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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 27

Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2007, n. 54-6265

Approvazione per l’anno 2007 dei criteri e delle modalita’ per la concessione ed erogazione dei contributi regionali finalizzati a promuovere e sostenere l’esercizio associato volontario di funzioni e/o servizi comunali. Accantonamento di Euro 8.961.265,73 sul Cap. 14964 del bilancio regionale 2007.

A relazione degli Assessori Deorsola, Sibille:

La Regione Piemonte, a tre anni dall’entrata in vigore della l.r. 3/2004 che disciplina l’incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e sulla base dell’esperienza maturata con i bandi per gli anni 2004, 2005 e 2006 per il finanziamento delle forme associative presenti sul proprio territorio, intende apportare, in via sperimentale e limitatamente all’anno 2007, alcune innovazioni in tale materia.

Si ritiene opportuno recepire alcuni principi qualificanti contenuti nel disegno di legge delega per l’elaborazione del c.d. “Codice delle Autonomie”. In particolare, si tratta dei principi dettati dagli artt. 1, 2, 3, 4 e 6, quali la sussidiarietà, l’adeguatezza, la semplificazione, la concentrazione e differenziazione nella individuazione delle condizioni e modalità di esercizio delle funzioni fondamentali, la capacità di raggiungere la dimensione organizzativa ottimale nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità, flessibilità, l’unificazione per livelli ottimali attraverso l’eliminazione di sovrapposizione di ruoli e di attività, in materia di associazionismo locale.

Perciò nell’ottica di eliminare sovrapposizioni di livelli di associazionismo, si propone di non finanziare nuovi Consorzi e nuove Convenzioni coinvolgenti Comuni appartenenti ad Unioni di Comuni (ivi comprese le Unioni - Comunità collinari) o a Comunità montane; d’altro canto, la Regione intende incentivare con maggiori risorse le forme associative che svolgono in gestione associata anziché un numero minimo (due) di servizi comunali un numero significativo (quattro per le Unioni di Comuni (ivi comprese le Unioni - Comunità collinari) e Comunità montane e due per i Consorzi tra Comuni e le Convenzioni plurifunzionali) di funzioni comunali, tra le quali da svolgersi obbligatoriamente le seguenti: “ Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo” e le “Funzioni di polizia locale”, ritenute fondamentali per una più incisiva attività associativa.

Inoltre, sempre nell’ottica di dare più incisività all’attività associativa, è stato aumentato il valore di alcuni servizi comunali ritenuti particolarmente qualificanti per la gestione associata.

Infine, si è ritenuto di non corrispondere un contributo una tantum per spese di attivazione alle forme associative di nuova istituzione, in quanto il concetto di associazionismo locale è stato ampiamente recepito e ciò è dimostrato dall’elevato numero di forme associative costituitesi sul territorio piemontese. Per contro, si è ritenuto opportuno dirottare tali risorse nel fondo complessivo per l’incentivazione dell’esercizio associato, al fine di garantire la continuità della gestione associata e dare un segnale di forte premialità alle forme associative svolgenti più funzioni comunali complete.

Per quanto sopra premesso, la Giunta regionale,

acquisiti i pareri della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e della Commissione consiliare competente;

vista la disponibilità di Euro 8.961.265,73 sul cap. 14964 del bilancio per l’esercizio finanziario 2007 che viene con il presente provvedimento accantonata e assegnata alla Direzione “Affari istituzionali e processo di delega” affinché provveda all’emanazione del bando in applicazione dei presenti criteri;

vista la l.r. 26 aprile 2000 n.44 e s.m.i.;

vista la l.r. 23 febbraio 2004 n.3 e s.m.i.;

vista la l.r. 23 aprile 2007, n. 10;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

per le motivazioni illustrate in premessa,

- di approvare, ai sensi della l.r. n. 3/2004 e s.m.i., i seguenti criteri e modalità per la concessione e per l’erogazione dei contributi regionali finalizzati a promuovere e sostenere l’esercizio associato volontario di funzioni e/o servizi comunali validi per l’anno 2007:

1. Finalita’ dei contributi

I contributi sono destinati alle forme associative di cui al successivo punto 3. a copertura, nei limiti previsti al punto 2, delle spese sostenute nell’anno di presentazione della domanda di contributo per l’attivazione di nuove forme associative e/o l’effettivo svolgimento di funzioni/servizi rientranti nell’allegato elenco “A”.

2. Spese ammesse a contributo

Il contributo è utilizzato per qualsiasi spesa connessa alle specifiche finalità per cui è stato concesso, ad esclusione delle spese per il funzionamento degli organi istituzionali della forma associativa.

Non sono ammesse a contributo annuale le spese inerenti:

a) servizi il cui esercizio associato è già finanziato totalmente, per l’anno di riferimento del bando, da altre Direzioni regionali della Regione Piemonte;

b) servizi in gestione associata, qualora gli stessi siano già finanziati totalmente, per l’anno di riferimento del bando, da soggetti pubblici o privati;

3. Destinatari dei contributi

Sono destinatarie dei contributi, alle condizioni e secondo le modalità indicate nei successivi punti, le seguenti forme associative:

- Unioni di Comuni (ivi comprese le Unioni - Comunità collinari) previste dall’art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., di cui non facciano parte Comuni già componenti di altre Unioni (ivi comprese le Unioni - Comunità collinari) o di Comunità montane;

- Comunità montane per la gestione associata di cui all’art. 28 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., esercitata anche mediante articolazione del territorio di riferimento in sottoambiti omogenei;

- Consorzi tra Comuni di cui all’art. 31, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- Convenzioni plurifunzionali tra Comuni di cui all’art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., fatte salve le Convenzioni effettivamente operanti finanziate (I relativi beneficiari sono individuati: Codice 5 - D.D. n. 137 del 24.12.1999, D.D. n. 152 del 29.12.2000, D.D. n. 24 del 14.03.2002, D.D. n. 25 del 14.03.2002, D.D. n. 66 del 20.06.2003, e D.D. n. 52 del 25.05.2004.) dalla Regione per un solo servizio comunale, in relazione ai bandi per l’incentivazione dell’associazionismo locale emanati prima dell’entrata in vigore della l.r. 3/2004, con esclusione del bando approvato con D.D. n. 116 del 19/11/2002, concernente la concessione di contributi regionali alle forme associative per la realizzazione di progetti di sviluppo e/o di ottimizzazione della gestione associata di servizi comunali.

Non vengono ammessi a contribuzione i Consorzi tra Comuni di cui all’art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e le Convenzioni plurifunzionali tra Comuni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. di nuova istituzione ai quali aderiscono Comuni facenti parte di Unioni o Comunità montane. Qualora i Comuni facenti parte di Unioni (ivi comprese le Unioni -Comunità collinari) o Comunità montane recedano dal Consorzio o dalla Convenzione prima del termine di presentazione della domanda di contributo, la forma associativa viene ammessa a contributo.

4. Requisiti per accedere ai contributi

Per accedere ai contributi le forme associative di cui al punto 3. devono presentare annualmente richiesta di contributo regionale e trovarsi nelle seguenti condizioni:

a) essere nuove forme associative costituite dal 1° luglio 2006 al 31 agosto 2007.

Sono considerate nuove forme associative quelle formalmente istituite ai sensi di legge nei termini di cui sopra, sia come nuove aggregazioni, sia come trasformazioni di preesistenti aggregazioni secondo i seguenti percorsi: da Consorzio a Unione, da Convenzione a Unione, da Convenzione a Consorzio, sia come ricostituzioni di preesistenti aggregazioni quando, in quest’ultimo caso, vengano incrementati il numero dei Comuni aderenti alla forma associativa oppure le/i funzioni/servizi gestiti in forma associata oppure entrambi.

Le forme associative devono avere una durata minima di 3 anni e devono essere istituite per la gestione associata di almeno due servizi rientranti nell’allegato elenco “A”, per tutti i Comuni componenti le forme associative stesse, ad eccezione delle Comunità montane.

Ai fini del contributo si computano solo i servizi che sono finanziabili ai sensi dei precedenti punti 1 e 2; pertanto, se nessuno dei servizi gestiti dalla nuova forma associativa è finanziabile, non sussistono le condizioni per accedere al contributo per la gestione associata delle funzioni o dei servizi.

Ogni Comunità montana può presentare una sola domanda di contributo relativa o a una nuova gestione associata istituita senza articolare il territorio in sottoambiti omogenei (Convenzione unica) o, in alternativa, relativa a nuove gestioni associate istituite per sottoambiti (una Convenzione per ogni sottoambito).

oppure

b) essere forme associative già finanziate per la gestione associata dalla Regione Piemonte in relazione a bandi emanati dopo l’entrata in vigore della l.r. 3/2004 e s.m.i. o, nei limiti di cui all’art.7 della l.r. 3/2004 e s.m.i, a bandi emanati prima dell’entrata in vigore della predetta legge, ad esclusione dei bandi per progetti di sviluppo e/o ottimizzazione della gestione associata di servizi comunali.

Per accedere al finanziamento le forme associative già finanziate devono effettivamente gestire in forma associata i servizi per i quali richiedono il contributo nonché dichiarare le variazioni intervenute nella composizione della forma associativa e nella gestione associata. Fermo restando che deve trattarsi di servizi finanziabili secondo quanto previsto ai precedenti punti 1. e 2. il contributo può essere richiesto sia per servizi già finanziati dalla Regione, ivi compresi i servizi già attivati e previsti in progetti di sviluppo finanziati e conclusi, sia per ulteriori servizi successivamente attivati ed effettivamente gestiti. Tale gestione deve essere effettuata per tutti i Comuni componenti le forme associative stesse, ad eccezione delle Comunità montane.

Sono escluse dal finanziamento per l’anno 2007 le forme associative che non hanno rendicontato il contributo concesso nell’anno 2006;

c) Le forme associative di cui ai punti a) e b) devono essere in possesso dei livelli ottimali di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., salvo deroga ai sensi dell’art. 6 della legge citata e delle seguenti modalità applicative:

* le proposte di deroga presentate dalle Province competenti, formulate di concerto con gli Enti locali interessati, verranno prese in esame solo se motivate in modo puntuale e dettagliato. Dovranno perciò:

- compiutamente illustrare le specifiche ed oggettive situazioni territoriali e funzionali che non consentono, in relazione all’esigenza di tutelare particolari evidenziate condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, il rispetto dei criteri previsti per i livelli ottimali.

Per situazioni territoriali e funzionali di cui sopra, si intendono le caratteristiche del territorio sia “naturali” ( es. l’orografia, la morfologia e la struttura del territorio ecc. ) che “artificiali” (es. le strade, le ferrovie ecc.), nonché la connessa organizzazione territoriale di funzioni pubbliche.

Per le suddette condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, si intende somiglianza per quanto concerne le caratteristiche generali dei Comuni aderenti alla forma associativa, la struttura delle popolazioni, le risorse umane e produttive, la struttura delle attività, i servizi, la struttura delle residenze, la ricchezza prodotta, le tradizioni culturali ecc.;

- comprovare l’idoneità delle forma associativa a garantire comunque modalità di esercizio dei servizi conformi ai principi di cui all’art.4, comma 2, della l.r. 34/98.

A tale scopo dovranno, in particolare, dettagliare l’adeguatezza delle risorse professionali e finanziarie disponibili nei Comuni interessati, nonché la rilevanza delle eventuali forme di cooperazione già in atto tra i Comuni stessi;

* per le Unioni (ivi comprese le Unioni - Comunità collinari), i Consorzi e le Convenzioni possono formularsi proposte di deroga alla soglia minima demografica, alla contiguità territoriale ed alla appartenenza alla stessa Provincia, purché i servizi da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza, ed efficacia dell’azione amministrativa, il rispetto dei predetti criteri e non vi siano specifiche norme che impongano l’osservanza di tali vincoli;

* per i Consorzi e le Convenzioni non di nuova istituzione, a cui partecipano Comuni non appartenenti alla stessa Comunità montana, possono formularsi proposte di deroga alla appartenenza alla stessa Comunità montana purché i servizi da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza, ed efficacia dell’azione amministrativa, il rispetto del predetto criterio e non vi siano specifiche norme che impongano l’osservanza di tale vincolo;

* per le Comunità montane che, in qualità di Enti capo-fila, gestiscono servizi comunali in forma associata per Comuni confinanti con le stesse e non appartenenti ad altre Comunità montane possono formularsi proposte di deroga “all’appartenenza alla stessa Comunità montana”, purché le funzioni/servizi da esercitarsi in forma associata non richiedano, ai fini dell’efficienza, ed efficacia dell’azione amministrativa, il rispetto del predetto criterio e non vi siano specifiche norme che impongano l’osservanza di tale vincolo;

* le proposte di deroga espresse dal competente organo provinciale, di concerto con gli Enti locali interessati, devono essere trasmesse alla Regione Piemonte, Direzione Affari istituzionali e processo di delega - Settore Autonomie locali. In particolare, le Province, entro il termine per la presentazione della domanda di contributo, devono produrre alla Regione Piemonte l’elenco delle forme associative che hanno richiesto alle stesse la deroga ai livelli ottimali. Inoltre, le Province devono, entro 15gg. dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo, produrre l’atto formale di proposta di deroga ai livelli ottimali.

5. Modalita’ di concessione dei contributi

I contributi sono concessi ed erogati con determinazione del Responsabile del procedimento, individuato con provvedimento del Direttore della Direzione Affari istituzionali e processo di delega, nei limiti dello stanziamento del bilancio 2007, alle forme associative che ne abbiano titolo e che trasmettano la richiesta entro e non oltre il 20 settembre 2007.

Nel caso in cui, esaurite tutte le domande di contributo collocate in graduatoria, residuino fondi, gli stessi sono destinati a finanziare analoghe iniziative di incentivazione finanziaria dell’associazionismo locale.

Le richieste di contributo devono rispettare le modalità indicate in apposito bando approvato con determinazione del Direttore della Direzione Affari istituzionali e processo di delega, che deve prevedere che le forme associative attestino, per le funzioni e/o i servizi per cui si richiede il finanziamento, di non trovarsi nelle condizioni di cui ai punti a e b del precedente paragrafo “Spese ammesse a contributo”.

Qualora le/i funzioni/servizi per i quali si richiede il contributo siano oggetto di progetti di sviluppo finanziati, tale determinazione deve prevedere che le forme associative attestino l’avvenuta conclusione dei progetti stessi.

Le determinazioni di cui sopra saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul sito Web del Settore Autonomie locali: http://www.regione.piemonte.it/autonomie/ e sul portale dell’associazionismo locale “Comuni in Comune”.

Il procedimento di concessione deve essere concluso entro 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo.

Le risposte ad eventuali richieste di integrazione istruttoria devono essere prodotte entro quindici giorni dalla data di ricevimento delle richieste stesse, a pena di esclusione.

La concessione dei contributi avviene sulla base e secondo l’ordine decrescente di una graduatoria predisposta nel rispetto del seguente ordine di priorità:

1° Unioni di Comuni (ivi comprese le Unioni - Comunità collinari) e Comunità montane.

2° Consorzi tra Comuni e Convenzioni plurifunzionali tra Comuni.

Nell’ambito di ciascuna delle predette tipologie associative, la graduatoria viene predisposta, nel rispetto dei criteri di priorità di cui sopra, sulla base del punteggio derivante dal numero di Comuni componenti la forma associativa, non conteggiando i Comuni superiori a 5.000 abitanti, sommato al numero dei servizi gestiti in modo associato, nonché al peso di ogni servizio indicato nell’allegato “A”; in caso di parità in graduatoria avrà precedenza la forma associativa che gestisce il maggior numero di servizi di cui all’allegato elenco “B”; in caso di ulteriore parità avrà precedenza la forma associativa con maggior numero di Comuni non superiori a 1.000 abitanti.

Ai fini della graduatoria di cui sopra la popolazione dei Comuni è quella risultante dal censimento 2001.

Le domande di contributo relative a forme associative non in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i. vengono collocate in graduatoria con riserva, in attesa del provvedimento della Giunta regionale di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i. della predetta legge. In caso di provvedimento negativo verranno escluse dalla concessione di contributo.

La Regione si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi informazione o documentazione che si rendesse necessaria ai fini del procedimento di concessione del contributo.

La mancata presentazione della domanda di contributo, o l’esclusione dal contributo o il mancato finanziamento per indisponibilità di fondi comportano la perdita di un’annualità di finanziamento ai fini del calcolo della durata massima di contribuzione stabilita dall’art. 2, comma 1, della l.r. 3/2004 e s.m.i.

6. Modalita’ di erogazione dei contributi

I contributi sono erogati in un’unica soluzione entro 120 gg. dall’adozione della determinazione di individuazione delle forme associative beneficiarie.

Alle forme associative beneficiarie con riserva, in attesa del provvedimento autorizzatorio di deroga di cui all’art. 6 della l.r. 44/2000 e s.m.i., il contributo viene erogato a partire dal mese successivo all’intervenuta emanazione del predetto provvedimento. Il predetto provvedimento di deroga deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di emanazione della determinazione di individuazione dei beneficiari.

In sede di erogazione dei contributi successivi alla prima annualità, si procede, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell’art. 2, comma 6 della l.r. 3/2004 e secondo le modalità di cui al successivo punto 8.

7. Determinazione dell’ammontare dei contributi

1) Il contributo è determinato in base ai seguenti criteri:

a) al numero dei Comuni componenti la forma associativa, non conteggiando i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti

b) al valore attribuito nell’allegato elenco “A”, di ogni servizio gestito e finanziabile ai sensi dei precedenti punti 1 e 2

c) alla popolazione della forma associativa nel limite massimo di 20.000 abitanti e secondo la seguente formula:

Euro 1.000,00 per Comune (esclusi i Comuni superiori a 5.000 abitanti)

+

il valore in Euro di ogni servizio gestito di cui all’allegato “A”, se finanziabile ai sensi

dei precedenti punti 1 e 2

+

Euro 1,00 per abitante della forma associativa (nel limite massimo di 20.000 abitanti).

e comunque nel rispetto dei seguenti limiti massimi:

- per Unioni (ivi comprese le Unioni - Comunità collinari) e per Comunità montane:

Euro 75.000,00

Il contributo, come determinato ai sensi della formula di cui sopra, è inoltre incrementato, nel rispetto del limite massimo su indicato, del 20% anche se la gestione associata è articolata in sottoambiti.

- per Consorzi tra Comuni e per Convenzioni plurifunzionali tra Comuni: Euro 30.000,00.

Ai fini della quantificazione del contributo, secondo i criteri di cui sopra, la popolazione dei Comuni e della forma associativa è quella risultante dal censimento 2001.

2) Le Unioni (ivi comprese le Unioni - Comunità collinari) e le Comunità montane, che abbiano i requisiti di cui al punto 4 lettere a e b della presente deliberazione, potranno beneficiare di un contributo maggiorato, secondo la misura di seguito specificata, qualora svolgano in forma associata almeno 4 funzioni complete indicate nell’allegato “A” alla presente deliberazione, di cui due obbligatorie e precisamente:"Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo" - “ Funzioni di polizia locale ” e le restanti a scelta.

Al contributo regionale, conteggiato secondo quanto stabilito al punto 1), viene aggiunta la seguente maggiorazione :

Euro 10.000,00 per Unioni (ivi comprese le Unioni - Comunità collinari) e Comunità montane con popolazione complessiva non superiore a 5.000 abitanti

Euro 40.000,00 per Unioni (ivi comprese le Unioni - Comunità collinari) e Comunità montane con popolazione complessiva da 5001 abitanti a 10.000 abitanti;

Euro 75.000,00 per Unioni (ivi comprese le Unioni - Comunità collinari) e Comunità montane con popolazione complessiva oltre i 10.000 abitanti.

I Consorzi e le Convenzioni, che abbiano i requisiti di cui al punto 4 lettere a e b della presente deliberazione, potranno beneficiare di un contributo maggiorato, secondo la misura di seguito specificata, qualora svolgano in forma associata almeno 2 funzioni obbligatorie complete indicate nell’allegato “A” alla presente deliberazione, e precisamente:"Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo" - “ Funzioni di Polizia locale” .

Al contributo regionale, conteggiato secondo quanto stabilito al punto 1), viene aggiunta la maggiorazione di Euro 20.000,00.

L’eventuale contributo regionale concesso per l’anno 2007 alle forme associative beneficiarie di contributo regionale nell’anno 2006 verrà decurtato della somma corrispondente alla parte del contributo 2006 non spesa (non impegnata sul bilancio 2006), qualora dalla rendicontazione risulti che le spese sostenute nell’anno 2006 sono inferiori al contributo concesso per il 2007.

8. Rendicontazione dei contributi

Entro il 31 luglio 2008, la forma associativa beneficiaria di contributo per l’anno precedente è tenuta a rendicontare le spese sostenute nell’anno di presentazione della domanda e in coerenza con le finalità del finanziamento concesso e con il contenuto della domanda stessa. Devono essere rendicontati, entro tale termine, tutti i servizi finanziati. Qualora la forma associativa rendiconti tutti i servizi finanziati, ma per una somma complessivamente inferiore al contributo ricevuto, la somma non rendicontata le verrà detratta dal contributo dell’anno successivo. Qualora la forma associativa non rendiconti uno o più servizi finanziati dovrà attestare che gli stessi sono stati finanziati con fondi propri o con fondi provenienti da altre Direzioni regionali o da soggetti pubblici o privati, in caso contrario il contributo che richiederà nell’anno successivo le verrà decurtato di una somma pari al/i valore/i del/i servizio/i finanziato/i e non rendicontato/i. La rendicontazione deve contenere, nel limite del contributo concesso ed in coerenza con le finalità per cui è stato accordato, l’elenco analitico delle spese sostenute (impegnate nell’anno di concessione del contributo regionale), corredato dell’elenco delle determinazioni di impegno delle spese stesse, entrambi sottoscritti dal Responsabile dei servizi finanziari e dal Responsabile del/i servizio/i finanziato/i. A fini istruttori, potrà essere richiesta copia delle determinazioni di impegno delle spese sostenute.

Nel caso in cui la rendicontazione non sia effettuata secondo le modalità e i termini di cui sopra e non si possa procedere alla decurtazione del contributo per mancata presentazione della domanda di contributo nell’anno successivo, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo, provvedendo al recupero della somma già erogata nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso alla data di restituzione.

La mancata rendicontazione non consentirà alla forma associativa di beneficiare del contributo per l’anno successivo.

9. Revoca dei contributi

Oltre alle ipotesi di cui al precedente punto 8, si provvede alla revoca del contributo concesso qualora vengano meno i presupposti per la concessione dello stesso.

La revoca comporta il recupero delle somme già erogate, nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso alla data di restituzione.

10. Rinuncia ai contributi

La rinuncia da parte dei beneficiari al contributo concesso comporta la contestuale restituzione del contributo erogato. Qualora tale restituzione avvenga oltre i 60 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuta concessione, si applicano gli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione alla data di restituzione;

- di revocare la precedente D.G.R. n. 48-12640 del 31 maggio 2004 e successive modificazioni;

- di accantonare la somma di Euro 8.961.265,73 sul cap. 14964 del bilancio regionale 2007 (Acc. n. 101008) U.P.B. n. 05011, al fine di destinarla all’incentivazione finanziaria dell’esercizio associato di funzioni e/o servizi comunali per l’anno 2007;

- di assegnare la suddetta somma alla Direzione Affari Istituzionali e processo di delega per le finalità di cui sopra;

- di dare atto che nel caso in cui, esaurite tutte le domande di contributo collocate in graduatoria, residuino fondi, gli stessi sono destinati a finanziare analoghe iniziative;

- di fornire tramite il Settore Autonomie Locali assistenza e supporto tecnico e giuridico alle forme associative che ne facciano richiesta per la soluzione di problemi gestionali e organizzativi che dovessero ostacolare un’efficace gestione associata, con esclusione tuttavia delle problematiche strettamente attinenti alla correttezza della rendicontazione dei contributi concessi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

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