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Bollettino Ufficiale n. 28 del 12 / 07 / 2007

Codice 26.2
D.D. 5 luglio 2007, n. 299

L.r. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto preliminare “Ampliamento binari della stazione di Rivarolo della Ferrovia del Canavese”. presentato dalla Societa’ Concessionaria Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., localizzato in Rivarolo Canavese(TO) - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di escludere dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12 della l.r. 40/98, il progetto preliminare relativo all’"Ampliamento binari della stazione di Rivarolo della Ferrovia del Canavese", presentato dal Gruppo Torinese Trasporti S.p.A./Divisione Metroferro/Esercizio Ferrovie, localizzato in Rivarolo Canavese(TO), per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinando la sua autorizzazione e realizzazione al rispetto delle seguenti condizioni vincolanti :

* il proponente dovrà verificare eventuali interferenze delle aree agricole, interessate dalla realizzazione degli interventi in progetto, con il reticolo irriguo e/o corsi d’acqua e con la viabilità rurale; nel caso in cui fossero accertate interferenze, il proponente dovrà assicurare la funzionalità della rete irrigua esistente e consentire l’accesso ai fondi agricoli sia durante la fase di cantiere, sia in relazione alla persistenza delle opere sul territorio;

* durante la fase di cantiere, per tutte le lavorazioni, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare intorbidamenti delle acque e sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque e del suolo; a tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino il suolo e/o le acque;

* nella fase di realizzazione, dovranno essere adottati tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi atti a minimizzare il rumore generato, in modo da rispettare i limiti di zona vigenti all’avvio di tale fase; sono fatte salve le eventuali deroghe per attività rumorose temporanee concesse dal Comune interessato -ai sensi della lettera h comma 1 dell’art. 6 della legge 447/1995-;

* gli scavi eseguiti in loco dovranno prevedere lo scotico e l’accantonamento dello strato agrario superficiale che dovrà essere accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche; le modalità di conservazione e manutenzione dei cumuli (es. rinverdimento tramite semina di un miscuglio di specie foraggiere con presenza di graminacee e leguminose, copertura con rete di juta) dovranno essere definite in relazione ai tempi di stoccaggio del materiale. Il terreno di scotico dovrà essere utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi e dovrà essere ricollocato posizionando gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere secondo la loro successione originaria. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno;

* al termine dei lavori, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo delle aree di cantiere, di deponia temporanea, di stoccaggio dei materiali, di eventuali piste di servizio e di viabilità temporanea realizzate per l’esecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie dei suoli; dovrà inoltre essere ripristinata la funzionalità dei fossi irrigui e di scolo;

* ricordando che la relazione geologica deve essere firmata da tecnici abilitati, dovrà essere verificato, prima dell’avvio dei lavori, il rispetto della D.G.R. 23.12.2003, n. 64-11402 “Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.03 - Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica - Disposizioni attuative dell’art. 2", in particolare del p.to 2 in riferimento all’allegato B;

* in relazione alla possibile diffusione di polveri nell’ambiente circostante il sito, si dovranno adottare le seguenti particolari cautele:

- utilizzo di mezzi per il trasporto di inerti dotati di telone di copertura dei cassoni;

- bagnatura dei cumuli d’inerti e delle zone di transito da cui possono originarsi e disperdersi polveri nell’ambiente circostante;

- periodico lavaggio della sede stradale asfaltata per evitare imbrattamenti e conseguente diffusione di polveri.

* nei progetti definitivo ed esecutivo, in particolare, dovrà essere sviluppata la progettazione degli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Dovranno essere previsti l’inerbimento e la realizzazione di fasce arbustive nelle aree contigue alla sede stradale e al sottopassaggio, nonché il recupero delle aree di cantiere e delle superfici utilizzate per lo stoccaggio temporaneo del terreno di scotico e dei materiali di costruzione. Le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie erbacee, arbustive ed eventualmente arboree autoctone adatte alle condizioni stazionali. Al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nel triennio successivo alla realizzazione delle stesse;

* per l’inserimento ambientale del muro di contenimento dovrà essere adottata la soluzione progettuale che prevede una scarpata a verde in terra o terre armate adeguatamente inerbite con miscugli erbacei idonei per le condizioni stazionarie ed al fine di assicurare la riuscita di tale interventi, si ritiene utile che siano eseguite le opportune cure colturali periodiche almeno nei primi 3 anni dall’impianto;

* per la fase realizzativa, l’inizio e il termine dei lavori, dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA territorialmente competente con almeno 15 giorni di anticipo, onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98;

* per la realizzazione del rilevato dovranno essere utilizzati materiali di cava e/o materiali equivalenti (es. terre e rocce da scavo); in quest’ultimo caso è prevista l’approvazione di uno specifico progetto da parte dell’autorità amministrativa competente, così come previsto dall’art. 186 del D.Lgs 152/06;

* al termine dei lavori, dovranno essere tempestivamente smantellati i cantieri e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco.

* il Direttore dei lavori dovrà trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all’ARPA Piemonte, Coordinamento Centrale VIA-VAS e Dipartimento competente per il territorio una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all’attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella Determina Provinciale, conclusiva del procedimento amministrativo relativo all’opera in oggetto.

Infine,

* l’acquisizione delle aree interessate dall’ampliamento della Stazione di Rivarolo dovrà avvenire esclusivamente a favore della Regione Piemonte.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino


AVVISO DI RETTIFICA

Per mero errore materiale, sul 1° supplemento al Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 giugno 2007 - Incarichi di consulenza Anagrafe delle prestazioni (Legge 23.12.1996, n. 662, art. 1 comma 127) 2° semestre 2006, in riferimento al percettore “BERTINO PAOLA” è stato erroneamente indicato quale ammontare pattuito la cifra di “228.000,00" anziché ”22.800,00“. Si ripubblica pertanto nel dettaglio la summenzionata consulenza in modo corretto



Direzione 10 Direzione PATRIMONIO E TECNICO

PERCETTORE    RAGIONE DELL’INCARICO ED    AMMONTARE (Euro)
DELLE SOMME    ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO    (al lordo degli oneri fiscali)
        EROGATO     PATTUITO
BERTINO PAOLA    Incarico di collaborazione a supporto della
    Direzione Patrimonio e Tecnico
    D.D. n. 107 del 01/02/2006    euro 11.400     euro 22.800,00