’ esercizio delle attività.

La domanda di contributo a fondo perduto prevede un importo complessivo delle spese non inferiore a Euro 12.500,00 e non superiore a di Euro 125.000,00. Il contributo viene calcolato in ragione del 40% della spesa ritenuta ammissibile e dunque avrà un importo minimo di Euro 5.000,00 e un importo massimo di Euro 50.000,00.

La domanda di contributo deve essere finalizzata al conseguimento di uno o più tra i seguenti obiettivi:

c) copertura delle spese generali di avviamento e delle spese di assistenza tecnica-gestionale connesse all’ attività;

d) introduzione e sviluppo dei sistemi di certificazione di qualità e della rintracciabilità dei prodotti;

e) creazione di reti commerciali, anche in via telematica;

f) formazione professionale e manageriale dei soci;

g) introduzione e consolidamento di sistemi di rendicontazione sociale (bilancio sociale, bilancio ambientale e bilancio di sostenibilità).

I soggetti beneficiari costituiti a seguito di un atto di fusione o di trasformazione di una società non possono ottenere i contributi per le spese indicate nella precedente lettera c).

4 bis. OBIETTIVI: INCREMENTO DEL CAPITALE SOCIALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO.

INTERVENTO (Finanziamenti): Incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti.

L’agevolazione si concretizza in un finanziamento, fino al 100% dell’aumento di capitale deliberato, attuato, erogato dagli Istituti di Credito convenzionati con Finpiemonte Spa, con le seguenti modalità:

a) ambiti prioritari d’intervento:

* 70% fondi regionali a tasso zero;

* 30% fondi bancari a tasso convenzionato.

b) ambiti non prioritari d’ intervento:

* 50% fondi regionali a tasso zero ;

* 50% fondi bancari a tasso convenzionato.

L’intervento del Fondo regionale non può comunque superare l’importo di Euro 350.000,00. Le domande con ambito prioritario potranno quindi essere presentate per un importo massimo di spesa ammissibile (IVA esclusa) pari ad Euro 500.000,00; le domande con ambito non prioritario potranno essere presentate per un importo massimo di spesa ammissibile (IVA esclusa) pari ad Euro 700.000,00.

La durata del finanziamento è fissata in 5 anni, di cui uno di pre-ammortamento. Il rientro avviene in rate trimestrali posticipate, composte di capitale e interessi bancari, con scadenza ultimo giorno del trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre).

Il prestito partecipativo viene concesso a società cooperative, i cui soci abbiano deliberato un aumento di capitale non inferiore a Euro 15.000, a fronte di programmi di investimento. L’incremento va considerato al netto di eventuali riduzioni del capitale sociale intervenute.

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

- una relazione esaustiva che illustri il programma di investimento cui è finalizzato l’aumento di capitale;

- copia del verbale di assemblea generale dei soci che ha approvato l’ operazione di capitalizzazione, i tempi, i criteri e le sue modalità attuative e prospetto che illustri la ripartizione tra i soci del capitale sociale prima e dopo l’operazione di capitalizzazione.

Il verbale di assemblea non può essere antecedente i 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento; i versamenti di capitale sono ammissibili a decorrere dai sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda stessa.

L’erogazione del finanziamento, compatibilmente con le risorse disponibili, avverrà in anticipo in unica soluzione al termine dell’istruttoria bancaria.

Al termine del programma, il soggetto beneficiario dovrà fornire al Gruppo tecnico di valutazione la seguente documentazione:

- copia dell’estratto autentico del libro soci attestante il versamento dell’incremento netto del capitale sociale;

- solo per le cooperative che hanno presentato in sede di domanda la copia della dichiarazione sostitutiva di richiesta di revisione: copia dell’ attestazione di avvenuta revisione effettuata nell’ ultimo biennio precedente la rendicontazione e nell’ ultimo anno precedente la rendicontazione per le società cooperative (comprese le sociali) per cui la legge prevede la revisione annuale;

- idonea documentazione attestante la realizzazione del programma di investimento.

Non sono considerati ammissibili gli aumenti di capitale sociale realizzati attraverso i conferimenti di beni in natura e di crediti, fatta eccezione per il prestito sociale.

INTERVENTO (Contributi): Incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti

L’agevolazione si concretizza in un contributo a fondo perduto erogato in ragione del 40% dell’aumento di capitale sottoscritto e versato, per un importo non inferiore a Euro 4.000,00 (l’aumento di capitale deve essere quindi sottoscritto per un importo minimo di Euro 10.000,00) e di importo non superiore a Euro 100.000,00.

Il contributo viene concesso a fronte di programmi di investimento. L’incremento va considerato al netto di eventuali riduzioni del capitale sociale intervenute.

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

- una relazione esaustiva che illustri il programma di investimento cui è finalizzato l’aumento di capitale;

- copia del verbale di assemblea generale dei soci che ha approvato l’operazione di capitalizzazione, i tempi, i criteri e le sue modalità attuative e prospetto che illustri la ripartizione tra i soci del capitale sociale prima e dopo l’operazione di capitalizzazione. Il verbale di assemblea non può essere antecedente i 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento; i versamenti di capitale sono ammissibili a decorrere dai sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda stessa.

L’erogazione del contributo, compatibilmente con le risorse disponibili, avverrà a saldo in unica soluzione.

Al termine del programma, il soggetto beneficiario dovrà fornire al Gruppo tecnico di valutazione la seguente documentazione:

- copia dell’estratto autentico del libro soci attestante il versamento dell’incremento netto del capitale sociale;

- solo per le cooperative che hanno presentato in sede di domanda la copia della dichiarazione sostitutiva di richiesta di revisione: copia dell’ attestazione di avvenuta revisione effettuata nell’ultimo biennio precedente la rendicontazione e nell’ ultimo anno precedente la rendicontazione per le società cooperative (comprese le sociali) per cui la legge prevede la revisione annuale;

- idonea documentazione attestante la realizzazione del programma di investimento.

Non sono considerati ammissibili gli aumenti di capitale sociale realizzati attraverso i conferimenti di beni in natura e di crediti, fatta eccezione per il prestito sociale.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande sono esaminate dal Gruppo tecnico di valutazione istituito presso Finpiemonte S.p.A. nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo, sotto il profilo dell’ammissibilità formale e di legittimità, nonché di conformità.

Relativamente agli aspetti formali e di legittimità sono verificati (pena l’invalidità della domanda):

* titolarità dei soggetti beneficiari richiedenti;

* completezza della domanda e della documentazione allegata obbligatoria specificata sul modulo di domanda; in particolare:

- descrizione del soggetto beneficiario (origine, evoluzione, attività) e del suo prodotto/servizio, la dimensione e i caratteri della parte di mercato (principali concorrenti, proprio posizionamento, tendenze di sviluppo, ecc) a cui si rivolge, motivazioni ed obiettivi del progetto ed eventuali riflessi occupazionali;

- documentazione attestante il ripianamento delle perdite (ove ricorra il caso);

- titolo di possesso dei locali sede interessata all’intervento (nel caso di investimenti immobiliari);

- copia dell’attestazione di avvenuta revisione effettuata nell’ultimo biennio precedente la rendicontazione e nell’ ultimo anno precedente la rendicontazione per le società cooperative (comprese le sociali) per cui la legge prevede la revisione annuale; per le cooperative di nuova costituzione, alla data della domanda, è ammessa copia della dichiarazione sostitutiva di richiesta di revisione con allegata ricevuta di spedizione al soggetto competente.

Relativamente alla valutazione vengono verificati nel progetto di sviluppo allegato alla domanda:

* coerenza del piano investimenti (anche per quanto riguarda il programma di investimenti a cui è finalizzato l’ aumento di capitale sociale) proposto in relazione all’obiettivo indicato in domanda e all’attività svolta;

* ammissibilità e congruità dei costi dichiarati;

* coerenza del piano investimenti proposto in relazione al qualificato aumento occupazionale di cui alla lettera b) del paragrafo 3.

6. SPESE AMMISSIBILI

6.1 Sono considerate ammissibili a finanziamento le spese per la realizzazione di programmi di

investimento, qui di seguito elencate, sostenute successivamente la data di presentazione della domanda o, nel caso di nuovi soggetti beneficiari, entro i sei mesi precedenti, coerenti e strettamente collegate all’obiettivo che s’intende conseguire.

Investimenti produttivi (piano di ammortamento di 5 anni, di cui un anno di preammortamento):

a) acquisto di macchinari e/o automezzi connessi esclusivamente all’attività aziendale (è escluso l’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di soggetti beneficiari che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi);

b) opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere, impianti tecnici nonché spese di progettazione;

c) acquisto di arredi strumentali;

d) acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi;

Investimenti immobiliari (piano di ammortamento di 10 anni):

e) acquisto di immobili o immobili costruiti in economia dai soggetti beneficiari; gli immobili devono essere vincolati a favore della Regione Piemonte per dieci anni all’utilizzo secondo le finalità previste e contenute nel progetto di sviluppo e non possono essere alienati. Il vincolo deve risultare da atto trascritto presso l’Agenzia del Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare. E’ possibile autorizzare lo svincolo dell’ immobile previa estinzione anticipata del finanziamento agevolato;

f) opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere, impianti tecnici nonchè spese di progettazione per un importo complessivo superiore a Euro 50.000,00.

Non sono ritenuti ammissibili i beni usati, ad eccezione di quelli inseriti in atto di cessione di azienda.

Non sono ritenuti ammissibili i beni acquisiti o da acquisire in leasing e le spese relative a prestazioni effettuate dal personale dei soggetti beneficiari.

6.2 Sono considerate ammissibili a contributo le seguenti spese:

a) consulenza ed assistenza alla costituzione della cooperativa;

b) parcella notarile relativa all’ eventuale atto di acquisizione d’ azienda;

c) contratti per l’effettuazione dei collegamenti ai servizi necessari per l’avvio dell’attività (esclusi i canoni);

d) promozione e pubblicità (compresa la realizzazione del logo);

e) parcelle per prestazione professionale di consulenza o di collaborazione, per la stesura del progetto di sviluppo;

f) parcelle per eventuali indagini economiche, ricerche di mercato, studi di fattibilità relativi al progetto di sviluppo stesso ed ai suoi obiettivi;

g) eventuali canoni di affitto (registrato secondo la vigente normativa) per immobili destinati alle attività aziendali;

h) assistenza tecnica e gestionale (tenuta della contabilità, spese per servizi tecnici-professionali, ecc);

i) spese e/o consulenze finalizzate a:

* introduzione di sistemi di gestione per la qualità e relativa certificazione;

* creazione di reti commerciali e acquisto di beni strumentali collegati;

* certificazione di gestione ambientale e relativa registrazione;

* certificazioni di prodotto e di controllo della produzione, previste da normative nazionali, comunitarie e internazionali;

* introduzione e consolidamento di sistemi di rendicontazione sociale (bilancio sociale, bilancio ambientale e bilancio di sostenibilità).

j) costi esterni di formazione professionale e manageriale dei soci.

Le consulenze devono essere fornite da:

- centri di consulenza tecnica, di cui all’art. 3 della l.r. 23/2004, accreditati;

- imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese;

- enti pubblici e privati con personalità giuridica;

- professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

I corsi di formazione professionale e manageriale devono essere forniti da operatori accreditati per l’erogazione di attività di formazione professionale dalla Direzione regionale competente.

Le spese di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del paragrafo 6.2 devono essere sostenute (fatturate e pagate) a decorrere dalla data di costituzione fino ai 12 mesi successivi alla data di inizio attività. Le spese di cui alle precedenti lettere i) e j) del paragrafo 6.2 devono essere sostenute (fatturate e pagate) dopo la presentazione della domanda di contributo.

7. OGGETTO DELLE AGEVOLAZIONI ED EFFETTI DELLA PRIORITA’

L’intervento agevolativo si concretizza nella concessione di un finanziamento agevolato per gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 4 e di un contributo a fondo perduto per gli obiettivi di cui alle lettere c, d), e), f) e g) del medesimo.

7.1 Il finanziamento copre fino al 100% delle spese ritenute ammissibili e viene erogato in anticipo sulle spese, con le seguenti modalità:

a) ambiti prioritari d’intervento:

* 70% fondi regionali a tasso zero;

* 30% fondi bancari a tasso convenzionato

b) ambiti non prioritari:

* 50% fondi regionali a tasso zero;

* 50% fondi bancari a tasso convenzionato

L’intervento del Fondo regionale non può comunque superare l’importo di Euro 350.000,00. Le domande con ambito prioritario potranno dunque essere presentate per un importo massimo di spesa ammissibile (IVA esclusa) pari ad Euro 500.000,00; le domande con ambito non prioritario potranno essere presentate per un importo massimo di spesa ammissibile (IVA esclusa) pari ad Euro 700.000,00.

Il finanziamento avrà durata massima di 10 anni (senza preammortamento) per gli investimenti immobiliari e di 5 anni (di cui uno di preammortamento) per gli investimenti produttivi così come indicati al precedente paragrafo 6. Il piano di rimborso è regolato in rate trimestrali posticipate, con scadenza ultimo giorno del trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre).

7.2 Il contributo a fondo perduto viene concesso nella misura del 40% della spesa riconosciuta ammissibile (IVA esclusa), importo minimo di Euro 5.000,00 a fronte di una spesa ammissibile minima di Euro 12.500,00 e importo massimo di Euro 50.000,00 a fronte di una spesa ammissibile massima di Euro 125.000,00.

8. PROCEDURE

La domanda di finanziamento e contributo deve essere:

- compilata su appositi moduli predisposti in conformità alla legge, al presente programma e agli orientamenti predisposti dall’Amministrazione regionale sull’ osservanza del Regolamento “de minimis” vigente ed inviata telematicamente tramite il sito internet www.finpiemonteonline.it;

- confermata da originale cartaceo, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e corredato da tutti gli allegati obbligatori.

La documentazione cartacea dovrà essere spedita, esclusivamente tramite posta A/R, entro i cinque giorni lavorativi successivi all’invio telematico.

La domanda non confermata da originale cartaceo entro i termini suddetti farà decadere il protocollo telematico e comporterà la reiezione d’ufficio della domanda stessa.

* Finpiemonte ha istituito il Gruppo tecnico di valutazione con il compito di fornire pareri sulla finanziabilità delle domande di ammissione ai benefici della legge regionale 23/2004 e sull’ammissibilità delle spese.

* Il parere è espresso entro 45 giorni.

* In caso di parere negativo, i soggetti beneficiari possono presentare richiesta motivata di riesame allo stesso Gruppo tecnico di valutazione, entro 45 gg consecutivi dal ricevimento della comunicazione di diniego.

* L’erogazione del finanziamento avviene, compatibilmente con le risorse disponibili, in seguito all’approvazione del programma da parte del Gruppo tecnico di valutazione e della Banca prescelta; l’ erogazione del contributo a fondo perduto avviene, compatibilmente con le risorse disponibili, in seguito all’approvazione del programma da parte del Gruppo tecnico di valutazione e dietro presentazione di giustificativi di spesa.

* Il soggetto beneficiario dovrà terminare l’investimento coerentemente con le previsioni indicate in domanda, e comunque non oltre 15 mesi dalla data valuta di erogazione del finanziamento e dovrà terminare le spese non oltre i 18 mesi dalla data di concessione del contributo. Nei 30 giorni successivi alla data di conclusione, dovrà quindi trasmettere a Finpiemonte S.p.A. (Galleria San Federico 54 - 10121 Torino), per i controlli di competenza, il rendiconto delle spese sostenute redatto sulla base dello schema allegato al modulo di domanda. Eventuali richieste di proroga verranno prese in considerazione solo se motivate da cause indipendenti dalla volontà del beneficiario e previo parere del Gruppo tecnico di valutazione.

* Tutte le modifiche ai programmi di investimento devono essere adeguatamente motivate e comunicate tempestivamente, e comunque non oltre la data di conclusione del progetto di sviluppo, a Finpiemonte S.p.A. che si riserva di valutarne l’ammissibilità, previo parere del Gruppo tecnico di valutazione.

9. CAUSE DI REVOCA TOTALE DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono revocate totalmente qualora:

a. I soggetti beneficiari non mantengano la mutualità prevalente ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti e/o perda uno o più requisiti di ammissibilità;

b. la realizzazione dell’intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda;

c. l’intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l’effettivo realizzo, salvo che l’inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario;

d. il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alle soglie minime previste dal presente programma;

e. si riscontri in sede di verifica della documentazione prodotta l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;

f. si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal beneficiario nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa.

In tali casi si procederà alla revoca totale delle agevolazioni, con obbligo di restituzione del debito residuo del finanziamento e dell’intero contributo a fondo perduto, maggiorati di un tasso d’interesse pari al tasso legale vigente alla data dell’erogazione.

10. CAUSE DI REVOCA PARZIALE DELLE AGEVOLAZIONI

Al di fuori dei casi riportati al precedente paragrafo 9, il finanziamento è revocato solo in parte qualora:

a. la rendicontazione finale riguardi spese non ammissibili ai sensi del presente regolamento in misura superiore al 5% dell’intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a Euro 7.500,00

b. la rendicontazione finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% dell’intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a Euro 7.500,00

In tali casi si procederà alla revoca parziale delle agevolazioni, con obbligo di restituzione della quota di finanziamento erogata con fondi regionali e percepita indebitamente, maggiorata di un tasso d’interesse pari al tasso legale vigente alla data dell’erogazione.

11. CONTROLLI

Ai fini del corretto impiego delle risorse regionali, del monitoraggio e della valutazione degli interventi, Finpiemonte effettua controlli sulle domande di finanziamento, sulle rendicontazioni e sugli investimenti finanziati.

In particolare provvede ai controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e presenta annualmente una relazione alla Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro.

Nel caso in cui nell’ambito di tali controlli si evidenzino dichiarazioni difformi o non veritiere, Finpiemonte procede ove necessario alla revoca totale o parziale dei benefici eventualmente concessi e informa tempestivamente la Direzione regionale competente per eventuali provvedimenti di competenza.

La Regione promuove controlli a campione presso i soggetti beneficiari degli incentivi.

12. DE MINIMIS E CUMULABILITA’

Le agevolazioni di cui al presente Programma degli interventi sono soggette al regime “de minimis” di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento C.E. n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUUE L 379 del 28.12.2006). L’ importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un soggetto beneficiario non può superare i 200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari; l’ importo complessivo degli aiuti “de minimis ”concessi ad un soggetto beneficiario attivo nel settore del trasporto di merci su strada non può superare i 100.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari (art. 2, comma 2 del predetto Regolamento “de minimis”).

Le agevolazioni non possono essere concesse per iniziative coperte con altre agevolazioni pubbliche.

13. OPERATIVITÀ

Il presente Programma degli interventi è operativo per le domande di contributo e finanziamento presentate a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente programma degli interventi.

Gli effetti giuridico-amministrativi relativi a termini per la presentazione delle domande per le nuove cooperative, termini ammissibilità delle spese ecc. decorrono, per i soggetti beneficiari attivi nel settore dei trasporti, dal 1 gennaio 2007 per effetto del sopra citato Regolamento “de minimis”.

Allegato B

LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2004, n. 23

PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI Articolo 4, comma 3

1. BENEFICIARI

Possono presentare domanda di contributo ai sensi dell’ articolo 4, comma 3 della l.r. 23/2004 le sezioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute.

2. PROCEDURE

Per ottenere i contributi le sezioni regionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 31.07.2007.

3. MODALITA’ DEI CONTRIBUTI.

La concessione dei contributi avviene con le seguenti modalità:

a. per il 30 % dello stanziamento regionale annuale tenendo conto della struttura organizzativa e della rappresentatività di ciascuna associazione in base alla ripartizione, a livello nazionale, dei contributi del Ministero dello sviluppo economico;

b. per il 70% dello stanziamento regionale annuale in base ai seguenti criteri:

* il 20% della somma è ripartita equamente tra le sezioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute.

* l’80% della somma è ripartita in base ai criteri fissati dalla Commissione regionale della cooperazione che tengano conto della rappresentatività per ogni singolo beneficiario e precisamente del numero delle cooperative aderenti al 31 dicembre dell’anno precedente, del numero complessivo dei soci e del valore della produzione (per quanto riguarda il settore creditizio del valore della raccolta diretta) con dati aggiornati al 31.12.2005.

Appendice 1

ATTIVITA’ ESCLUSE

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 ESCLUDE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA’:

A

AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA (Sezione A della classificazione ATECO 2002 )

01

AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI

01.1

Coltivazioni agricole; orticoltura, floricoltura

01.2

Allevamento di animali

01.3

Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali (attivita’ mista)

B

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI (Sezione B della classificazione ATECO 2002)

05

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05.0

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

05.01

Pesca

05.02

Piscicoltura

DA

INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

15.20.1

Conservazione di pesce, crostacei, molluschi mediante congelamento, salatura, ecc.

15.20.2

Preparazione ed inscatolamento di prodotti e conserve di a base di pesce, crostacei e molluschi

G

COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO

51.38.1

Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi

51.38.2

Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

52.23.0

Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO

NOTA BENE: Nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell’articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nell’allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell’articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone.

Pertanto un’impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis “generali” - secondo il regolamento 1998/2006 fino all’ammontare massimo di 200.000 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche).

Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006.

ATTIVITA’ AMMESSE CON LIMITAZIONI

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 AMMETTE CON LIMITAZIONI LE SEGUENTI ATTIVITA’:

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

60.24.0 trasporto merci su strada

Sono inammissibili gli aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Ciò implica che - nei limiti del tetto di 100.000 euro stabilito nell’articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 - tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti.

ATTIVITA’ DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE(1) DI PRODOTTI AGRICOLI ELENCATI NELL’ALLEGATO I DEL TRATTATO

DA

INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

G

COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l’importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all’allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

ULTERIORI ESCLUSIONI

Sono altresì esclusi dall’applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti

direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di

distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione;

- condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;

- concessi ad imprese in difficoltà.

NOTA:

(1) Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l’esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attivita’.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l’essicazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l’ imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l’ eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell’ ambito dell’azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.


Allegato