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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 27

Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2007, n. 55-6266

Criteri e modalita’ per la concessione e l’erogazione a Unioni di Comuni e Comunita’ montane dei contributi statali “regionalizzati” per il sostegno dell’associazionismo comunale. Accantonamento di Euro 4.111.814,81 sul cap. 14968/07, di Euro 621.414,09 sul cap. 14970/07, di Euro 1.000.000,00 sul cap. 14964/07.

A relazione degli Assessori Deorsola, Sibille:

La Regione Piemonte, cui è stato riconosciuto un ruolo primario a livello nazionale in materia di associazionismo comunale per aver favorito e realizzato, sul proprio territorio, l’espansione di forme associative, in particolare Unioni di Comuni e Comunità montane, è risultata, nell’anno 2006, tra le nove regioni che per prime sono state ammesse dalla Conferenza unificata ad attuare la “regionalizzazione” dei fondi statali per l’associazionismo comunale, in attuazione dell’Intesa tra Stato e Regioni rep. n. 936/06 relativa ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali alle forme associative, quali Unioni di Comuni e Comunità montane.

La Conferenza unificata, con atto rep. n. 30 del 29 marzo 2007, ha deliberato di individuare il Piemonte, anche per l’anno 2007, tra le regioni destinatarie di tali risorse statali, provvedendo altresì ad assegnare in sede di riparto la somma di Euro 4.733.228,90, somma purtroppo inferiore rispetto a quanto ottenuto nell’anno 2006, per effetto del criterio di riparto applicato ai sensi dell’Intesa, nonché del mancato incremento dello stanziamento statale, pur a fronte di un aumento del numero delle forme associative a livello nazionale.

Al fine di dare attuazione al riparto di tali fondi statali e di concordare le modalità di concessione dei contributi “regionalizzati” per l’anno 2007 sulla base di criteri regionali condivisi, è stato intrapreso il processo concertativo con le rappresentanze degli Enti locali in seno alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali. Si è provveduto inoltre, in tale sede, a verificare gli effetti dell’attuazione della “regionalizzazione” dopo il primo anno di applicazione.

In tale ottica è intendimento della Regione Piemonte operare ogni sforzo affinché sia garantita una continuità di finanziamento alle Unioni di Comuni e Comunità montane che richiedono il contributo per l’effettiva gestione dei servizi svolti in forma associata, anche a fronte di un ridotto trasferimento da parte dello Stato, per cui si ritiene di integrare il trasferimento statale con fondi regionali pari a Euro1.000.000,00, da destinarsi come segue:

- Euro 500.000,00 alle Comunità montane, quale integrazione alla quota statale;

- Euro 307.477,60 alle Unioni di comuni di prima istituzione dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 per riequilibrare il contributo “regionalizzato” concesso alle stesse nell’anno 2006 che, per la formula di calcolo adottata, hanno ottenuto in tale anno un contributo “regionalizzato” esiguo;

- Euro 192.522,40 a copertura del tasso di inflazione vigente per le sole forme associative beneficiarie del contributo “regionalizzato” nell’anno 2006 e del finanziamento delle forme associative già istituite ma che non hanno presentato domanda di contributo “regionalizzato” nell’anno 2006.

Le Unioni di Comuni e Comunità montane piemontesi destinatarie delle risorse “regionalizzate” sono in particolare le seguenti:

- Unioni di Comuni e Comunità montane beneficiari di contributo “regionalizzato” nell’anno 2006 di cui alla DD n. 137 del 14/12/2007 della Direzione Affari Istituzionali e processo di delega.

oppure

- Unioni di Comuni e Comunità montane di nuova istituzione dal 1° luglio 2006 al 31/8/2007 oppure Unioni di Comuni e Comunità montane che non hanno beneficiato del contributo “regionalizzato” nell’anno 2006.

Le forme associative interessate devono presentare domanda di contributo “regionalizzato”, ai sensi del presente atto, entro e non oltre il 15 ottobre 2007, compilando gli appositi modelli allegati.

Ritenuto opportuno di accantonare la somma di Euro 4.733.228,90, trasferita dallo Stato con nota n. 3390 del 23 maggio 2007, come segue: Euro 4.111.814,81 sul cap. 14968 del bilancio regionale 2007 per Unioni di Comuni ed Euro 621.414,09 sul cap. 14970 del bilancio regionale 2007 per Comunità montane e di assegnarla alla Direzione Affari istituzionali e processo di delega, affinché provveda alla concessione ed erogazione dei contributi di cui trattasi alle Unioni di Comuni e Comunità montane interessate.

Ritenuto, altresì, opportuno integrare il suddetto fondo statale destinato alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane con un fondo regionale, pari a Euro 1.000.000,00, e quindi di accantonare tale somma sul cap. 14964 del bilancio regionale 2007 e di assegnarla alla Direzione Affari istituzionali e processo di delega affinché provveda alla concessione ed erogazione dei contributi di cui trattasi alle Unioni di Comuni e Comunità montane interessate.

Per quanto sopra premesso, la Giunta regionale,

acquisito il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali;

vista l’Intesa tra Stato e Regioni rep. n. 936 del 1° marzo 2006;

visto la deliberazione della Conferenza Unificata rep.n. 30 del 29 marzo 2007;

vista la l.r. 44/2000 e s.m.i;

vista la l.r. 3/2004 e s.m.i.;

vista la l.r. 10/2007;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni illustrate in premessa,

- di approvare, ai sensi della l.r. n. 3/2004 e s.m.i. nonché dell’Intesa tra Stato e Regioni per la regionalizzazione dei fondi statali a sostegno dell’associazionismo comunale (Rep. n. 936 del 1° marzo 2006), i seguenti criteri e modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi “regionalizzati” destinati alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane per la gestione associata di servizi comunali:

1. Finalita’ dei contributi

I contributi sono destinati alle Unioni e alle Comunità montane di cui al successivo punto 3. a copertura, nel rispetto delle limitazioni di cui al punto 2, delle spese sostenute nell’anno di presentazione della domanda di contributo per l’attivazione di nuove forme associative e/o l’effettivo svolgimento di servizi comunali di cui all’allegato “A”.

2. Spese ammesse a contributo

Il contributo è utilizzato per qualsiasi spesa connessa alle specifiche finalità per cui è stato concesso, con la sola esclusione delle spese attinenti i servizi comunali di competenza esclusiva dello Stato (ex art. 14 del D.Lgs. n. 267/2000: anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica).

3. Destinatari dei contributi

Sono destinatarie dei contributi, alle condizioni e secondo le modalità indicate nei successivi punti, le seguenti forme associative:

- Unioni di Comuni previste dall’art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., di cui non facciano parte Comuni già componenti di altre Unioni o di Comunità montane, fatte salve le Unioni comprese in Comunità montane destinatarie dei contributi statali per l’anno 2005 (art. 1 della l.r. 3/2004 e s.m.i.);

- Comunità montane per la gestione associata di cui all’art. 28 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., esercitata anche mediante articolazione del territorio di riferimento in sottoambiti omogenei;

4. Requisiti per accedere ai contributi

Per accedere ai contributi le forme associative di cui al punto 3 devono presentare , per l’anno 2007, richiesta di contributo, entro e non oltre il 15 ottobre 2007, e trovarsi nelle seguenti condizioni:

- essere Unioni di Comuni e Comunità montane che hanno presentato, nell’anno 2007, domanda di contributo regionale di cui al bando che verrà approvato sulla base dei criteri di cui alla D.G.R. n. 54-6265 del 25/06/2007 e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto bando, compilando l’apposito modello allegato;

oppure

- Unioni di Comuni e Comunità montane che non hanno presentato, nell’anno 2007, domanda di contributo regionale di cui al bando che verrà approvato sulla base dei criteri di cui alla D.G.R. n. 54-6265 del 25/06/2007, in tal caso il possesso dei requisiti viene verificato in sede di domanda del presente contributo, compilando l’apposito modello allegato;

Le forme associative non in possesso dei livelli ottimali di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., unitamente alle forme associative che hanno subito variazioni nella composizione della forma associativa stessa, devono richiedere la deroga di cui all’art. 6 della predetta legge.

Le proposte di deroga presentate alla Regione dalle Province competenti, formulate di concerto con gli Enti locali interessati, verranno prese in esame solo se motivate in modo puntuale e dettagliato. Dovranno perciò:

* compiutamente illustrare le specifiche ed oggettive situazioni territoriali e funzionali che non consentono, in relazione all’esigenza di tutelare particolari evidenziate condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, il rispetto dei criteri previsti per i livelli ottimali.

Per situazioni territoriali e funzionali di cui sopra, si intendono le caratteristiche del territorio sia “naturali” (es. l’orografia, la morfologia e la struttura del territorio ecc. ) che “artificiali” (es. le strade, le ferrovie ecc.), nonché la connessa organizzazione territoriale di funzioni pubbliche.

Per le suddette condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, si intende somiglianza per quanto concerne le caratteristiche generali dei Comuni aderenti alla forma associativa, la struttura delle popolazioni, le risorse umane e produttive, la struttura delle attività, i servizi, la struttura delle residenze, la ricchezza prodotta, le tradizioni culturali ecc.;

* comprovare l’idoneità delle forma associativa a garantire comunque modalità di esercizio dei servizi conformi ai principi di cui all’art. 4, comma 2, della l.r. 34/98.

A tale scopo dovranno, in particolare, dettagliare l’adeguatezza delle risorse professionali e finanziarie disponibili nei Comuni interessati, nonché la rilevanza delle eventuali forme di cooperazione già in atto tra i Comuni stessi.

Per le Unioni di Comuni possono formularsi proposte di deroga alla soglia minima demografica, alla contiguità territoriale ed alla appartenenza alla stessa Provincia, purché i servizi da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza, ed efficacia dell’azione amministrativa, il rispetto dei predetti criteri e non vi siano specifiche norme che impongano l’osservanza di tali vincoli.

Per le Comunità montane che, in qualità di Enti capo-fila, gestiscono servizi comunali in forma associata per Comuni confinanti con le stesse e non appartenenti ad altre Comunità montane possono formularsi proposte di deroga “all’appartenenza alla stessa Comunità montana”, purché le funzioni/servizi da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza, ed efficacia dell’azione amministrativa, il rispetto del predetto criterio e non vi siano specifiche norme che impongano l’osservanza di tale vincolo.

Le proposte di deroga espresse dal competente organo provinciale, di concerto con gli Enti locali interessati, devono essere trasmesse alla Regione Piemonte, Direzione Affari istituzionali e processo di delega - Settore Autonomie locali. In particolare la Province, entro il termine per la presentazione della domanda di contributo, devono produrre alla Regione Piemonte l’elenco delle forme associative che hanno richiesto la proposta di deroga ai livelli ottimali. Entro 15 gg. dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di contributo, le Province devono produrre l’atto formale di proposta di deroga ai livelli ottimali.

5. Determinazione e modalita’ di concessione dei contributi

Per le Unioni di Comuni e le Comunità montane già destinatarie nell’anno 2006 del contributo “regionalizzato” il contributo viene corrisposto nella misura del contributo “regionalizzato” concesso nell’anno 2006 maggiorato del tasso di inflazione vigente.

Per le Unioni di Comuni e le Comunità montane di nuova istituzione nell’anno 2007 dal 1° luglio 2006 al 31/8/2007 oppure Unioni di Comuni e Comunità montane che non hanno beneficiato del contributo “regionalizzato” nell’anno 2006 il contributo viene corrisposto applicando i criteri del contributo regionale.

Per le Unioni di Comuni di prima istituzione nell’anno 2006 (dal 1° luglio 2005 al 30/6/2006) il contributo viene corrisposto nella misura del contributo regionale concesso nell’anno 2006, maggiorato del tasso di inflazione vigente.

I contributi sono concessi ed erogati con determinazione del Direttore della Direzione Affari istituzionali e processo di delega alle Unioni e alle Comunità montane che ne abbiano titolo e che trasmettano la richiesta entro e non oltre il 15 ottobre 2007.

Le domande di contributo, compilate utilizzando gli appositi modelli allegati, ed inoltrate esclusivamente con lettera raccomandata, ed indirizzata a:

Regione Piemonte-Direzione Affari istituzionali e processo di delega- Settore Autonomie locali -Via Santa Teresa n. 23 -10122 Torino.

Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’Ente. Sulla busta contente la domanda deve essere indicato: “Richiesta di contributo ”regionalizzato" per Unioni di Comuni e Comunità montane per la gestione associata di servizi comunali.

Fa fede ai fini del termine di presentazione, la data del timbro postale della località di partenza sulla lettera raccomandata.

Non saranno presi in considerazione:

- le istanze inoltrate fuori termine;

- le istanze incomplete delle sottoscrizioni, dichiarazioni e indicazioni prescritte nel modello di domanda;

La determinazione di cui sopra sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul sito Web del Settore Autonomie locali: http://www.regione.piemonte.it/autonomie/ e sul portale dell’associazionismo locale “Comuni in Comune”.

Il procedimento di concessione deve essere concluso entro 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo.

Le risposte ad eventuali richieste di integrazione istruttoria devono essere prodotte entro quindici giorni dalla data di ricevimento delle richieste stesse, a pena di esclusione.

Le domande di contributo relative a forme associative non in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i. vengono ammesse al finanziamento con riserva, in attesa del provvedimento della Giunta regionale di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i. della predetta legge. In caso di provvedimento negativo verranno escluse dalla concessione di contributo.

La Regione si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione o documentazione che si rendesse necessaria ai fini del procedimento di concessione del contributo.

6. Modalita’ di erogazione dei contributi

Il contributo è erogato in un’unica soluzione entro 120 gg. dall’adozione della determinazione di individuazione delle forme associative beneficiarie, nei limiti dello stanziamento del bilancio 2007.

Alle forme associative beneficiarie con riserva, in attesa del provvedimento autorizzatorio di deroga di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i., il contributo viene erogato a partire dal mese successivo all’intervenuta emanazione del predetto provvedimento. Il predetto provvedimento di deroga deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di emanazione della determinazione di individuazione dei beneficiari.

7. Rendicontazione dei contributi

Entro il 31 luglio 2008, la forma associativa beneficiaria di contributo per l’anno 2007 è tenuta a rendicontare le spese sostenute (impegnate) nell’anno 2007 e in coerenza con le finalità del finanziamento concesso e con il contenuto della domanda stessa. Devono essere rendicontati, entro tale termine, tutti i servizi finanziati. Qualora la forma associativa rendiconti tutti i servizi finanziati, ma per una somma complessivamente inferiore al contributo ricevuto, la somma non rendicontata le verrà detratta dal contributo dell’anno successivo. Qualora la forma associativa non rendiconti uno o più servizi finanziati dovrà attestare che gli stessi sono stati finanziati con fondi propri o con fondi provenienti da altre Direzioni regionali o da soggetti pubblici o privati, in caso contrario il contributo che richiederà nell’anno successivo le verrà decurtato di una somma pari al/i valore/i del/i servizio/i finanziato/i e non rendicontato/i. contributo. La rendicontazione deve contenere, nel limite del contributo concesso ed in coerenza con le finalità per cui è stato accordato, l’elenco analitico delle spese sostenute (impegnate) nell’anno 2007, corredato dell’elenco delle determinazioni di impegno delle spese stesse, entrambi sottoscritti dal Responsabile dei servizi finanziari e dal Responsabile del/i servizio/i finanziato/i. A fini istruttori, potrà essere richiesta copia delle determinazioni di impegno delle spese sostenute;

La rendicontazione del contributo deve contenere spese diverse o complementari rispetto alle spese relative al bando che verrà approvato sulla base dei criteri di cui alla D.G.R. n. 54-6265 del 25/06/2007, nonché a quelle relative a contributi concessi da altre Direzioni regionali.

Nel caso in cui la rendicontazione non sia stata effettuata secondo le modalità e i termini di cui sopra e non si possa procedere alla decurtazione del contributo per mancata presentazione della domanda di contributo nell’anno successivo, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo, provvedendo al recupero della somma già erogata nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso alla data di restituzione.

8. Revoca dei contributi

Oltre alle ipotesi di cui al precedente punto 7, si provvede alla revoca del contributo concesso qualora vengano meno i presupposti per la concessione dello stesso.

La revoca comporta il recupero delle somme già erogate, nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso alla data di restituzione.

9. Rinuncia ai contributi

La rinuncia da parte dei beneficiari al contributo concesso comporta la contestuale restituzione del contributo erogato. Qualora tale restituzione avvenga oltre i 60 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuta concessione, si applicano gli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione alla data di restituzione.

- di stabilire che i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi “regionalizzati” destinati alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane per la gestione associata di servizi comunali, contenuti nel presente atto, hanno efficacia limitata all’anno 2007;

- di accantonare la somma di Euro 4.733.228,90, trasferita dallo Stato con nota n. 3390 del 23 maggio 2007, come segue: Euro 4.111.814,81 sul cap. 14968 (acc. n. 101005) per Unioni di Comuni ed Euro 621.414,09 sul cap.14970 (acc. n. 101005) per Comunità montane e di assegnarla alla Direzione Affari istituzionali e processo di delega, affinché provveda alla concessione ed erogazione dei contributi di cui trattasi alle Unioni di Comuni e Comunità montane interessate;

- di integrare il suddetto fondo statale destinato alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane con un fondo regionale, pari a Euro 1.000.000,00, e quindi di accantonare tale somma sul cap. 14964 del bilancio regionale 2007 e di assegnarla alla Direzione Affari istituzionali e processo di delega affinché provveda alla concessione ed erogazione dei contributi di cui trattasi alle Unioni di Comuni e Comunità montane interessate, secondo i criteri indicati nelle premesse e nei limiti dello stanziamento del bilancio 2007(acc. n. 101007).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Mod C.M. 1°istituzione

Mod C.M. già finanziate

Mod C.M. NO finanziate

Mod.UNIONI 1°istituzione

Mod. UNIONI già finanziate

Allegato riepilogativo (unico) in formato PDF

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)

Giunta regionale